Trib. Roma, sentenza 13/03/2024, n. 3131
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 12 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, alla via A. Mordini, n. 14, presso lo studio dell'avv. Gabriele
SALVAGO, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Lucia
AUROLA e Sara MIGLIORINI, in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uf- fici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione - pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti G. Salvago, L. Aurola e S. Migliorini per il ricorrente: “…a) accer- tare e dichiarare che il Sig. ha svolto le mansioni ed osser- Parte_1 vato l'orario descritti nella parte espositiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente, in virtù di quanto previsto da-
1 gli artt. 20 e 22 della legge n. 354/75, nell'attuale formulazione, 36 Cost. e 54 del c.c.n.l. per i per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ri- storazione collettiva e commerciale e turismo, a percepire il trattamento eco- nomico correlato al 4° livello di inquadramento per il periodo dal mese di maggio 2019 al mese di gennaio 2021;
c) per gli effetti, condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'istante ed in relazione ai titoli sopra specificati, della somma di €19.176,67 per differenze retributive e indennità maturate, o di quella, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
d) in via subordinata, qualora si rite- nesse di dover procedere alla quantificazione del trattamento economico do- vuto sulla base di quello previsto per il 5° livello di inquadramento, rideter- minare tale trattamento secondo orari di lavoro descritti;
e) condannare al- tresì la parte resistente a corrispondere, su tutte le somme dovute il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria, e gli interessi legali sulle somme rivalutate a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da di- strarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.”.
Il procuratore dello Stato, , per il convenuto: “…- previo rigetto CP_2
delle istanze istruttorie, respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa. - in ogni caso, anche nella dene- gata ipotesi in cui vengano parzialmente accolte le domande del ricorrente, compensare le pretese da questi vantate con i controcrediti dell'Amministrazione resistente a titolo di spese di mantenimento in carcere pari ad €2.402,39, a titolo di multa pari ad €117.659,54 ed a titolo di ammen- da pari ad €154,94. - con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZION E DEI FATTI
Con ricorso depositato il 18 settembre 2023, – Parte_1
premesso di essere stato recluso presso la Casa Circondariale di Rebibbia – ha esposto che ha lavorato per il dal mese di maggio Controparte_1
2
2019 sino al mese di gennaio 2021, con le mansioni di “addetto alla cucina”;
che, in effetti, ha svolto le seguenti mansioni: dalle 8,00 alle 9,00 preparazione
e distribuzione delle colazioni;
dalle 10,00 alle 13,30 sistemazione dei generi alimentari ricevuti in consegna, preparazione e cottura del pasto, distribuzione dello stesso, riordino della cucina;
dalle 16,30 alle 20,30 parimenti le dette mansioni per la preparazione della cena;
che, di fatto, ha lavorato per 8,5 ore giornaliere per sei giorni alla settimana, secondo turni;
che ha percepito la mercede mensile indicata nei cedolini paga, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto;
e che tale mercede non era commisurata alla quantità e qualità del lavoro, ma veniva determinata sulla ba- se dei fondi disponibili.
Il ricorrente, richiamati i principi costituzionali ed europei in tema di la- voro delle persone detenute nonché le disposizioni di legge (art. 22 legge n.
354/1975), ha dedotto che egli ha svolto mansioni corrispondenti al 4° livello del c.c.n.l. per il settore turismo - pubblici esercizi, applicato per la determina- zione della mercede o, in subordine, al 5° livello;
e che, pertanto, operando la decurtazione di un terzo della retribuzione contrattuale, come previsto dalla legge, egli, avuto riguardo alla quantità di lavoro reso, è rimasto creditore del- la somma complessiva di €19.176,67 o, in subordine, della somma commisu- rata all'inferiore 5° livello.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il della giustizia, costituitosi il 19 ottobre 2023, ha dedotto CP_1
che, quanto alla pretesa di inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. per i di- pendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, il ricorrente ha omesso ogni riferimento ad un con- fronto tra il quarto livello retributivo ed il quinto, per come essi sono descritti nel C.C.N.L.;
non ha individuato i tratti che differenziano i due livelli ed i pro- fili che conferiscono al quarto livello una superiore valenza professionale;
ha altresì omesso di sussumere con precisione l'attività lavorativa svolta in con-
3
creto con il tipo di attività descritta in astratto dal C.C.N.L., limitandosi ad as- serire di aver operato con “autonomia esecutiva”.
