Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2650

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2650
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2650
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

N. 6558/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 6558/2022 R.G., vertente
TRA
TORRE DEL GRECO S.A.S. DI ROSARIO GAGLIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via
Circumvallazione n. 44, presso lo studio dell'avvocato Antonio Renzullo la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
PETRI LOREDANA, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Tironi n. 10, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Sansone che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio gratuito in favore dello Stato in virtù di delibera di ammissione n. prot.
2023/947/GP del 29-3-2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.
CONVENUTA
Oggetto: azione di adempimento e di risarcimento del danno.
Conclusioni:
Attrice: modifica dell'ordinanza e ammissione dei mezzi istruttori;
in ogni caso, integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;


Convenuta: 1) rigettare integralmente la domanda attrice;
2) rigettare la richiesta di emissione di una ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., ovvero di una ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater c.p.c.;
3) condannare la società attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con consegna del plico all'ufficiale giudiziario in data 12-12-2022), Torre del Greco s.a.s. di AR AG conveniva in giudizio ET DA per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 10.800,00 (di cui euro 5.400,00 dovuta dal venditore ed euro
5.400,00 dovuta dall'acquirente), a titolo di provvigione spettante per l'attività di mediazione svolta, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, chiedeva condannarsi ET DA al pagamento della somma di euro 10.800,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di risarcimento del danno contrattuale per la violazione dell'incarico di mediazione.
A tal fine premetteva che: aveva ricevuto in data 15-2-2022 incarico di mediazione in esclusiva da ET DA per la vendita dell'immobile sito in Torre del Greco alla Via dei
Velaioli n. 7/A per il prezzo di euro 165.000,00;
la provvigione prevista in caso di conclusione dell'affare era stata pattuita nel 4% del valore di vendita dell'immobile;
in fase di valutazione della regolarità urbanistica del cespite promesso in vendita, l'agenzia rilevava che il predetto immobile “era soggetto ad una pratica di condono per diversa distribuzione di spazi interni, per la cubatura di spazi con una veranda, per difformità di sagoma e prospetto”;
per tale motivo le parti procedevano a ridurre, di volta in volta, il prezzo della vendita e, precisamente, in euro 157.000,00 in data 23-2-2022, in euro
150.000,00 in data 14-3-2022, in euro 140.000,00 in data 31-3-2022 ed in euro
135.000,00 in data 8-7-2022;
in data 11-7-2022 CA AR - che si dichiarava edotto di tutte le difformità catastali dell'immobile – dopo una prima proposta di euro 133.000 che era stata rifiutata, formulava una proposta di acquisto per euro 135.000,00 “salvo buon esito del mutuo da comunicare entro il 30-9-2022”;
ottenuta l'approvazione del mutuo a livello reddituale, si rendeva necessaria la valutazione del cespite per l'erogazione dell'80% del valore periziato, ma l'attrice rifiutava di procedere alla perizia, rendendosi responsabile della mancata conclusione dell'affare.
Instauratosi il contraddittorio, ET DA contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e lite.


2. In via preliminare, occorre osservare che ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chi assume avere svolto attività di mediazione, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione, mentre
l'eccezione della nullità del contratto per la mancanza di tale iscrizione costituisce una eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d'ufficio e non soggetta al divieto di ius novorum in appello sancito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. Civ. sez. III, 26-10-2004, n.20749).
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato “l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori così come previsto nella L. n. 39 del 1989 può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni” (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 20556 del 2021).
Invero, per il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73 (che ha modificato la L. n. 39 del
1989 istitutiva, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo degli agenti di affari in mediazione), la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verificato il possesso dei requisiti dalle autocertificazioni e dalle certificazioni prodotte, deve iscrivere i dati del mediatore nel registro delle imprese, se
l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9, e successive modificazioni, assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio
1989, n. 39 (comma 3);
ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. n. 39 del 1989, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal suddetto art. 73 nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 19161 del 2-8-2017).
Una volta accertata la prova dell'iscrizione della società o del suo legale rappresentante, anche se fornita per presunzioni, non sussiste altro onere probatorio a carico della società attrice: l'iscrizione nell'albo professionale configura, infatti, un atto di accertamento costitutivo dello “status” di professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 6-10-2022, n.
29051
;
Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 11541 del 2-8-2002).
Nel caso di specie, la società attrice ha prodotto visura camerale da cui risulta
l'iscrizione della società al registro Imprese con il n. 09979341212 nonché l'incarico di
mediazione dal quale è possibile evincere il numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio;
in particolare, dal frontespizio dell'incarico di mediazione (cfr. allegato lett. f) dell'atto di citazione), nonché dalla proposta di acquisto emergono i seguenti dati: “Affiliato: Torre Del Greco s.a.s. di
AR AG p. iva e n. iscr. al
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