Trib. Lecce, sentenza 28/02/2024, n. 603

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 28/02/2024, n. 603
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 603
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro L H B ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10279.2021 R.A.C.L., promossa da:
A R C
avv. M B d C
Contro
Controparte_1
Avvocatura
Inps
avvoocatura
Parte ricorrente ha adito in data 4.10.21 questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto mansioni di addetto alla portineria ed alla guardiania con alloggio alle dipendenze dell'ente locale convenuto dal 7.1.99 o almeno 8.1.23 sino al 9.11.20 e pertanto il proprio credito retributivo e diritto alla connessa copertura previdenziale con condanna del al pagamento di quanto dovuto a titolo di provvidenze retributive, Controparte_1 contributive e Tfr o almeno ex art.2041 c.c.;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.


All'uopo espone come abbia svolto dette mansioni presso la villa comunale leccese occupando, unitamente alla propria famiglia, l'alloggio ivi esistente;
di avere invero sottoscritto contratto di comodato modale, con scadenza quadriennale al 7.1.03, in data

7.1.99 con previsione, a fronte della possibilità di continuare ad abitare nell'alloggio comunale oggetto del comodato, dell'obbligo per la ricorrente di svolgere le mansioni già esercitate dal padre ovvero apertura e chiusura della villa comunale nei giorni e nelle ore di fruizione al pubblico, di consentire l'accesso del personale autorizzato dell'amministrazione comunale, di provvedere alla guardiania per 365 gg annui, di far osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spazi, servizi esistenti nella struttura in modo da evitare danni e di segnalare ogni danno o evento fonte di pericolo di danno;
come in data 4.2.00 le era stato altresì concesso, in estensione al comodato, la possibilità di posizionare, all'interno della villa comunale, una struttura precaria per la vendita di gelati e similari a fronte della custodia dei giochi collocati nella villa salvo poi il recesso del comune , in data 29.6.01, dal comodato della struttura precaria e la concessione, con contratto del 29.10.01, in locazione di altro immobile sito nella villa per l'esercizio di detta attività commerciale;
come in data 6.8.18 abbia ricevuto una proposta contrattuale a margine del contratto di locazione con previsione a carico della ricorrente dell'obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, alla pulizia ed igienizzazione e sorveglianza dei locali destinati a servizi igienici in favore del pubblico ma di essersi rifiutata di accettare detta proposta contrattuale;
come in data 9.9.20 era stato intimato alla ricorrente il rilascio dell'immobile detenuto a fini abitativi effettivamente poi avvenuto in data 9.11.20;
di non avere mai fruito di ferie per assicurare il servizio di guardiania;
che gli orari di apertura e chiusura della villa sono disciplinati con OS n.142 del 9.4.04;
come nel locale bar oggetto di locazione fosse posto un megafono con cui era tenuta a comunicare apertura e chiusura dei cancelli o richiamare al rispetto del regolamento comunale nell'uso delle giostre e degli spazi;
come abbia segnalato la necessità di interventi sulla villa al comune ricevendo poi ricevute provenienti dalle maestranze incaricate di realizzare ivi lavori.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa lamentando l'infondatezza del ricorso, eccependo la prescrizione e chiedendo in riconvenzionale la condanna di parte avversa al pagamento di euro 249400,00;
il tutto con vittoria di spese di lite.
In merito alla domanda riconvenzionale, giova ricordare come nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art.
418 cod. proc. civ.
a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa;
decadenza che non é sanata neppure dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta
lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale [Cass., Sez. 3, 16/11/2007 n. 23815].
Nella specie deve ritenersi la inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte del convenuto in violazione di detta prescrizione. CP_1
In relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, si deve osservare come in passato si sia ritenuto che il lavoratore sia legittimato attivo in relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva
[Cass. civ., 7/5/1983, n. 3144].
Successivamente si è affermato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa [Cass., Sez.

6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/5/2019
;
Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/9/2014
].
La soluzione della Corte di legittimità, tuttavia, nel ribadire la legittimazione del lavoratore ad agire, sposta il nodo problematico dal profilo della ammissibilità della domanda di condanna a favore di un terzo e della legittimazione alla stessa a quello della integrità del contraddittorio.
Invero, si deve ritenere che tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non sia configurabile un
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