Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1219
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1219
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Francesca Tritto in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23.05.24 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1427/2023
TRA
AR ON, (c.f. [...]) rapp.ta e difesa dall'Avv.
Angela Aiello con il medesimo elett.me domiciliato in Meta (Na) alla Via S.E. De
Martino n. 4
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in p. min. pt (cf
80185250588) nonché Ministero dell'Istruzione e del merito - USR CA
(cf 80039860632) in persona del Dirigente pro tempore
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.03.2023 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022;

b) Per l'effetto, accertare e dichiarare che per l'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha diritto all'erogazione del bonus “Carta Docente” nelle forme previste dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015;

c) Condannare il MIUR e l'USR CA in solido tra loro all'erogazione in favore della ricorrente dell'importo di euro 500,00 a titolo di bonus “Carta
Docente” per l'anno scolastico 2021/2022 nelle forme previste dall'art. 1 comma
121 della legge 107/2015
;

d) Condannare il MIUR e l'USR CA in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”


Nello specifico, la ricorrente ha allegato di essere stata docente precaria in virtù di un contratto a tempo determinato depositato in atti per l'anno scolastico
2021/2022 e di essere attualmente in servizio come docente a tempo indeterminato presso la scuola UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA PIMONTE I.C. PARIDE DEL POZZO T. (giusta contratto prodotto in atti).
ON AR ha pertanto dedotto che, per il periodo di docenza a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE.
Il Ministero dell'istruzione e del merito e l'USR CA, ritualmente costituiti in giudizio hanno eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e
l'infondatezza della pretesa avversa chiedendone il rigetto.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della
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"causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un.,
12441/2022
;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo
Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165
, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'USR CA, l'Ambito Territoriale Provinciale di
Napoli, costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009;

Cass. n.32166/2021).
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
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utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” .
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione
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