Trib. Latina, sentenza 05/02/2024, n. 258

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 05/02/2024, n. 258
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 258
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

R.g. 998 del 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998 del 2020 promossa da:
(C.F ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AD ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Albano Laziale
(RM), via Donizetti n. 57, giusta procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
Bianchi e dell'Avv. Federico Bianchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Terracina (LT), via Roma n. 152, giusta procura speciale in atti e memoria di costituzione;

RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto: condizioni della separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di pc.: precisa le conclusioni come in atti e come da memoria integrativa”;
conclusioni rassegnate con la memoria integrativa: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di 2) assegnare alla Controparte_1
ricorrente la casa coniugale sita in Terracina, Via Giacomo Leopardi, 6, dalla quale da mesi la ricorrente medesima è impossibilitata ad entrare, avendo il marito sostituito le serrature;
nella stessa la ricorrente potrà ivi abitare con il figlio non economicamente autosufficiente;
3) Per_1

porre a carico di a titolo di integrazione per il mantenimento della ricorrente, Controparte_1
Pagina 1 coniuge più debole, un assegno mensile nella misura non inferiore ad € 300,00, ovvero in quella diversa misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione automatica come per legge 4) stabilire che è tenuto alla corresponsione in favore di Parte_2 Parte_1 dell'assegno di contributo al mantenimento per il figlio nella misura non
[...] Per_1 inferiore ad € 600,00 . mensili, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia, disponendo che tale somma sia annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT e da versare entro il quinto giorno del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) In linea di subordine, nella denegata ipotesi in cui la casa coniugale di via Giacomo Leopardi 6 non venisse assegnata alla ricorrente, autorizzare la stessa ed il figlio a continuare ad abitare presso la Per_1

casa sita in Terracina, Via Petrarca, 1, anche nella considerazione del fatto che la ricorrente corrisponde il 50% della rata del mutuo da oltre 10 anni;
6) adottare ogni altro provvedimento conseguenziale. In via istruttoria, si riserva ogni articolazione e/o produzione documentale, anche riferibile ai giudizi penali pendenti, negli assegnandi termini ex art. 183 c.p..c., la cui concessione fin da ora si chiede

Conclusioni di parte resistente all'udienza di pc.: “si riporta alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio, chiede la conferma dei provvedimenti resi in sede presidenziale, non scalfiti da fatti sopravvenuti che possano far meditare una modifica. Chiede la pronuncia di separazione con condanna delle spese di lite” Conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “si conclude, affermando il Tribunale adito, nella sede propria di comparizione Presidenziale e disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, il rigetto delle istanze provvisorie ed urgenti avanzate dalla ricorrente e in tal senso: a) respinta ogni contraria richiesta, riconoscere a favore della ricorrente l'utilizzo a fini abitativi dell'immobile già di sua proprietà dell'immobile posto in Terracina Via Petrarca nr. 5 int. 7, quale “abitazione familiare della stessa”;
b) altresì respinta ogni richiesta di contribuzione economica di mantenimento a favore della coniuge attesa la sua verificata autosufficienza patrimoniale, già titolare di redditi da lavoro quale pubblico dipendente, oltre che fruitrice di renditi e frutti ritratte dai numerosi cespi immobiliari di cui va proprietaria;
c) rigettarsi la subordinata richiesta di occupazione dell'immobile di Via Petrarca nr.

1, di proprietà esclusiva del coniuge, non essendo abitazione coniugale e precariamente in uso al figlio d) autorizzare i coniugi a vivere separati e, come ad oggi sempre avvenuto, in Per_1
ragione dei diversi luoghi di residenza dedotti dalla certificazione in atti ovvero il coniuge in Via
Petrarca nr. 1 la ricorrente in Via Petrarca nr 5, rimanendo accertato Parte_1 che già l'immobile di Via Leopardi nr. 6, è stato già oggetto di donazione del deducente ai propri figli;
Voglia così il Tribunale adito all'esito della fase di merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi attribuendone la responsabilità esclusiva alla moglie, accertando e

Pagina 2 dichiarando l'assenza di ogni obbligo alimentare di mantenimento tra i coniugi stessi, stante la loro comprovata autosufficienza economica. Con riserva di ogni altro mezzo istruttorio da richiedersi nella successiva fase di merito. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”;

IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 27 giugno 2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p..
***
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità e inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione prodotta dalle parti in allegato alla memoria di replica, in quanto totalmente sottratta al contraddittorio, dell'ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 28 settembre, trattandosi di ordinanza depositata in cancelleria il 18 aprile 2023, che ben poteva essere depositata in sede di precisazione delle conclusioni (tuttavia il resistente non ha contestato, ma anzi ha ammesso in sede di memoria di replica, il passaggio in giudicato della condanna per maltrattamenti nei confronti della ricorrente subita dal resistente).
Pure tardivi, inammissibili e inutilizzabili appaiono i documenti prodotti dal resistente il 7 aprile
2022, in quanto tardivi.
Per quanto riguarda il doc. 5, contratto di mutuo fondiario rep. n. 20012, racc. n. 12751, Notaio dott.
prodotto agli atti del fascicolo telematico solo in data 23 giugno 2023, deve ritenersi Persona_2
che alla luce di quanto prodotto da parte ricorrente e dall'attestazione della cancelleria del 3 luglio
2023, possa ritenersi l'atto ammissibile e utilizzabile ai fini del processo.
Innanzitutto, va considerato che l'atto in questione è stato depositato su ordine di esibizione del
Giudice Istruttore, che aveva ordinato ad entrambe le parti di depositare la documentazione reddituale ed economica entro il 24 gennaio 2022. Tuttavia, il documento 5 suddetto non si rinviene agli atti del fascicolo telematico nel deposito effettuato dal procuratore di parte ricorrente il 24 gennaio 2024, sebbene indicato nell'indice in atti.. Successivamente parte ricorrente il 23 giugno
2023 depositava nuovamente l'atto, visibile sul fascicolo telematico in tale data, e chiedeva di ritenere ritualmente depositato il documento in questione, depositando le ricevute pec di accettazione e di consegna del 24 gennaio 2024 e la pec di rifiuto del 16 giugno 2023. Nella attestazione depositata il 3 luglio 2023 il Funzionario responsabile della cancelleria dava atto che
l'atto in questione era stato rifiutato a giugno 2023. Ebbene, come noto, dopo il deposito telematico di un atto, la cancelleria o il sistema trasmette al depositante quattro pec: la ricevuta di accettazione,
Pagina 3
la ricevuta di avvenuta consegna, l'esito controlli automatici, l'esito del controllo manuale del
Cancelliere, che può consistere in un'accettazione o in un rifiuto.
L'art. 16 bis del dl. 179 del 2012, applicabile ratione temporis al presente procedimento, al comma
7 dispone che il “deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.”
Come indicato ultimamente dalla Suprema Corte (ord. 19307 del 2023) “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che valorizza il dato testuale dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, dal combinato disposto delle menzionate norme (in cui quella regolamentare integra il contenuto precettivo della disposizione di rango primario) si ricava la regola per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia" (cfr., Cass., sez.

6 - L, 05/01/2023, n. 238;
Cass., sez. 6-3,

10/10/2022, n. 29357;
Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834;
Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422;

Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796;
Cass., sez. 6 -1, 15/09/2020, n. 19163;
Cass., sez. 6-1,

01/03/2018, n. 4787;
Cass., sez. 6 -2, 19/01/2018, n. 1366).

5.2.3. Tuttavia, ponendo l'accento sul fatto che la struttura del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi