Trib. Palermo, sentenza 31/10/2024, n. 5284

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 31/10/2024, n. 5284
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5284
Data del deposito : 31 ottobre 2024

Testo completo

All'udienza del 31.10.2024 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione
alle parti del provvedimento del 05.07.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il
deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive della convenuta e delle note scritte delle parti, queste ultime da
valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
IR OR (Avv. Marco Lo Bue)
attore
E
UNIPOLSAI S.P.A. (già Fondiaria Sai Ass.ni S.p.A.), n.q. di Impresa Designata per la
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gaetano Nicchi)
convenuta
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente
pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da EN IN con atto di citazione del
06.04.2022, condanna la UnipolSai S.p.A., n.q. di Impresa Designata per la liquidazione dei
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale


rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 68.443,00,
oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;

- Condanna la convenuta n.q. alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 3.561,70, oltre Iva e Cpa come per legge e spese
generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93
c.p.c.
, secondo domanda, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre a quelle
relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 06.04.2022 EN IN ha proposto una domanda volta ad ottenere la condanna della società assicuratrice convenuta, nella sua qualità di “impresa designata”,
al risarcimento dei danni fisici sofferti a causa di un sinistro stradale asseritamente avvenuto in data
21.09.2019 alle ore 16,00 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la
cittadina Piazza Scaffa, veniva urtato sulla ruota posteriore da un'autovettura che, dopo averlo
attinto, si dava alla fuga.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che l'attorea domanda è fondata e va, pertanto,
accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
In diritto, deve osservarsi che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali
pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
In concreto, la domanda, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente si è verificato per
la condotta colposa del conducente di un veicolo, avente obbligo di assicurazione, rimasto ignoto,
ed è stata quindi citata in giudizio la Fondiaria Sai S.p.A., n.q. di Impresa Designata, ex art. 20 L.
990/69
, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per
l'ipotesi di cui all'art. 19, lett. a), della medesima legge, oggi trasfuso nell'art. 283, lett. a) del D.
L.vo n. 209/05
(Cod. Assicurazioni Private).
Mette conto ricordare, altresì, che l'intervento del Fondo, previsto dalla normativa in parola, al fine
di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo
di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla citata
regola generale, per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo,
provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
In buona sostanza, il danneggiato dovrà dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo o un natante non identificato e che tale veicolo era soggetto all'assicurazione obbligatoria;
il nesso di
causalità tra il sinistro e i danni subiti e la responsabilità del veicolo non identificato nella causazione dell'evento.
Da ciò si ricava in generale che, provato che la condotta del conducente del veicolo non identificato
ha causalmente contribuito al verificarsi del sinistro e alle conseguenti lesioni patite dall'attore, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria di quest'ultimo.
Peraltro, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di
risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 19, I co., lett. a), L.
990/69
, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di
altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto in forza di circostanze
obiettive, non dipendenti da sua negligenza (Cass. Civ., sez. III, n. 23710/16;
n. 10323/12;
n.

15367/11).
L'attore può adempiere a tale onere probatorio anche mediante il richiamo a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, ma, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la
verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la
dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del
danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse.
Peraltro, la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può
essere offerta dal danneggiato mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle
competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la
riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato,
pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
In altri termini, l'omessa denuncia dell'accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la
domanda di risarcimento e, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti
non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette
circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ.,
sez. III, n. 5892/16;
n. 1325/16
).
Nella vicenda che ci occupa, è da dire che, all'esito della compiuta istruttoria, l'attore ha conseguito
sufficiente prova in ordine al verificarsi del sinistro, alla circostanza che il veicolo coinvolto sia rimasto sconosciuto e all'attribuibilità dell'incidente alla sola condotta del conducente del mezzo
non identificato.
Le superiori circostanze hanno, infatti, trovato adeguato avallo nelle dichiarazioni, univoche e
concordanti, rese dai testi escussi, EN D'IA e OR TE, i quali hanno confermato
la verificazione del sinistro nei termini di cui all'atto di citazione e il coinvolgimento di un mezzo
rimasto sconosciuto.
Nel dettaglio, EN D'IA, premettendo di conoscere
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