Trib. Foggia, sentenza 06/03/2024, n. 831

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/03/2024, n. 831
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 831
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa AL di Leo, dopo l'udienza del 06.03.2024, tenuta ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5935/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
TE AN IA AN, rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo AN
Celentano
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti LO Sedda e Amodio
Marzocchella)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola e, in quanto tale, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del
Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2019, per 102 giornate (dal
01.04.2019 al 30.09.2019), alle dipendenze dell'azienda agricola “San AR Società
Cooperativa Agricola” ed ha censurato l'operato dell'INPS laddove ha totalmente cancellato tali giornate dagli elenchi OT.
1
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto tempestivo ricorso amministrativo avverso la suddetta cancellazione, precisando che lo stesso è stato rigettato con delibera del 10.03.2023.
Parte ricorrente ha, infine, eccepito la nullità del provvedimento di disconoscimento in quanto adottato in violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di: “

1. accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'accertamento operato per mancanza assoluta di motivazione, nonché, l'infondatezza dello stesso, con conseguente annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di cancellazione nonché, l'infondatezza dello stesso, con conseguente annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di cancellazione;

2. accertare

e dichiarare che tra l'istante e la ditta dell'Azienda Agricola "SAN GERARDO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
San LO Civitate, nell'anno 2019 è intercorso un regolare rapporto di lavoro di natura subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2094 c.c., dal 01/04/2019 al 30/09/2019, per un totale di 102 giornate lavorative;

3. accertare e dichiarare, quindi, il suddetto rapporto di lavoro validamente costituito ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;

4. di conseguenza e per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in

Roma, alla reiscrizione dell'istante negli elenchi anagrafici del Comune di residenza ed a porre in essere tutti quegli atti necessari al riaccredito di gg. 102, per l'anno 2019, illegittimamente cancellati;

5. Condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese ed onorari del giudizio oltre rimborso forfettario ex D.M n.147/2022, CNAP e IVA, con distrazione in favore dell'Avv.

Giacomo AN Celentano che dichiara di anticipare le prime e non avere riscosso i secondi”.
Si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale preliminarmente ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, convertito con modifiche nella L. n. 83/1970 e, nel merito, ha dedotto
l'infondatezza delle avverse pretese, invocandone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, dopo l'udienza del 6.3.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Si osserva, in primo luogo, che il ricorso giudiziario avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OT, preceduto dal rimedio amministrativo, è stato
2
depositato nel rispetto del termine ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. con mod. nella L. 83/1970.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto dell'infondatezza delle doglianze della ricorrente, relative alla asserita violazione, da parte dell'INPS, delle regole sul procedimento amministrativo
(nella specie, artt. 3 e 7 della L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 1111/2018: “In questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato). Inoltre deve escludersi che, in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, oggetto di una regolamentazione in tutto diversa e speciale rispetto a quella relativa alle domande delle prestazioni previdenziali facenti carico all'INPS, possa trovare applicazione il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e, con esso, la prescrizione di cui al comma
5, che impone all'Istituto previdenziale l'onere di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami amministrativi che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati e entro quali termini, nonché di precisare i presupposti e i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Senza dire che, con la recente sentenza n. 12718 del 2009, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che l'inosservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, del detto comma 5 costituisce una mera irregolarità e non è, comunque, di ostacolo al decorso del termine di decadenza (anch'esso di carattere sostanziale) previsto dallo stesso art. 47 per l'esercizio dell'azione giudiziaria (Cass. 17228/2010). Ancora (v. Cass. n. 20604/2014), la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento,
3 dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, qui, comunque, non reclamato”.
Sulla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato e sulla conseguente mancata incidenza sul correlato rapporto obbligatorio di eventuali inosservanze, da parte del competente Istituto Previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni di cui alla L. 241/1990, si veda anche
Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 19140/2020.
Peraltro, nella specie, il provvedimento di cancellazione appare, sia pur succintamente, motivato:
… a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale”.
Trattasi di motivazione che, sia pure estremamente sintetica, consente all'interessata di comprendere che la variazione delle giornate è conseguita ad accertamenti ispettivi.
2. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094
c.c.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul
4
lavoratore che agisca per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi