Trib. Taranto, sentenza 20/05/2024, n. 1225

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 20/05/2024, n. 1225
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1225
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

R. G. n° 7608/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 maggio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:

Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo CALABRESE - Ricorrente - contro
« , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Domenico GAROFALO nonché contro
« , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappr. e dif. dall'avv. Vito Lorenzo VIELI - Convenute -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 30 ottobre 2021 , premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della « dal 2001 all'8 Controparte_1 ottobre 2017 (data quest'ultima in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito di perdita di appalto), ha formulato domande così sintetizzabili:
→ previa dichiarazione della asserita nullità dell'accordo sottoscritto con « in data 23 aprile 2012, accertare e dichiarare Controparte_1 che egli aveva prestato attività subordinata presso la predetta società svolgendo le mansioni di guardia giurata 5° livello, poi 4° livello dal 1
Sentenza R.G. n° 7608/21
2001 sino al 2005 e quindi, dal 2005 all'8 ottobre 2017, di guardia giurata 3° livello, operatore di centrale operativa;

→ per l'effetto, condannare la « - in solido con la Controparte_1
« quale società capogruppo (ai sensi dell'art. 13, co. 2, della CP_2
L. n. 109 del 1994) - a corrispondergli le differenze retributive, dirette
e indirette, asseritamente dovute (a titolo di riposo giornaliero ex art. 72 del CCNL, pausa ex art. 74 CCNL, permessi ex art. 84 CCNL 1985 e
1988, ferie e festività, compenso per lavoro straordinario, riposo settimanale art. 73 CCNL, indennità piantonamento antirapina, zona stradale, tfr, indennità tiro a segno e AFAC), quantificate in
€.130.507,40;

→ accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte di « CP_1
perché asseritamente mobbizzanti, discriminatorie e
[...] dequalificanti, e conseguentemente condannare la predetta società a risarcirgli i danni non patrimoniali e/o patrimoniali che gli sarebbero stati cagionati (in termini di danno biologico per lesione all'integrità psico- fisica e/o aggravamento di patologie, danno da demansionamento e/o dequalificazione professionale, danno alla vita di relazione, danno all'immagine professionale e alla personalità morale, danno per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa e/o per usura psicofisica, danno da perdita di chance per i periodi di malattia, danno morale, danno per omessa tempestiva comunicazione dei turni di servizio).
Si precisa che, nel ricorso, era stata altresì chiesta la condanna di
« al versamento di tutti i contributi assicurativi e Controparte_1 previdenziali dovuti e non versati a far data dalla costituzione del rapporto o in subordine degli ultimi 10 anni, ma a tale domanda parte ricorrente ha inteso rinunciare, giusta espressa dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 4 marzo 2022.
Si è tempestivamente e ritualmente costituita la « la Controparte_1 quale ha concluso chiedendo rigettarsi integralmente le avverse domande in quanto asseritamente inammissibili o infondate, eccependo altresì la
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prescrizione ed avendo tra l'altro evidenziato che:
• il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa come guardia giurata ininterrottamente dal settembre 2001 all'8 ottobre 2017 (data, quest'ultima, in cui – a seguito di procedura di cambio appalto – era stato licenziato, per essere poi assunto dalla nuova appaltatrice aggiudicataria del servizio di vigilanza) e le postazioni di lavoro assegnategli erano quelle di AN e provincia (giusta ordine di servizio del 3 aprile 2007 e contratto individuale di lavoro);

• dal novembre 2005 fino all'aprile 2012 aveva svolto anche funzioni temporanee di responsabile della sala conta presente nel caveau, ottenendo così l'inquadramento nel III° livello del CCNL di categoria, mentre giammai aveva disimpegnato mansioni di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale (intese come mansioni di addetto alla gestione di telesorveglianze, televigilanze e controllo monitor della centrale operativa);

• a seguito di un rilevante ammanco verificatosi nel gennaio 2012 (per
€.46.080,oo), si decise di cessare il servizio di trasporto, custodia e ricontazione valori, con conseguente chiusura della sala conta e del caveau, mentre al venne mantenuto il livello di Pt_1 inquadramento acquisito (III° livello) e le residue mansioni di guardia giurata che aveva da sempre espletato, con modalità sempre asseritamente conformi alle prescrizioni contrattuali e di legge;

• il lavoratore, peraltro, con verbale di conciliazione sottoscritto ex art.
411 cpc
. in sede sindacale in data 23 aprile 2012, dopo aver ammesso le sue responsabilità in relazione all'ammanco predetto ed essersi reso disponibile a restituire parte della somma, indicando anche le relative modalità, aveva espressamente rinunciato a qualsivoglia pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria, comunque connessa o discendente dal rapporto di lavoro fino ad allora intercorso, con conseguente asserita inammissibilità di tutte le avverse domande formulate in questa sede, almeno per il periodo del rapporto di lavoro antecedente alla suddetta data.
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Si è altresì costituita la , quale società facente parte del CP_2
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE costituito con la « Controparte_1 dal 5 luglio 2016, chiedendo in via preliminare di essere estromessa dal giudizio
(per asserito difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 37, co. 5, del D.
Lgs. n. 163 del 2006
);
in subordine, nel merito, ha chiesto comunque rigettarsi la domanda formulata nei suoi confronti (limitata alle asserite differenze retributive), eccependo altresì la prescrizione.
Dopo alcuni tentativi di bonario componimento della lite, sono stati escussi i testi addotti e la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° Pt_2
8053 e CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente un Pt_2 puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. 3 Pt_2
GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N°
13708
). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
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2. In via preliminare, occorre rilevare la inaccoglibilità della eccezione formulata dalla « , in ordine all'asserito suo difetto di CP_2 legittimazione passiva ai sensi dell'art. 37, co. 5, del D. Lgs. n. 163 del
2006. Sul punto, invero, come già accennato nell'ordinanza resa all'udienza del 20 gennaio 2023, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, potendosi sul punto richiamare il condivisibile dictum di CP_4
25 NOVEMBRE 2015 N° 24063, secondo cui: «L'impresa mandataria
[...] dell'associazione temporanea di imprese (ATI) è responsabile per i crediti di lavoro vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate ai fini della realizzazione di lavori pubblici, dovendosi interpretare estensivamente la nozione di "fornitori" responsabili ex art. 13, comma
2, della legge n. 109 del 1994, poiché la prestazione lavorativa costituisce oggetto della "fornitura" ed elemento indispensabile ai fini dell'esecuzione delle opere appaltate».
3. Ancora in via preliminare, occorre rilevare l'inaccoglibilità della eccezione formulata dalle parti convenute secondo cui il processo si sarebbe estinto in conseguenza di una conciliazione/transazione che sarebbe intercorsa nel corso del giudizio tra parte ricorrente e CP_1
potendosi qui sostanzialmente richiamare le considerazioni già
[...] esposte nell'ordinanza emessa in data 24 aprile 2023.
In particolare, deve ritenersi che:
✓ non risulta perfezionata alcuna conciliazione giudiziale ex artt. 185 e 420
c.p.c.
(che avrebbe potuto avere ad oggetto anche diritti indisponibili del lavoratore), attesa la mancata formalizzazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. (cfr. CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2017 N° 25472);

✓ un eventuale contratto di transazione (quale negozio di diritto privato puro e semplice), invece, effettivamente non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone
l'articolo 1967 cod. civ., e potrebbe quindi
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