Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 22
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Testo completo
Proc. R.G. n. 6063/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6063/2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Caggiano, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Nicola Belsito, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.2020 [nata a [...] Parte_1
(Canada) il 21/05/1978, C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1
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matrimonio con [nato il [...] in [...] Controparte_1
(SA), C.F. ] in data 23.7.2020 in Salerno e che dall'unione è C.F._2 nata la figlia (24.11.2011), chiedeva di pronunciarsi la separazione Per_1 personale spiegando domanda di addebito nei confronti del coniuge.
La ricorrente domandava, inoltre: 1) l'affidamento della figlia minore con collocazione presso di sé;
2) una disciplina del diritto di visita padre-figlia;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 500,00 mensili per il suo mantenimento;
5) la condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione del mantenimento per la ricorrente e per la figlia minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 8.1.2021 si costituiva il quale Controparte_1 aderiva alla richiesta di pronunciare la separazione personale dei coniugi chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affido congiunto della minore con collocamento presso la madre e disciplina del suo diritto di visita;
2) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per la minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
3) il rigetto della domanda di addebito e di quella di mantenimento formulate dalla ricorrente.
Espletata l'udienza presidenziale il 19.1.2021 e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva con ordinanza resa in pari data i provvedimenti provvisori.
Espletata la prova testimoniale ed ascoltata la minore alla udienza del
22.11.2022, alla udienza del 10.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.
190 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la
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riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti. Di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo l'irreversibilità della crisi del matrimonio alla condotta dell'altro coniuge.
Precisamente la ricorrente ha dedotto che “il Sig. ha perpetrato Controparte_1 condotte non rispettose dei doveri e vincoli coniugali, intrecciando diverse relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, in aggiunta a censurabili abitudini di vita e comportamenti violenti assunti nei confronti della ricorrente e di propri familiari. Ogni sforzo della Sig.r teso ad aiutare il Sig. Parte_1 nell'affrontare e risolvere positivamente le problematiche Controparte_1 derivanti dalla sua dipendenza dall'acool, ed a recuperare la loro unione matrimoniale, è stato vanificato dal perseverare dello stesso nei suoi comportamenti, sebbene consapevole che tale suo atteggiamento avrebbe inevitabilmente ed irreversibilmente compromesso il loro rapporto coniugale, e la serenità della figlia minore In particolare, dal 03/08/2019 la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. vivono e sono separati di fatto, dopo che la
[...] Controparte_1 ricorrente, in tale data, ha avuto la ennesima conferma che il suo coniuge continuava a perpetrare condotte non rispettose dei doveri e vincoli coniugali, avendolo sorpreso, sulla barca che possiede di circa 13 metri, nel corso di un incontro amoroso extramatrimoniale con la donna che ha badato alla figlia
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dalla sua nascita, ed al quale ha assistito involontariamente anche la Per_1 predetta figlia minore, che ivi si era recata insieme alla madre per trascorrere tutti insieme il pomeriggio. Tale circostanza, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ha reso impraticabile la prosecuzione della vita matrimoniale per colpa esclusiva del resistente, soprattutto nell'interesse dell'integrità psico- fisica della loro figlia minore ” (cfr. pagg. 2 - 3 della memoria integrativa Per_1 ex art. 709, comma 3, c.p.c.).
Il resistente ha contestato la versione dei fatti fornita dalla ricorrente (con particolare riferimento alla relazione extraconiugale con la babysitter) ed ha di contro allegato che “Tra i coniugi si era, infatti, da tempo interrotto ogni dialogo e la frattura era stata sottolineata fin dal 2017 dalla indisponibilità della sig.ra
a dar seguito ad una inattesa gravidanza, però favorevolmente accolta dal Pt_1 sig. che poté solo subire la diversa decisione della moglie” (cfr. pag. 2 CP_1 della comparsa di costituzione).
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo
o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725;
Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020,
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n. 16691).
Ciò premesso va evidenziata l'evidente infondatezza della domanda di addebito formulata dal