Il convenuto ha poi osservato che lo stesso ricorrente ha affermato di aver espletato le proprie mansioni su ordine e secondo le direttive dei soggetti preposti alla direzione della Casa Circondariale, le quali si estendevano anche ai compiti ed alle modalità di esplicazione dell'attività, per cui deve escludersi che abbia operato con l'autonomia esecutiva che caratterizza i lavoratori in- quadrati nel 4° livello.
Quanto alla domanda subordinata concernente la pretesa di ricevere dif- ferenze retributive non in ragione anche di un superiore inquadramento, ma soltanto di una maggiore quantità di lavoro, il convenuto ha sostenuto che il numero di ore di lavoro rese e risultanti dalla documentazione in atti è minore di quello indicato nei conteggi sviluppati dal ricorrente, per cui nulla è dovuto essendo stata corrisposta la remunerazione proporzionata alle ore di lavoro svolte.
Infine, il ha eccepito che, nel caso in cui emergano crediti del CP_1
ricorrente, questi devono essere compensati con i crediti che vanta
l'Amministrazione per multe ed ammende (complessivi €117.814,48) e per le spese di mantenimento in carcere (€2.402,39) maturate nel periodo novembre
2017 – giugno 2022.
Parte convenuta ha quindi tratto le conclusioni sopra riportate.
Con memoria integrativa depositata il 20 ottobre 2023, il Ministero ha contestato che il contratto applicabile sia quello per il settore turismo - pubbli- ci esercizi dell'8 febbraio 2018, giacché trova applicazione il c.c.n.l. Turismo
Alberghi, sottoscritto il 20/2/2010;
ha poi osservato che le ferie maturate e go- dute sono state correttamente considerate nelle buste paga e che il conteggio del TFR è errato giacché non è stato applicato il contributo per il fondo garan- Parte zia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. - Il periodo di lavoro dedotto è da maggio 2019 a gennaio 2021.
La circolare del Ministero che indica quali sono i contratti collettivi cui occorre fare riferimento è quella del 6 settembre 2017, n. 282390, con la quale si rende noto l'avvenuto aggiornamento delle tabelle retributive applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 30 giugno 2019, poiché dal 1° luglio
2019 sono divenute invece applicabili nuove tabelle, come comunicato con successiva nota del 3 giugno 2019 n. 12829 (v. all. 17 produzione convenuto).
L'individuazione dei contratti applicabili dal 1° luglio 2019 ha avuto luogo sulla base di quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 21 maggio 2019.
Ebbene, il contratto collettivo cui deve farsi riferimento per determinare la giusta remunerazione è appunto quello richiamato dal ricorrente denominato
“CCNL turismo pubblici esercizi” e non già il “ del Organizzazione_1
20 febbraio 2010, indicato dal convenuto nella memoria integrativa depositata il 20.10.2023.
Irrilevante quanto stabilito per il periodo fino al mese di settembre 2017 come anche quanto valido dal mese di luglio 2021, fermo restando che, co- munque, si è trattato di un mero aggiornamento dei valori monetari, mentre il contratto applicabile è pur sempre quello denominato “Turismo – pubblici esercizi”.
2. - Deve poi ritenersi, esaminando complessivamente il ricorso, che so- no state fornite allegazioni sufficienti per stabilire se le mansioni di fatto svol- te corrispondano al livello formalmente riconosciuto ovvero a quello superiore rivendicato.
Si rammenta che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determi- nazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fa- si successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due inda-
5 gini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valuta- zione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso con- trario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art.
2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/11/2019,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi