Trib. Brescia, sentenza 23/04/2024, n. 1694
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 9223/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice relatrice
A M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9223/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Breno (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. F P, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo Amministratore di Controparte_1 C.F._2
Sostegno Avv. elettivamente domiciliato a Salò (BS), presso lo studio dell'Avv. CP_2
C F, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costruzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2 Settembre 2000 a
Misilmeri (PA) tra la sig.ra e il sig. e registrato nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Misilmeri, per l'anno 2000, al n.35 parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Misilmeri (PA) di provvedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze del caso;
- porre a carico del sig. , la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile per la Controparte_1
sig.ra ;Parte_1
- porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale;in subordine, la somma di € 400,00 concordata in sede di separazione sempre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e onorari di causa”;
Per parte resistente: “INSISTE
per il rigetto di tutte le richieste formulate ex adverso;o, in subordine, per la riduzione al minimo dell'importo che beneficiario della procedura di a.d.s., il sig. dovrà essere dichiarato tenuto CP_1
a corrispondere a titolo di mantenimento, stanti le precarie ed irredimibili condizioni economiche in cui lo stesso convenuto versa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 2.9.2000 a Misilmeri (PA), trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, unione dalla quale era nata, il 3.2.2002, la figlia Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del 29.5.2015, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 19.5.2015, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, e, a carico Per_1
del un contributo al mantenimento della moglie, stante le condizioni di non autosufficienza CP_1 economica di costei, di € 500,00 mensili, oltre al 50% del canone di locazione della casa familiare, e un contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva di aver reperito, dopo la separazione, un'attività lavorativa part time che le consentiva di percepire mensilmente una retribuzione netta di € 500,00, e che, dal maggio 2016, il
resistente non aveva pagato più alcunché alla famiglia, nonostante né la moglie né la figlia, studentessa al quarto anno della scuola alberghiera, fossero divenute autosufficienti.
All'udienza presidenziale del 18.2.2022 il resistente non si costituiva e, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di separazione, sul presupposto che il guadagno percepito dalla ricorrente a seguito del reperimento della nuova attività lavorativa fosse controbilanciato dalle spese per le aumentate esigenze della figlia.
Dopo la dichiarazione di contumacia il resistente si costituiva in giudizio in persona del proprio amministratore di sostegno, chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini, e, nel merito, la revoca del contributo al mantenimento della figlia e il rigetto della domanda divorzile avanzata dalla moglie, alla luce delle sue precarie condizioni economiche, essendo costui percettore unicamente di una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili circa.
Concessa al resistente la rimessione in termini da lui richiesta perché, al momento in cui aveva ricevuto personalmente la notifica del ricorso (3.9.2021), costui non era in grado di espletare pratiche burocratiche importanti, tanto che il 23.7.2021 gli era stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio “per l'impossibilità della persona beneficiaria di provvedere da sola alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali”, le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza che fosse svolta istruttoria ulteriore dopo l'acquisizione dei documenti depositati in giudizio.
All'udienza del 26.5.2023, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data dell'udienza presidenziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che i coniugi si sono separati con decreto di omologa pronunciato all'esito della camera di consiglio
del 29.5.2015, dopo la comparizione personale degli stessi dinanzi al Presidente delegato in data
19.5.2015, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (2.8.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da quest'ultimo momento.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sei anni durante i quali non si sono più riconciliati e hanno progressivamente perso i contatti tanto che la ricorrente non era nemmeno a conoscenza della condizione di salute del resistente, sottoposto ad amministrazione di sostegno, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sul contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Per_1
La figlia è maggiorenne sin dall'introduzione del presente giudizio. Ciò non comporta di per Per_1 sé il venir meno del suo diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337- septies c.c.
