Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7927

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7927
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7927
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 30/10/2024, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 8346/2023 R.G., cui è riunita la causa n.
RG 8348/23, promosse da:
ANGELA PASSARO, C.F. [...], rappr. e dif. dall'avv. PALMA
ARMANDO, come da procura in atti,
RICORRENTE

contro

:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, rappr. e dif. dall'avv. CILENTO LUIGI, come da procura in atti,
RESISTENTE
E
S.C.C.I. spa, rappr. e dif. dall'avv. Mauro Elberti,
RESISTENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappr. e dif. dagli avv.ti Carlo Caruso
(proc n. RG 8346/23) e Alessia Capalbo (proc n. RG 8348/23), come da procure in atti,
RESISTENTE


avente ad OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte opponente avv. Passaro, con ricorso depositato il 2/05/2023, ha impugnato la cartella esattoriale n° 071200220029027159000, notificatale in data 12.04.2023 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, cui è sotteso il ruolo n° 2021/13510 afferente il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta per l'anno 2008, oltre sanzioni ed interessi, a seguito dei maggiori dati reddituali acquisiti dalla SS per l'anno 2008 tramite i controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, nonché la sanzione ex art. 9 della legge n°
141/92
per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018, il tutto per
l'importo complessivo di € 723,32. Con distinto ricorso, depositato in pari data, l'avv.
Passaro ha impugnato la cartella esattoriale n° 07120220179376110000, notificatale in data
12.04.2023 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, cui è sotteso il ruolo n° 2022/13846 afferente il mancato pagamento di contributi minimi oltre sanzioni e interessi in favore della
SS Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 per complessivi € 19.651,24.
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto: la nullità del sollecito di pagamento impugnato per inesistenza della notifica della cartella di pagamento ex art. art. 25-comma 1 del D.P.R. n° 602/1973 e dell'art.

6-comma 1 della L. n° 212/2000
con riferimento alla cartella n. 07120220179376110000 notificata a mezzo pec;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati e delle conseguenti somme accessorie e l'infondatezza della pretesa;
la nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione;
la nullità dei ruoli ex art. 12- comma 3 del D.P.R. n° 602/1973;
la nullità della cartella per vizi attinenti la motivazione nonché per violazioni formali della procedura di riscossione.
Si costituiva in entrambi i procedimenti la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, deducendo l'infondatezza dei ricorsi sulla scorta di articolate argomentazioni e ne chiedeva il rigetto;
proponeva altresì domanda riconvenzionale condizionata all'eventuale annullamento dell'impugnata cartella per vizi di forma dell'atto e/o difetto di procedura,
avente ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento diretto in favore della SS di tutti gli importi dovuti;
con vittoria di spese.
Si è costituita la società di cartolarizzazione dei crediti Inps, SCCI spa, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita altresì in entrambi i procedimenti l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa contributiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli, disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e identità soggettiva, le cause riunite, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, istruite sulla base dei documenti in atti, sono decise con sentenza con motivazione contestuale.
*******************
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta SCCI spa, che è la Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. ed è quindi carente di legittimazione passiva rispetto alla materia del contendere che attiene a crediti della SS
Forense.
Deve, poi, sempre preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di nullità della notifica della cartella n. 07120220179376110000 eseguita a mezzo PEC.
L'eccezione in parola pur essendo tempestiva, in quanto proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella, è infondata.
Come ritenuto da altri precedenti giurisprudenziali (vedi, fra gli altri, sentenza tribunale di
Roma del

5.7.2018 n. 5786 Dott. A. Coco;
Sentenza trib Roma, n. 10442/2019 dott.ssa F.R.
Pucci), ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, la notifica della cartella esattoriale effettuata con la
PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno e all'orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
Inoltre, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c.,
allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674;
Cass., 26 gennaio
2015, n. 1301;
14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie la ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto notificato a mezzo pec, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso.
In tal senso la SSzione, oltre che nella recentissima ordinanza n.982 del 16.01.2023, nella sentenza a Sezioni Unite n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, relativamente alla notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "…Opera, infatti, nella fattispecie
l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
“il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014;
conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
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