Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
N. R.G. 168/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
168/2021 e vertente fra le parti:
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume,
Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma, giusta procura in atti,
attrice
E
COMUNE DI ADELFIA,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annabella Paola De Felice, giusta
procura in atti
convenuta
Visti gli atti di causa ed udita la discussione orale all'udienza del 4 dicembre 2024 da parte dei
procuratori delle parti costituite, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Farmafactoring S.p.A., qualificandosi cessionaria di crediti precedentemente nella titolarità di Hera MM S.r.l. e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l. nei confronti del Comune di Adelfia, ha convenuto il detto Ente comunale per vederlo condannare al pagamento delle somme oggetto di cessione, nella misura di €. 203.043,32, oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002 e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sia sulla sorte capitale che su ulteriori note di debito interessi relativi a crediti ulteriori, rimborso forfettario ex art. 6
pagina 1 di 7
D.lgs n. 231/2002, il tutto in forza delle dette cessioni, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali
Si è costituito il Comune di Adelfia, con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2021, con cui ha eccepito l'estinzione integrale del credito rinveniente dalle fatture emesse da Progetto Gestione Bacino
Bari Cinque S.r.l., depositando i relativi mandati di pagamento, ha contestato l'esistenza del credito di
Hera MM S.r.l., eccependo, altresì, la mancanza di prova dei crediti, l'inapplicabilità al predetto della normativa di cui al D.lgs n. 231/2002, la mancanza di titolarità della Banca cessionaria all'emissione di note di debito, oltre alla mancanza di trasparenza dei relativi criteri di calcolo ed all'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute, alla luce dei pagamenti effettuati.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., Banca Farmafactoring, riconoscendo l'avvenuto pagamento di una parte della somma richiesta, ha ridotto la sua domanda per sorte capitale alla somma di €. 4.411,98, corrispondente al credito per sorte capitale ceduto da Hera MM ed alla somma di €.
24,55 quale saldo relativo all'altro credito ceduto, insistendo nelle ulteriori domande per interessi, anche con riferimento alle fatture pagate.
/------------------------------------/
All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea, così come ridotta in corso di causa, a seguito dell'intervenuto pagamento della quasi totalità del credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, può solo parzialmente accolta, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, la banca cessionaria ha provato la titolarità del credito depositando i contratti di cessione notificati all'ente comunale.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata;
il debitore ceduto, ad ogni modo, può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente.
Orbene, quanto al credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, l'attrice ha fornito prova della sua esistenza, depositando copia contratto di affidamento del 28/05/2012 (cfr. all. 21 fascicolo di parte).
pagina 2 di 7
Com'è noto, il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (si veda Cass. civ., n. 28012/2022).
Il pagamento integra, infatti, un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
Nello specifico, l'ente comunale ha dedotto l'avvenuto adempimento, depositando i relativi mandati di pagamento e di tale pagamento la banca ha dato atto, rinunciando alla domanda per l'importo corrispondente ma solo a titolo di sorte capitale ed insistendo per la domanda di pagamento degli interessi, anche sulle note di debito per spese ulteriori prodotte in atti.
D'altra parte, è evidente che il contratto,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
168/2021 e vertente fra le parti:
BANCA FARMAFACTORING S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume,
Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma, giusta procura in atti,
attrice
E
COMUNE DI ADELFIA,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annabella Paola De Felice, giusta
procura in atti
convenuta
Visti gli atti di causa ed udita la discussione orale all'udienza del 4 dicembre 2024 da parte dei
procuratori delle parti costituite, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Farmafactoring S.p.A., qualificandosi cessionaria di crediti precedentemente nella titolarità di Hera MM S.r.l. e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l. nei confronti del Comune di Adelfia, ha convenuto il detto Ente comunale per vederlo condannare al pagamento delle somme oggetto di cessione, nella misura di €. 203.043,32, oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002 e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sia sulla sorte capitale che su ulteriori note di debito interessi relativi a crediti ulteriori, rimborso forfettario ex art. 6
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D.lgs n. 231/2002, il tutto in forza delle dette cessioni, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali
Si è costituito il Comune di Adelfia, con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2021, con cui ha eccepito l'estinzione integrale del credito rinveniente dalle fatture emesse da Progetto Gestione Bacino
Bari Cinque S.r.l., depositando i relativi mandati di pagamento, ha contestato l'esistenza del credito di
Hera MM S.r.l., eccependo, altresì, la mancanza di prova dei crediti, l'inapplicabilità al predetto della normativa di cui al D.lgs n. 231/2002, la mancanza di titolarità della Banca cessionaria all'emissione di note di debito, oltre alla mancanza di trasparenza dei relativi criteri di calcolo ed all'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute, alla luce dei pagamenti effettuati.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., Banca Farmafactoring, riconoscendo l'avvenuto pagamento di una parte della somma richiesta, ha ridotto la sua domanda per sorte capitale alla somma di €. 4.411,98, corrispondente al credito per sorte capitale ceduto da Hera MM ed alla somma di €.
24,55 quale saldo relativo all'altro credito ceduto, insistendo nelle ulteriori domande per interessi, anche con riferimento alle fatture pagate.
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All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea, così come ridotta in corso di causa, a seguito dell'intervenuto pagamento della quasi totalità del credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, può solo parzialmente accolta, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, la banca cessionaria ha provato la titolarità del credito depositando i contratti di cessione notificati all'ente comunale.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata;
il debitore ceduto, ad ogni modo, può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente.
Orbene, quanto al credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, l'attrice ha fornito prova della sua esistenza, depositando copia contratto di affidamento del 28/05/2012 (cfr. all. 21 fascicolo di parte).
pagina 2 di 7
Com'è noto, il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (si veda Cass. civ., n. 28012/2022).
Il pagamento integra, infatti, un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
Nello specifico, l'ente comunale ha dedotto l'avvenuto adempimento, depositando i relativi mandati di pagamento e di tale pagamento la banca ha dato atto, rinunciando alla domanda per l'importo corrispondente ma solo a titolo di sorte capitale ed insistendo per la domanda di pagamento degli interessi, anche sulle note di debito per spese ulteriori prodotte in atti.
D'altra parte, è evidente che il contratto,
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