Trib. Roma, sentenza 13/03/2024, n. 3131

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/03/2024, n. 3131
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3131
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 12 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a Roma il 16.04.1974, elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, alla via A. Mordini, n. 14, presso lo studio dell'avv. G
S, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti L
A e S M, in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uf- fici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione - pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti G S, L A e S M per il ricorrente: “…a) accer- tare e dichiarare che il Sig. ha svolto le mansioni ed osser- Parte_1 vato l'orario descritti nella parte espositiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente, in virtù di quanto previsto da-

1 gli artt. 20 e 22 della legge n. 354/75, nell'attuale formulazione, 36 Cost. e 54 del c.c.n.l. per i per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ri- storazione collettiva e commerciale e turismo, a percepire il trattamento eco- nomico correlato al 4° livello di inquadramento per il periodo dal mese di maggio 2019 al mese di gennaio 2021;
c) per gli effetti, condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante ed in relazione ai titoli sopra specificati, della somma di €19.176,67 per differenze retributive e indennità maturate, o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
d) in via subordinata, qualora si rite- nesse di dover procedere alla quantificazione del trattamento economico do- vuto sulla base di quello previsto per il 5° livello di inquadramento, rideter- minare tale trattamento secondo orari di lavoro descritti;
e) condannare al- tresì la parte resistente a corrispondere, su tutte le somme dovute il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria, e gli interessi legali sulle somme rivalutate a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da di- strarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
”.
Il procuratore dello Stato, , per il convenuto: “…- previo rigetto CP_2
delle istanze istruttorie, respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa. - in ogni caso, anche nella dene- gata ipotesi in cui vengano parzialmente accolte le domande del ricorrente, compensare le pretese da questi vantate con i controcrediti dell'Amministrazione resistente a titolo di spese di mantenimento in carcere pari ad €2.402,39, a titolo di multa pari ad €117.659,54 ed a titolo di ammen- da pari ad €154,94. - con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZION E DEI FATTI
Con ricorso depositato il 18 settembre 2023, – Parte_1
premesso di essere stato recluso presso la Casa Circondariale di Rebibbia – ha esposto che ha lavorato per il dal mese di maggio Controparte_1
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2019 sino al mese di gennaio 2021, con le mansioni di “addetto alla cucina”;
che, in effetti, ha svolto le seguenti mansioni: dalle 8,00 alle 9,00 preparazione
e distribuzione delle colazioni;
dalle 10,00 alle 13,30 sistemazione dei generi alimentari ricevuti in consegna, preparazione e cottura del pasto, distribuzione dello stesso, riordino della cucina;
dalle 16,30 alle 20,30 parimenti le dette mansioni per la preparazione della cena;
che, di fatto, ha lavorato per 8,5 ore giornaliere per sei giorni alla settimana, secondo turni;
che ha percepito la mercede mensile indicata nei cedolini paga, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto;
e che tale mercede non era commisurata alla quantità e qualità del lavoro, ma veniva determinata sulla ba- se dei fondi disponibili.
Il ricorrente, richiamati i principi costituzionali ed europei in tema di la- voro delle persone detenute nonché le disposizioni di legge (art. 22 legge n.
354/1975), ha dedotto che egli ha svolto mansioni corrispondenti al 4° livello del c.c.n.l. per il settore turismo - pubblici esercizi, applicato per la determina- zione della mercede o, in subordine, al 5° livello;
e che, pertanto, operando la decurtazione di un terzo della retribuzione contrattuale, come previsto dalla legge, egli, avuto riguardo alla quantità di lavoro reso, è rimasto creditore del- la somma complessiva di €19.176,67 o, in subordine, della somma commisu- rata all'inferiore 5° livello.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il della giustizia, costituitosi il 19 ottobre 2023, ha dedotto CP_1
che, quanto alla pretesa di inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. per i di- pendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, il ricorrente ha omesso ogni riferimento ad un con- fronto tra il quarto livello retributivo ed il quinto, per come essi sono descritti nel C.C.N.L.;
non ha individuato i tratti che differenziano i due livelli ed i pro- fili che conferiscono al quarto livello una superiore valenza professionale;
ha altresì omesso di sussumere con precisione l'attività lavorativa svolta in con-
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creto con il tipo di attività descritta in astratto dal C.C.N.L., limitandosi ad as- serire di aver operato con “autonomia esecutiva”.
