Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 39
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 1004 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8.10.2024 e vertente
:
TRA
SE RL, SE NO, SE Alessio, TO RI Civita, rappresentati e difesi dall' avv. Lauretta Lancia, giusta delega in atti
-Attori opponenti
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.”, rappresentata
e difesa dall' avv. Vincenzo Manciocchi, giusta delega in atti ;

-Convenuta opposta

OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2461/2016 del 14.12.2026;

CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza dell' 8.10.2024 come da verbale in trattazione scritta in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 274.982,87 oltre interessi e spese legali, in qualità, la
SE RL, di debitrice principale e SE NO, SE Alessio, TO
RI Civita, in qualità di garanti in relazione allo scoperto del conto corrente n. 2388/03 del 9.05.2003, estinto il 28.01.2016. come da saldoconto allegato.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto:
- - violazione dell' art 50 TUB;

- insussistenza della pretesa creditoria, per applicazione anatocismo bancario;

-Nullità e/o invalidità della fideiussione per indeterminatezza dell' oggetto e/o. Escussione illegittima o fraudolenta della fideiussione ex art 1956 c.c;

- insussistenza e/o infondatezza di qualsivoglia pretesa creditoria della
MPS spa per violazione da parte della società opposta della normativa in materia bancaria ( illegittimità del recesso per tolleranza dello sconfinamento di fido, applicazione di anatocismo bancario, cms, illegittimo esercizio dello isu variandi, decorrenza valute, usura).
Si costituiva MPS impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata l' istanza ex art. 649 cpc ( ordinanza 31.05.2017), la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, ammessa e poi revocata CTU contabile, all' udienza del 22.11.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art
190 cpc
.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle
soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).
In via preliminare, con riferimento all' eccezione di violazione dei presupposti di cui all' art 50 TUB nell' emanazione del decreto ingiuntivo, si rileva come l' eccezione sia infondata e non meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto
l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente ( Cass. civ n.33355/2018).
Nel caso di specie, con riferimento alla fase monitoria l' estratto di saldaconto prodotto unitamente al contratto di c/c soddisfa le condizioni sopradescritte ( all.2), va poi rappresentato che con le II memoerie ex art 183 VI comma cpc l' opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi all' intero rapporto dall' apertura alla sua chiusura per passaggio a sofferenza, assolvendo pertanto all' onere probatorio di cui era gravato nella fase di merito.
Venendo al merito, va rilevato che la pretesa monitoria trae origine nei confronti di tutti gli opponenti persone fisiche dalla fideiussioni prestate in data 8.05.2003, per l' importo massimo garantito di €
220.000,00 garanzie prestate in favore della SE RL, poi ampliate all' importo di € 312.000,00 in data 28.07.2004 ( all 3,4, 5 fascicolo monitorio)
.
Sul punto assume rilievo assorbente, per le ragioni che si esporranno, la qualificazione giuridica del contratto di garanzia sottoscritti in data dagli odierni opponenti. in ragione di tutte le conseguenti ricadute in termini di disciplina applicabile.
La questione è rilevante ai fini del decidere avendo proposto gli opponente censure relative al rapporto principale (difetto prova scritta del credito, nullità anatocismo bancario, applicazione di interessi usurari, nullità commissione massimo scoperto, illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell' art 118 TUB ) nonché eccezioni relative alla validità del rapporto fideiussorio.
La citata garanzia rispetta i dettami di cui all' art 1938 c.c., in quanto prevede un importo massimo garantito ( € 312.000,00) e fa riferimento, relativamente all' oggetto della garanzia, a tutte le obbligazioni del debitore principale, ivi comprese quelle future ed eventuali non ancora venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia (c.d. fideiussione omnibus);
per costante giurisprudenza, tale previsione non può ritenersi affetta da nullità, per difetto del requisito della determinabilità del suo oggetto, tenuto conto che nel negozio fideiussorio, non presupponente l'attualità dei debiti garantiti, il suddetto requisito resta soddisfatto dalla predisposizione di criteri che rendano individuabili i debiti garantiti, come quello di riferimento agli obbl. derivanti da operazioni incluse nell'àmbito dell'attività bancaria del debitore garantito (84/4738), o risulta determinabile per relationem, rispetto all'obbl. principale assunta verso la banca del debitore garantito
(87/6656). Infatti, per il principio di progressiva integrabilità del contr.
(art. 1349 c.c.), la
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