Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17185

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17185
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17185
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51023 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili ELl'anno 2019, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TROILO GREGORIO per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. PISANI FABIO per procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6808/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art.
190 cpc
.
Il , riportandosi alla memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha chiesto al Tribunale che Pt_1
accerti e dichiari l'indipendenza economica ELla sig.ra e dei figli e Controparte_1 Per_1
e, per l'effetto, disponga la non debenza di un assegno divorzile da parte EL Persona_2 ricorrente alla sig.ra e la non debenza di un assegno di mantenimento per i figli e EL CP_1 contributo alle spese straordinarie di questi ultimi. Con decorrenza a partire dalla data EL presente ricorso... Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La riportandosi alla propria memoria ex art. 183 co VI n. 1 cpc, ha invece CP_1
chiesto di “porre a carico EL sig. un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili a favore ELla sig.ra nonché il contributo di euro 500,00 mensili per il Controparte_1 mantenimento EL figlio ” . Per_2
Va preliminarmente ribadita l'ultroneità di accertamenti di Polizia Tributaria nei confronti ELle parti, ai fini EL decidere, alla luce ELle emergenze documentali e ELle ragioni ELla pronuncia.
Orbene, quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente rilevato che, con ordinanza presidenziale emessa all'udienza EL 12.12.2019, è stato revocato, a decorrere dal deposito EL ricorso, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, e e che la Per_1 Per_2
resistente non ha reiterato la domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 dovendo pertanto confermarsi la revoca ELl'obbligo di mantenimento per la stessa disposto con la suddetta ordinanza.
Quanto al figlio ritiene il Tribunale che debba essere confermata la revoca Per_2 ELl'obbligo di mantenimento paterno in favore EL figlio, attualmente trentaduenne e
ventisettenne alla data EL deposito EL ricorso. A tal proposito, “va rilevato che, in punto di riconoscimento ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso
e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere EL suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto EL figlio si giustifica nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto ELle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni” (Cass. civ. 18076/14;
Cass. civ. 5088/18). Ciò tanto più alla luce dei principi ELla funzione educativa EL mantenimento e ELl'autoresponsabilità EL figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi Cass. civ. 17183/20;
Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione ELl'obbligo di contribuzione EL figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto EL dovere EL medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato EL lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, considerata altresì la possibilità per il figlio di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita ELl'individuo bisognoso (Cass. civ. n. 29264/2022). Dalla sentenza ELla Corte d'Appello di MA n.
2449/2019 (emessa a seguito di impugnazione ELla sentenza di separazione di primo grado proposta dalla risulta che il quale ha conseguito il diploma di CP_1 Per_2 tecnico commerciale nel 2011, già nel corso EL giudizio di primo grado “stava facendo un corso di pizzaiolo, aveva già lavorato in una pizzeria nei fine settimana, ed era in procinto di fare uno stage nella prospettiva di essere assunto”, sicchè la Corte ha ritenuto la sua situazione di disoccupazione all'epoca, dedotta dall'appellante, una “condizione transitoria, visto che il ragazzo è già stato inserito nel mercato EL lavoro” e, perciò, in assenza di appello incidentale EL , ha rigettato la domanda ELla di aumento ELl'assegno di Pt_1 CP_2
mantenimento per i figli. L'inserimento EL figlio nel mercato EL lavoro e la Per_2 valutazione di transitorietà ELlo stato di disoccupazione ELlo stesso hanno trovato conferma nella sua effettiva assunzione, quale addetto antincendio, dalla ISVA Srl, dall'1 marzo 2018 al 31 luglio 2019, quando è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(vedi doc. 4 allegato dalla resistente alla comparsa di costituzione). Peraltro, nell'attestato
di disoccupazione EL figlio alla data ELl'1.11.2020, allegato sub 13 alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc ELla resistente, non risultano indicati a tale data i giorni di disoccupazione, il che depone per una precedente ripresa ELl'attività lavorativa successivamente al licenziamento EL luglio 2019.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra
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