Il convenuto ha poi osservato che lo stesso ricorrente ha affermato di aver espletato le proprie mansioni su ordine e secondo le direttive dei soggetti preposti alla direzione della Casa Circondariale, le quali si estendevano anche ai compiti ed alle modalità di esplicazione dell'attività, per cui deve escludersi che abbia operato con l'autonomia esecutiva che caratterizza i lavoratori in- quadrati nel 4° livello.
Quanto alla domanda subordinata concernente la pretesa di ricevere dif- ferenze retributive non in ragione anche di un superiore inquadramento, ma soltanto di una maggiore quantità di lavoro, il convenuto ha sostenuto che il numero di ore di lavoro rese e risultanti dalla documentazione in atti è minore di quello indicato nei conteggi sviluppati dal ricorrente, per cui nulla è dovuto essendo stata corrisposta la remunerazione proporzionata alle ore di lavoro svolte.
Infine, il ha eccepito che, nel caso in cui emergano crediti del CP_1
ricorrente, questi devono essere compensati con i crediti che vanta
l'Amministrazione per multe ed ammende (complessivi €117.814,48) e per le spese di mantenimento in carcere (€2.402,39) maturate nel periodo novembre
2017 – giugno 2022.
Parte convenuta ha quindi tratto le conclusioni sopra riportate.
Con memoria integrativa depositata il 20 ottobre 2023, il Ministero ha contestato che il contratto applicabile sia quello per il settore turismo - pubbli- ci esercizi dell'8 febbraio 2018, giacché trova applicazione il c.c.n.l. Turismo
Alberghi, sottoscritto il 20/2/2010;
ha poi osservato che le ferie maturate e go- dute sono state correttamente considerate nelle buste paga e che il conteggio del TFR è errato giacché non è stato applicato il contributo per il fondo garan- Parte zia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. - Il periodo di lavoro dedotto è da maggio 2019 a gennaio 2021.
La circolare del Ministero che indica quali sono i contratti collettivi cui occorre fare riferimento è quella del 6 settembre 2017, n. 282390, con la quale si rende noto l'avvenuto aggiornamento delle tabelle retributive applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 30 giugno 2019, poiché dal 1° luglio
2019 sono divenute invece applicabili nuove tabelle, come comunicato con successiva nota del 3 giugno 2019 n. 12829 (v. all. 17 produzione convenuto).
L'individuazione dei contratti applicabili dal 1° luglio 2019 ha avuto luogo sulla base di quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 21 maggio 2019.
Ebbene, il contratto collettivo cui deve farsi riferimento per determinare la giusta remunerazione è appunto quello richiamato dal ricorrente denominato
“CCNL turismo pubblici esercizi” e non già il “ del Organizzazione_1
20 febbraio 2010, indicato dal convenuto nella memoria integrativa depositata il 20.10.2023.
Irrilevante quanto stabilito per il periodo fino al mese di settembre 2017 come anche quanto valido dal mese di luglio 2021, fermo restando che, co- munque, si è trattato di un mero aggiornamento dei valori monetari, mentre il contratto applicabile è pur sempre quello denominato “Turismo – pubblici esercizi”.
2. - Deve poi ritenersi, esaminando complessivamente il ricorso, che so- no state fornite allegazioni sufficienti per stabilire se le mansioni di fatto svol- te corrispondano al livello formalmente riconosciuto ovvero a quello superiore rivendicato.
Si rammenta che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determi- nazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fa- si successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due inda-
5 gini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valuta- zione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso con- trario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art.
2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/11/2019, n. 30580).
Invero, il ricorrente, dopo aver descritto le mansioni quotidianamente as- solte, distinguendo anche le singole attività distribuite per fasce orarie giorna- liere (punti 4, 5 e 6), precisando pure il numero di addetti al servizio ed evi- denziando la ripartizione promiscua dei compiti, ha riportato la descrizione delle mansioni proprie del lavoratore inquadrato nel 4° livello del c.c.n.l. ap- plicato (pag. 10 del ricorso) ed anche quella del 5° livello formalmente attri- buito (pag. 14 del ricorso);
ha poi esposto, con sintesi proporzionata alla non particolare complessità della questione, le ragioni per le quali le mansioni svolte, a suo giudizio, corrispondono a quelle del livello superiore, eviden- ziando che egli ha appunto operato, quale addetto alla preparazione dei pasti, in condizioni di autonomia esecutiva e, cioè, in sostanza, senza alcuna super- visione.