Tuttavia, ella ha ormai terminato la scuola media superiore, o, se non lo ha fatto, è per sua colpevole inerzia: ella, infatti, era al quarto anno di scuola alberghiera al momento dell'introduzione della causa, ad agosto 2021 (cfr. ricorso, pag. 2), ma, da allora, sono trascorsi più di tre anni senza che la ricorrente abbia chiarito se la figlia abbia terminato la scuola e quali progetti formativi o lavorativi ella nutra per il futuro. Nella memoria di replica (cfr. pag. 1) depositata il 12.9.2023, la ricorrente si è, anzi, limitata a ribadire genericamente che “frequenta attualmente la scuola alberghiera”, percorso Per_1
scolastico che, invece, a quella data, doveva ritenersi ormai concluso, senza aggiungere che la ragazza avesse intenzione di iscriversi o fosse già iscritta ad un corso universitario, circostanza, anzi, presumibilmente da escludere in considerazione del diploma alberghiero conseguito da più Per_1 improntato sull'immediata immissione nel mondo del lavoro che sulla prosecuzione della formazione teorica mediante un ulteriore ciclo di studi.
Dall'altro lato, il resistente, che la ricorrente vorrebbe fosse gravato da un contributo al mantenimento della figlia, è sottoposto ad amministrazione di sostegno dal luglio 2021, ed è titolare unicamente di una pensione di invalidità di circa € 303,00 mensili, oltre tredicesima (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di Org_ parte resistente), oltreché assegnatario di un alloggio e ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato nell'ambito del presente giudizio, trovandosi, quindi, in condizioni di indigenza difficilmente superabili per causa a lui non imputabile: se è vero che nemmeno il genitore disoccupato può sottrarsi all'obbligo di mantenere i figli non autosufficienti, è altrettanto vero, però, che tale assunto si fonda sul possesso da parte sua, se non di capienti risorse economiche, quantomeno di una capacità lavorativa da mettere a frutto, capacità lavorativa che, invece, nel caso di specie, il resistente non ha,
tanto da percepire una pensione di invalidità e da essere sottoposto a uno strumento di tutela per le persone incapaci (arg. ex Cass. pen. n. 27051/2011, dalla quale si ricava che il difetto del requisito della concreta capacità economica dell'obbligato, sussistente in ipotesi di genitore sordomuto che, essendo titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trova in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita, può essere valorizzato per giustificare il mancato pagamento del contributo al mantenimento della figlia, nel caso di specie, addirittura, minorenne).
Del resto, la figlia maggiorenne che ha ormai terminato gli studi superiori e non ha allegato Per_1
un ulteriore progetto formativo di tipo universitario in essere, non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti del suo diritto al mantenimento, ed ha, invece, quella capacità lavorativa che manca al padre e che ha il dovere di mettere a frutto per il principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. civ. n.
26875/2023: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Si ritiene corretto, quindi, rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente di porre un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre: le somme già pagate a questo fine dal resistente Per_1
in base ai provvedimenti provvisori ed urgenti emanati in sede di udienza presidenziale dovranno ritenersi irripetibili attesa la loro funzione alimentare, mentre quelle non ancora pagate dovranno ritenersi non più dovute (Cass. civ. n. 13609/2016 e arg. ex Cass. Sez. Un. n. 32914/2022).
3) Sull'assegno divorzile a favore della ricorrente
La domanda avanzata sul punto dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, invece, la richiedente l'assegno, in base alla documentazione versata in giudizio, ha un reddito mensile superiore rispetto a quello del resistente a carico del quale ella vorrebbe fosse posto il contributo economico: la ricorrente, infatti, come da lei riferito sin dall'atto introduttivo (cfr.
ricorso, pag. 2), svolge un'attività lavorativa part time che le consente di percepire una retribuzione di € 500,00 mensili circa (più precisamente, dalla Certificazione Unica 2022, per l'annualità di imposta 2021, emerge un reddito netto mensile di € 663,00), mentre il resistente percepisce unicamente una pensione di invalidità di € 303,00 netti mensili circa (oltre tredicesima mensilità).
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: la ricorrente, quindi, deve essere condannata personalmente a rimborsare al ricorrente tali spese, le quali debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. In particolare, le spese inerenti alla fase di studio e introduttiva debbono essere liquidate in favore del resistente, mentre quelle della fase istruttoria/di trattazione e decisionale debbono essere liquidate in favore del resistente e, per lui, in favore dello Stato, poiché costui è stato ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.11.2022, con decorrenza dal 7.11.2022.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice relatrice
A M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9223/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Breno (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. F P, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo Amministratore di Controparte_1 C.F._2
Sostegno Avv. elettivamente domiciliato a Salò (BS), presso lo studio dell'Avv. CP_2
C F, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costruzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2 Settembre 2000 a
Misilmeri (PA) tra la sig.ra e il sig. e registrato nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Misilmeri, per l'anno 2000, al n.35 parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Misilmeri (PA) di provvedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze del caso;
- porre a carico del sig. , la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile per la Controparte_1
sig.ra ;Parte_1
- porre a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale;in subordine, la somma di € 400,00 concordata in sede di separazione sempre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e onorari di causa”;
Per parte resistente: “INSISTE
per il rigetto di tutte le richieste formulate ex adverso;o, in subordine, per la riduzione al minimo dell'importo che beneficiario della procedura di a.d.s., il sig. dovrà essere dichiarato tenuto CP_1
a corrispondere a titolo di mantenimento, stanti le precarie ed irredimibili condizioni economiche in cui lo stesso convenuto versa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 2.9.2000 a Misilmeri (PA), trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, unione dalla quale era nata, il 3.2.2002, la figlia Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa del 29.5.2015, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 19.5.2015, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, e, a carico Per_1
del un contributo al mantenimento della moglie, stante le condizioni di non autosufficienza CP_1 economica di costei, di € 500,00 mensili, oltre al 50% del canone di locazione della casa familiare, e un contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva di aver reperito, dopo la separazione, un'attività lavorativa part time che le consentiva di percepire mensilmente una retribuzione netta di € 500,00, e che, dal maggio 2016, il
resistente non aveva pagato più alcunché alla famiglia, nonostante né la moglie né la figlia, studentessa al quarto anno della scuola alberghiera, fossero divenute autosufficienti.
All'udienza presidenziale del 18.2.2022 il resistente non si costituiva e, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni di separazione, sul presupposto che il guadagno percepito dalla ricorrente a seguito del reperimento della nuova attività lavorativa fosse controbilanciato dalle spese per le aumentate esigenze della figlia.
Dopo la dichiarazione di contumacia il resistente si costituiva in giudizio in persona del proprio amministratore di sostegno, chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini, e, nel merito, la revoca del contributo al mantenimento della figlia e il rigetto della domanda divorzile avanzata dalla moglie, alla luce delle sue precarie condizioni economiche, essendo costui percettore unicamente di una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili circa.
Concessa al resistente la rimessione in termini da lui richiesta perché, al momento in cui aveva ricevuto personalmente la notifica del ricorso (3.9.2021), costui non era in grado di espletare pratiche burocratiche importanti, tanto che il 23.7.2021 gli era stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio “per l'impossibilità della persona beneficiaria di provvedere da sola alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali”, le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza che fosse svolta istruttoria ulteriore dopo l'acquisizione dei documenti depositati in giudizio.
All'udienza del 26.5.2023, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data dell'udienza presidenziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che i coniugi si sono separati con decreto di omologa pronunciato all'esito della camera di consiglio
del 29.5.2015, dopo la comparizione personale degli stessi dinanzi al Presidente delegato in data
19.5.2015, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (2.8.2021), erano già trascorsi ben più di sei mesi da quest'ultimo momento.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da sei anni durante i quali non si sono più riconciliati e hanno progressivamente perso i contatti tanto che la ricorrente non era nemmeno a conoscenza della condizione di salute del resistente, sottoposto ad amministrazione di sostegno, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sul contributo al mantenimento della figlia a carico del padre Per_1
La figlia è maggiorenne sin dall'introduzione del presente giudizio. Ciò non comporta di per Per_1 sé il venir meno del suo diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337- septies c.c.
Tuttavia, ella ha ormai terminato la scuola media superiore, o, se non lo ha fatto, è per sua colpevole inerzia: ella, infatti, era al quarto anno di scuola alberghiera al momento dell'introduzione della causa, ad agosto 2021 (cfr. ricorso, pag. 2), ma, da allora, sono trascorsi più di tre anni senza che la ricorrente abbia chiarito se la figlia abbia terminato la scuola e quali progetti formativi o lavorativi ella nutra per il futuro. Nella memoria di replica (cfr. pag. 1) depositata il 12.9.2023, la ricorrente si è, anzi, limitata a ribadire genericamente che “frequenta attualmente la scuola alberghiera”, percorso Per_1
scolastico che, invece, a quella data, doveva ritenersi ormai concluso, senza aggiungere che la ragazza avesse intenzione di iscriversi o fosse già iscritta ad un corso universitario, circostanza, anzi, presumibilmente da escludere in considerazione del diploma alberghiero conseguito da più Per_1 improntato sull'immediata immissione nel mondo del lavoro che sulla prosecuzione della formazione teorica mediante un ulteriore ciclo di studi.
Dall'altro lato, il resistente, che la ricorrente vorrebbe fosse gravato da un contributo al mantenimento della figlia, è sottoposto ad amministrazione di sostegno dal luglio 2021, ed è titolare unicamente di una pensione di invalidità di circa € 303,00 mensili, oltre tredicesima (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di Org_ parte resistente), oltreché assegnatario di un alloggio e ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato nell'ambito del presente giudizio, trovandosi, quindi, in condizioni di indigenza difficilmente superabili per causa a lui non imputabile: se è vero che nemmeno il genitore disoccupato può sottrarsi all'obbligo di mantenere i figli non autosufficienti, è altrettanto vero, però, che tale assunto si fonda sul possesso da parte sua, se non di capienti risorse economiche, quantomeno di una capacità lavorativa da mettere a frutto, capacità lavorativa che, invece, nel caso di specie, il resistente non ha,
tanto da percepire una pensione di invalidità e da essere sottoposto a uno strumento di tutela per le persone incapaci (arg. ex Cass. pen. n. 27051/2011, dalla quale si ricava che il difetto del requisito della concreta capacità economica dell'obbligato, sussistente in ipotesi di genitore sordomuto che, essendo titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trova in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita, può essere valorizzato per giustificare il mancato pagamento del contributo al mantenimento della figlia, nel caso di specie, addirittura, minorenne).
Del resto, la figlia maggiorenne che ha ormai terminato gli studi superiori e non ha allegato Per_1
un ulteriore progetto formativo di tipo universitario in essere, non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti del suo diritto al mantenimento, ed ha, invece, quella capacità lavorativa che manca al padre e che ha il dovere di mettere a frutto per il principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. civ. n.
26875/2023: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
Si ritiene corretto, quindi, rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente di porre un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre: le somme già pagate a questo fine dal resistente Per_1
in base ai provvedimenti provvisori ed urgenti emanati in sede di udienza presidenziale dovranno ritenersi irripetibili attesa la loro funzione alimentare, mentre quelle non ancora pagate dovranno ritenersi non più dovute (Cass. civ. n. 13609/2016 e arg. ex Cass. Sez. Un. n. 32914/2022).
3) Sull'assegno divorzile a favore della ricorrente
La domanda avanzata sul punto dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, invece, la richiedente l'assegno, in base alla documentazione versata in giudizio, ha un reddito mensile superiore rispetto a quello del resistente a carico del quale ella vorrebbe fosse posto il contributo economico: la ricorrente, infatti, come da lei riferito sin dall'atto introduttivo (cfr.
ricorso, pag. 2), svolge un'attività lavorativa part time che le consente di percepire una retribuzione di € 500,00 mensili circa (più precisamente, dalla Certificazione Unica 2022, per l'annualità di imposta 2021, emerge un reddito netto mensile di € 663,00), mentre il resistente percepisce unicamente una pensione di invalidità di € 303,00 netti mensili circa (oltre tredicesima mensilità).
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: la ricorrente, quindi, deve essere condannata personalmente a rimborsare al ricorrente tali spese, le quali debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. In particolare, le spese inerenti alla fase di studio e introduttiva debbono essere liquidate in favore del resistente, mentre quelle della fase istruttoria/di trattazione e decisionale debbono essere liquidate in favore del resistente e, per lui, in favore dello Stato, poiché costui è stato ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.11.2022, con decorrenza dal 7.11.2022.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi