Trib. Marsala, sentenza 03/12/2024, n. 928

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 03/12/2024, n. 928
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 928
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2064/2023
Oggi 3 dicembre 2024 alle ore 9.35, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. Gioacchino Minutella in Parte_1
sostituzione dell'avv. Pietro MINUTELLA;

Per l'avv. FAUGIANA. CP_1
Nessuno per l' CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed
in particolare delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Minutella rileva che erroneamente l' ha affermato che il CP_3
ricorrente sia ultrasessantacinquenne;
l'avv. Faugiana contesta la mancanza
di prove su lavoro straordinario anche poiché incompatibile con le
condizioni di salute del ricorrente nonché le conclusioni della CTU.
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito
della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2064/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Minutella ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Faugiana
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Rizzo ( t) in virtù di procura generale alle Email_3
liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
2 OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento differenze
retributive
vvv
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.550,71 oltre
rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;

2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
regolarizzazione della posizione contributiva facente capo al lavoratore
[...]
, mediante versamento in favore dell' della contribuzione Parte_1 CP_2
corrispondente per il periodo 13.6.2022-30.9.2022;

3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. Minutella
dichiaratosi antistatario in € 2.695,00;

4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dall' che liquida in € 1.300,00 oltre accessori di legge;
CP_2
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico
di in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle
dipendenze della resistente dal 23.5.2022 al 2.12.2022, svolgendo le mansioni di cuoco CP_5
riconducibili al livello IV del CCNL Pubblici Servizi e Ristorazione, presso il lido “Lo
Stravizio” in Campobello di Mazara, lavorando tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 24,00, ha
convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 18.464,46 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in
parte in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della
3
attività espletata - oltre alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del TFR
maturato.
si è costituita contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Si è costituito l CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interpello, escussione di testi e
CTU discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697
c.c.
, spetta al lavoratore l'onere di provare non solo l'espletamento dell'attività lavorativa
descritta in ricorso ma anche, e principalmente, la sussistenza del vincolo di soggezione
dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass.
civ. sez. L. n. 2728/2010
;
Cass. civ. n. 326/1996).
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di
rapporto di lavoro
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