Trib. Firenze, sentenza 16/10/2024, n. 3209

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 16/10/2024, n. 3209
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3209
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 14863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14863/2022 promossa da:
OM RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI SILVIO TI VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI SILVIO
ATTORI
c o n t r o
BANCA ES SA AO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. DE FABRITIIS CESARE
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice: Come da note scritte ex art. 12del 15.7.2024
Parte convenuta: Come da note scritte del 10.7.2024
pagina 1 di 10 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
AR VA e HO GI hanno agito in giudizio nei confronti di Intesa San Paolo al fine di rideterminare i rapporti di dare-avere relativamente al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per euro 260.000,00 stipulato il 19 dicembre 2006 con durata trentennale. A fondamento della domanda parte attrice hanno dedotto:
1) mancanza della prova dell'utilizzo di moneta avente corso legale;
assenza della traditio pecuniae;

2) indeterminatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento per mancata indicazione dei requisiti essenziali ex art. 117 TUB in modo univoco e in violazione dell'art. 1325 c.c.. In particolare, ha eccepito l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione del piano di ammortamento alla francese;
non univocità e chiarezza nel calcolo delle rate (quota capitale e quota interessi essendo fornita solo una percentuale nel piano allegato);

3) erronea indicazione del TAEG per non aver contemplato la polizza Vita/CPI per euro 13.520,00 finanziata dalla stessa banca e il costo del mediatore del credito per € 3900,00;
violazione dell'art. 117 TUB;

4) il TAEG risulta superiore al tasso soglia in caso di estinzione anticipata alla
2° rata in violazione dell'art. 1815 c.c.;
La Banca, tempestivamente costituitasi in giudizio ha contestato, nel merito, le domande formulate e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali mentre l'ordine di esibizione e la CTU sono stati ritenuti inammissibili poiché esplorativi e superflui.
°°° °°° 1. La contestazione in ordine alla traditio pecuniae è infondata posto che il perfezionamento del contratto deriva non soltanto dalla consegna materiale del denaro stesso, ma anche da condotte di accreditamento tali da legittimare la valida conclusione del contratto. Invero, “la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario” (Cass. II Sez. Civ. 8.10.2018, n. 24683). L'art. 1 del contratto di mutuo (doc. 4 Banca pag. 3) prevede che la somma mutuata è stata erogata sul c/c n. 6152736597, appositamente aperto ed intestato ai
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mutuatari, contestualmente alla stipula del contratto stesso, come si evince anche dagli estratti conto prodotti sub. 5, ove è riportato l'accredito della somma di € 258.388,00 (€ 260.000,00 detratti € 1.612,00 di spese) alla data del 19.12.2006. Di tale accredito ed erogazione, peraltro, i mutuatari stessi hanno dato pienamente atto nello stesso art. 1 del contratto, rilasciandone quietanza. Né appare rilevante la eccezione sollevata con riferimento alla asserita creazione di “moneta privata bancaria” in quanto si tratta di una questione afferente alla politica monetaria e all'evoluzione del sistema bancario che non ha riflessi in ordine all'obbligo di restituzione da parte del cliente dal momento che le somme accreditate sul conto corrente sono comunque trasformabili in contante immediatamente e liberamente utilizzabili dal correntista come mezzo di scambio e di pagamento, per cui non si comprende come ciò possa incidere sull'obbligo di restituzione del prestito. La moneta scritturale emessa da operatori del sistema bancario e finanziario è messa in circolazione da soggetti qualificati che sono sottoposti al controllo di autorità pubbliche che ne assicurano la sana e prudente gestione e che vigilano anche sulla stabilità complessiva del sistema. Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato. Ciò che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra forma di moneta che possa essere abusivamente creata da soggetti privati è la sua accettabilità come mezzo di pagamento: il possessore può chiedere all'emittente di convertirla immediatamente in qualsiasi momento e senza perdita di valore (al valore nominale pieno) in moneta avente corso legale. Se dunque sotto il profilo macroeconomico e di politica monetaria la censura sollevata risulta irrilevante nella fattispecie, anche avuto riguardo al profilo più strettamente codicistico, con riferimento all'art. 1277 c.c., la doglianza non coglie nel segno. Le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 26617/2007 , hanno affermato che “la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti;
che collateralmente alla disciplina codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli spesso obbligatori, si impone un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c.che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà .

. Si ritiene, pertanto, che l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetar impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della
pagina 3 di 10 fattispecie del pagamento solutorio. Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell'art. 1277 c.c. risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purchè garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta”. Nel caso di specie l'opponente non ha mai contestato nel corso del rapporto di aver ricevuto “moneta bancaria”, e non ha neppure prospettato il pregiudizio che avrebbe subito rispetto alla materiale consegna di banconote talché risulterebbe comunque contrario a buona fede sollevare posteriormente tale questione al solo fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione. 2. Quanto all'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese non comporta la nullità parziale del contratto. La Suprema Corte ha ribadito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o
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