Trib. Pesaro, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 969/2022 R.G. promossa da:
GM COSTRUZIONI S.R.L. e MI OR, rappresentati e difesi dall'avv. SISTI ANDREA,
RICORRENTE

contro

:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentata e difesa dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PESARO E
URBINO, rappresentata e difesa dai propri funzionari,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 07.12.2022 gli istanti contestavano il verbale di accertamento e notificazione n. PU00000/2022-340-01 del 28/4/2022 prot.
5177 del 2/5/2022, emesso dall'ITL e dall'Inps di Pesaro e Urbino, a seguito di accesso ispettivo del 22/10/2021, notificato in data 6/5/2022 alla società e in data 11/5/2022 alla sig.ra LI personalmente.
Gli ispettori contestavano ai ricorrenti la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente del sig. EL CE, che veniva disconosciuto, trattandosi – a parere degli Ispettori – di un amministratore di fatto della società e non di un lavoratore subordinato, con conseguente annullamento – da parte dell'INPS
– dell'iscrizione e relativa contribuzione alla Gestione dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 6/2/2016 in poi, ed iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata (con relativo addebito di contributi e sanzioni civili, pari rispettivamente ad euro 184.404,92 ed a euro 30.385,36). Inutili i gravami ammnistrativi proposti.
I ricorrenti contestavano che il marito dell'amministratrice, sig.ra LI, fosse amministratore di fatto della GM, rilevando l'insufficienza e genericità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. A nulla rilevava anche il fatto, dichiarato dal sig. CE, che la decisione di rinunciare all'incarico di amministratore (in precedenza svolto) fosse coincisa con una valutazione di opportunità, in quanto al sig. CE era stato anche offerto un incarico di rappresentanza del C.A.R. (consorzio artigiano romagnolo), al quale la GM partecipava (e partecipa) come consorziata.
In realtà, nel periodo per cui è causa il potere gestorio era sempre stato una prerogativa esclusiva della sig.ra LI. Era lei a compiere tutti gli atti di effettivo esercizio dei poteri gestori della società, a deciderne le spese, ed a rappresentare l'impresa ad ogni livello.
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Il sig. CE era un lavoratore che, seppure di certo rilievo nell'organizzazione aziendale, si limitava a svolgere mansioni di carattere tecnico esecutivo, con responsabilità del relativo ufficio e non si ingeriva nella gestione della società.
Parte ricorrente contestava anche l'entità delle somme aggiuntive pretese dall'Inps poiché la contribuzione già versata alla gestione dei lavoratori dipendenti era superiore a quella in ipotesi da versare alla gestione separata.
L'Inps, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni che saranno esposte.
Al ricorso principale veniva riunito il procedimento n. 572/2023, iscritto in data 27.06.2023, avente ad oggetto l'ordinanza di ingiunzione n.
6590/2023, notificata alla società e al sig. CE EL rispettivamente in data 05 e 14/06/2023, per l'infedele tenuta del LUL.
In detto procedimento si costituiva l'ITL sviluppando, in merito al ruolo di amministratore di fatto e non di lavoratore subordinato del sig. CE
EL, argomentazioni difensive analoghe a quelle esposte dall'Inps.
***

1. Gli ispettori hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente formalmente costituito dal sig. CE EL con la società, valorizzando le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, dalle quali hanno desunto che egli dopo aver dismesso la qualifica di amministratore di diritto e assunto quella di lavoratore dipendente, aveva continuato a gestire la società come un amministratore.

2. L'imputazione del ruolo di amministratore di fatto in capo al sig. CE
EL implica la prova dell'esercizio continuativo di poteri gestori della società, intendendosi per tali l'esercizio dei poteri che connotano il ruolo di
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chi l'amministra formalmente e quindi il compimento di atti che rappresentano la società di fronte ai terzi o comunque di importanza fondamentale per la sua esistenza e operatività. Per delineare la figura dell'amministratore di fatto è perciò necessario attingere ai criteri stabiliti dall' art. 2639 cod. civ.. L'amministratore di fatto è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Tale è la nozione di amministratore di fatto presupposta dalla giurisprudenza di legittimità ed estesa ad ogni campo dell'ordinamento, civile, penale e tributario (cfr. nella materia civile: Cass. 5 dicembre del 2008 n. 28819;
12 marzo 2008, n. 6719;
Sez. un. civile 18 ottobre 2005 n. 2013;
in quella penale, per tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le violazioni tributarie, cfr. Cass. Sez. trib., n. 21757 del 2005 nonchè Cass. pen. n. 2485 del 1995).
La Cassazione ha tradizionalmente mostrato di non ritenere necessario
l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma di non poter prescindere da una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Cass. pen. sez. III, n. 22108 del
19/12/2014, dep. 2015). “Tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse, coordinata con le altre” (Cass. pen. sez. III,
n. 31906/2017). Così amministratore di fatto non può essere sic et simpliciter ritenuto colui che si ingerisca comunque, genericamente o una tantum, nell'attività sociale. Dalla giurisprudenza è possibile evincere esemplificazioni di tale potere gestorio concreto, significativo e continuo:
Avuto riguardo all'oggetto dell'attività degli amministratori di una società
pagina 4 di 13 di capitali, tra dette funzioni deve considerarsi in primo luogo il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo;
a questa va poi aggiunta la stessa gestione con riferimento sia all'organizzazione interna che alla attività esterna costituente
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