Trib. Benevento, sentenza 26/11/2024, n. 1223

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 26/11/2024, n. 1223
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1223
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmine Parte_1
Mariano Izzo, presso il cui studio in Benevento, via delle Assisi, 1, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona Controparte_3 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55,
[...]
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 5/03/2024 la parte ricorrente, premesso di essere un'insegnante attualmente di ruolo, e di aver prestato servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con vari contratti a tempo determinato, nel corso dei quali non le era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, sebbene avesse svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e fosse stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, ha esposto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di formazione per tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, 2. Condannare il , in persona del al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2
1
ricorrente, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo”;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, tardivamente, il , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_1
e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022
).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019
).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, insegnante attualmente di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Sempre in via preliminare, si osserva che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di
Benevento, in quanto nell'a.s. 2023/24, di deposito del ricorso, la ricorrente prestava servizio presso l'I.C. S. Angelo a Sasso di Benevento, come da attestato di servizio prodotto il 13/11/2024 su sollecitazione del giudice.
Venendo al merito, la parte ricorrente rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti
a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n. 107.
Si duole, in particolare, del fatto che il abbia escluso dal beneficio il personale con contratto CP_1
a tempo determinato annuale o fino al 30 giugno, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
2
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo comma 122, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da
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