Da ciò si comprende agevolmente che il ricorrente ha posto in compara- zione la declaratoria del 5° livello, la quale richiede lo svolgimento di compiti meramente esecutivi (come nel caso di chi procede all'approntamento di pasti sulla base di lavoro già predisposto), con quella del superiore 4° livello che, invece, richiede una condizione di “autonomia esecutiva”, la quale, come reso palese dal significato comune delle parole, implica la facoltà del lavoratore di svolgere continuativamente il processo lavorativo senza necessità di costante sorveglianza, e che è esplicitata dal caso del cuoco capo partita, ovvero chi, seguendo le direttive di un superiore sul tipo di attività da compiere, provvede appunto autonomamente a preparare la linea di pietanze a lui affidata, o dal caso del cuoco di cucina non organizzata in partite, che comunque assicura il
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servizio di cucina, ovviamente senza poter decidere alcunché sulla composi- zione del menù, ma senza che sia seguito costantemente nell'esplicazione del- le singole operazioni di lavoro.
3. - Secondo il contratto collettivo per il settore Turismo - pubblici eser- cizi, appartengono al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate co- noscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedo- no preparazione e pratica di lavoro”, tra cui, il dispensiere, il cantiniere, il banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla ven- dita, il banconiere di tavola calda, chiosco di stazione, la sfoglina, intendendo- si per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc., il barista, il secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordi- ne ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto, l'operatore pizza, intendendosi per tale il lavo- ratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da ri- chiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrez- zature.
Invece, appartengono al superiore 4° livello “i lavoratori che, in condi- zioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, come, ad esempio, il cuoco capo partita, il cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, in-
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dipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina, il gastronomo, il cameriere ai vini, antipasti, trinciatore, il barman, lo chef de rang di ristorante, il cameriere di ristorante, il pizzaiolo.
Dalle declaratorie generali e dai profili esemplificativi, qui selezionati per prossimità alle mansioni allegate, appare evidente che mentre i lavoratori inquadrati nell'inferiore 5° livello si limitano ad eseguire compiti di carattere esecutivo, cioè che si svolgono sempre secondo procedure prefissate senza oc- casione di variazioni in corso di attività, come appunto può ben immaginarsi nel caso di un barista o di un banconiere di tavola calda che compiono opera- zioni in numero relativamente ridotto, che non presentano margini di discre- zionalità esecutiva e che richiedono gesti ripetuti costantemente – come appare esplicitato nella descrizione del secondo cuoco di mensa aziendale o dell'operatore pizza – invece, i lavoratori del superiore 4° livello devono agire appunto con autonomia esecutiva in quanto i loro compiti sono in generale più complessi e richiedono l'impegno di seguire procedure non rigorosamente standardizzate. Colui che assicura il servizio di cucina, benché non abbia certo alcuna discrezionalità nel decidere i menù, le quantità e le qualità delle materie prime, né debba organizzare i tempi di lavorazione né distribuire il lavoro tra collaboratori, deve però compiere operazioni che si svolgono secondo proce- dimenti relativamente complessi la cui attuazione, anche attraverso scelte di- screzionali tecniche (ad es., tempi di cottura o proporzione tra gli ingredienti),
è affidata in via esclusiva alla sua diretta responsabilità.
Posta tale distinzione tra i lavoratori appartenenti ai due livelli, appare corretto ritenere che il ricorrente abbia diritto alla remunerazione propria del
4° livello.
Egli, infatti, non si limitava ad approntare pasti sulla base di un lavoro già predisposto ma, disponendo delle materie prime giorno per giorno fornite dall'amministrazione e seguendo i menù già approntati, curava la preparazione
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dei pasti senza che vi fosse alcuno che sorvegliasse l'andamento del suo lavo- ro né che lo dirigesse nel compimento delle singole operazioni occorrenti.
Le dichiarazioni dei testimoni sul punto sono coerenti e concordi nel sen- so che il ricorrente, insieme con due o tre colleghi, si occupava autonomamen- te del servizio di cucina, senza che vi fosse alcuna figura che potesse essere individuata come a lui sovraordinata nello svolgimento delle operazioni neces- sarie, essendo cura degli stessi addetti di ripartire tra di loro tutti compiti.
Infatti, sia il teste che il teste , i quali en- Testimone_1 Testimone_2
trambi hanno lavorato nelle cucine, hanno riferito di attività di preparazione di tutto quanto necessario per la colazione, il pranzo e la cena, compreso il ritiro delle materie prime che arrivavano giornalmente, la distribuzione dei pasti e la pulizia di pentolame e cucina (teste “ci aiutavamo l'uno con l'altro, Tes_1
chi lavava i piatti, chi cucinava, chi sistemava il magazzino;
ci davamo una mano l'un l'altro;
ADR: lavoravano tutti e quattro insieme, salvo il giorno di riposo di ciascuno, quando rimanevamo in tre;
ADR: dalle 8,00 alle 9,00

c'era la somministrazione della colazione;
cioè preparavamo il caffè, il latte il te;
presso la cucina i detenuti passavano e dicevano cosa volevano e noi gli davamo quello che c'era;
ADR: finito il turno delle nove, aspettavamo la ditta che portava il vitto giornaliero, cioè portavano le materie prime, il pesce, le verdure, ecc.;
… arrivato il materiale, noi caricavamo il materiale e lo porta- vamo in cucina;
sistemavamo la roba da sistemare in magazzino e comincia- vamo a cucinare;
ADR: tutti e quattro cucinavamo dividendoci i compiti,

c'era chi cucinava le verdure, chi lavava le stoviglie e le pentole man mano che occorreva, ecc.;
… ADR: all'inizio c'era un porta vitto che si occupava di somministrarlo;
poi dopo circa un mese … eravamo sempre noi della cucina che ci occupavamo della somministrazione;
… poi riprendevamo l'attività in cucina verso le 16,00. ADR: avendo già tutti i prodotti, cominciavamo a cuci- nare;
tutti i giorni sia il pranzo che la cena erano composti di primo, secondo

e contorno;
quando vi erano frutti particolari come l'ananas o il cocomero

9 dovevamo pulirli e fare le porzioni singole. … la sera preparavamo i panini per chi il giorno dopo doveva andare a lavorare fuori;
… vi era un menù men- sile o settimanale, non ricordo, preparato dai responsabili della cucina, cioè personale della Polizia penitenziaria;
ADR: noi sapevamo quante persone vi erano che dovevano mangiare in istituto;
se avevamo dubbi, ad esempio sul numero di ammessi al lavoro esterno che invece mangiavano in istituto, chie- devano all'appuntato
”;
teste : “dalle 8 alle 9 preparavamo e serviva- Tes_2
mo la colazione che consisteva di caffè, latte, te e biscotti;
dalle 9,30 arrivava

l'impresa che portava le materie per cucinare: scaricavamo il furgone, porta- vamo il materiale in cucina e lo sistemavamo nella dispensa;
alle 10,30 circa finivamo tale lavoro e cominciavamo a cucinare e finivamo verso le 13,30 compresa la pulizia della cucina;
ci occupavamo anche della distribuzione;
quando le pietanze erano pronte le caricavamo su un carrello e passavamo nella mensa per distribuire i piatti;
ADR: alle 16,00 cominciavamo a prepara- re la cena ed il lavoro proseguiva fino alle 20,00-20,30 compresa la pulizia della cucina;
ADR: il pranzo consisteva di primo, secondo e contorno, anche la cena aveva tre portate;
… al piano di sopra vi erano i semiliberi o i c.d. art.

21, cioè persone che rientravano la sera dopo il lavoro;
quindi costoro non pranzavano in istituto, ma noi preparavano la sera per loro dei panini che lo- ro consumavano fuori a pranzo;
ADR: anche quelli del piano di sopra cena- vano in istituto ciascuno nella propria cella;
ADR: per decidere cosa cucina- re, vi era una tabella ministeriale;
arrivava ogni mattina il materiale occor- rente per la cucina del giorno, come ad esempio la carne macinata o le verdu- re fresche;
e poi arrivava il lunedì materiale più consistente perché oltre ai prodotti freschi, arrivava l'occorrente per una settimana per quanto riguarda altri prodotti come il latte o la pasta;
… ADR: io e eravamo cuo- Parte_1

chi e gli altri due erano vice-cuochi;
poi siamo stati tutti cuochi, ma avevamo mansioni diverse, nel senso che c'era chi faceva il lavapiatti, e chi cucinava primo e secondo anche se doveva cucinare solo il primo;
ma in- Parte_1

10 sieme a me, ha sempre fatto il cuoco;
però anche noi cuochi, come ho detto, ci occupavamo anche delle pulizie;
… ADR: tutti partecipavamo alla pulizia del- la cucina ogni giorno;
… ADR: non c'era nessuno che ci diceva quali man- sioni specifiche fare, eravamo tra di noi che dividevamo il lavoro anche in ba- se a chi era più portato a cucinare, comunque c'era sempre da fare, come ad esempio pulire la dispensa
”).
Anche i testi di parte convenuta, ed Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato che il ricorrente, come gli altri addetti, curava il servizio di cucina in quanto, ripartendosi autonomamente con gli altri le incombenze, preparava le colazioni, il pranzo e la cena. Anche se il ha parlato del Tes_3
ricorrente come di un aiuto cuoco, certo non ha indicato chi fosse il cuoco ed ha riferito di aver visto il ulire le verdure, stare ai fornelli, ed al- Parte_1
ternarsi con gli altri addetti, seguendo certo il programma giornaliero detta- gliato e mensile predisposto dall'Amministrazione, nelle varie attività utiliz- zando le materie prime che essi stessi ritiravano e sistemavano in cucina.
Parimenti il ha dichiarato che gli addetti lavoravano insieme in Tes_4
cucina e costituivano un'equipe come nei ristoranti, nel senso che c'era chi la- vava le pentole, chi cucinava, che puliva le verdure. Il teste però non ha indi- cato qualcuno che avesse il compito di ripartire il lavoro o desse ordini a chic- chessia, così che può reputarsi confermato il fatto che, promiscuamente, gli addetti alla cucina, garantivano che il servizio si svolgesse regolarmente, divi- dendo tra di loro i compiti e svolgendo quindi sia le mansioni più qualificanti, come la diretta preparazione delle pietanze che quelli accessori e meno quali- ficanti, come la pulizia delle pentole e della cucina.
Si rileva che, a norma dell'art. 59 del c.c.n.l., “In caso di mansioni pro- miscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accesso- rio o complementare”.
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Quindi, posto che gli addetti alla cucina eseguivano regolarmente tutti i compiti necessari, alternandosi nelle varie attività più o meno qualificanti, de- ve darsi rilievo appunto a quella prevalente, cioè essenzialmente la prepara- zione dei pasti, sicché deve ritenersi che il bbia sempre svolto le Parte_1
mansioni di cuoco di cucina non organizzata in partite ed abbia quindi diritto al corrispondente trattamento economico.
4. - Per quanto riguarda gli orari di lavoro, mentre i testi di parte conve- nuta in modo tra loro coerente e conformemente alle indicazioni contenute in ricorso hanno confermato che il era solitamente impegnato tra le Parte_1
8,00 e 9,00 per approntare e distribuire le colazioni, all'incirca tra le 9,30-
10,00 e le 13,30 per ritirare e sistemare le materie prime, cucinare, distribuirei
i pasti e pulire stoviglie e cucina e, parimenti, tra le 16,00-16,30 e le 20,30 per cucina delle pietanze, distribuzione e pulizie, i testi di parte convenuta, che pur da lungo tempo svolgono servizio di sorveglianza presso il settore cucina, hanno offerto indicazioni tra di loro contraddittorie.
Ad esempio, mentre il ha detto che i prodotti arrivavano verso Tes_3
le ore 10,00-11,00 e che il pranzo era pronto alle 12,00 e terminava alle 12,30-
12,40, il teste ha affermato che la preparazione del pranzo era fatta Tes_4
dalle 10,45 alle 12,45 circa e che i detenuti pranzavano tra le 12,30 e le 13,00.
Tuttavia, il ha detto che i coltelli venivano ritirati alle 12,00, cosa Tes_3
non compatibile con il termine della preparazione del pranzo verso le 12,45.
Quanto alla cena, il primo ha detto che la preparazione iniziava verso le
16,50-17,00, momento in cui venivano consegnati i coltelli, la cena veniva servita alle 18,00 e la cucina era chiusa alle 19,00, il secondo ha detto che il ricorrente, come tutti i detenuti, tra le 15,00 e le 18,00 era impegnato nella fre- quenza di corsi, così alle 18,00 andava in cucina e scaldava le pietanze già preparate all'ora di pranzo (dunque non veniva fatta alcuna attività di prepara- zione) ed i detenuti cenavano alle 19,30.
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Se il ha affermato che era sempre uno degli addetti alla cucina Tes_3
che curava le pulizie, il dopo aver detto che gli addetti lavoravano Tes_4
insieme e costituivano un'equipe come nei ristoranti, c'era chi lavava le pen- tole, chi cucinava, che puliva le verdure, ha poi detto, invece, che era un in- serviente che puliva la cucina, ma non è stato in grado di indicare chi fosse (“è
l'inserviente che si occupa delle pulizie della cucina, cioè una persone diversa dagli addetti alla cucina (cuoco ed aiuto cuoco);
l'inserviente è colui che lava

i piatti e pulisce i piatti”).
Tali contraddizioni rendono complessivamente poco attendibili le dichia- razioni dei testi di parte convenuta e, pertanto, deve ritenersi fondata la do- manda anche quanto alla determinazione dell'orario di lavoro osservato.
5. - Reputato quindi che il ricorrente abbia svolto mansioni corrisponden- ti al 4° livello del c.c.n.l. per il settore turismo - pubblici esercizi dal mese di luglio 2019 al mese di gennaio 2021, per sei giorni alla settimana, comprensivi della domenica, e per 8,5 ore al giorno, devono riconoscersi i crediti retributivi così come computati in ricorso, con la precisazione che segue.
La remunerazione dovuta alle persone detenute è, ex lege, non inferiore ai due terzi di quella prevista dai contratti collettivi.
Invero, si rammenta che, a seguito della modifica di cui all'art. 2, comma
1, lett. f), del d.lgs. n. 124/2018, l'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario reci- ta: “
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