Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 1103/2022 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 25 febbraio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 1103 dell'anno 2022
T R A
D'NZ NN (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in Via Ugo De Carolis n.
144 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Giannattasio Antonio (c.f. [...]) e dell'Avv.
Giannattasio Cataldo (c.f. [...]) dai quali è rappresentato e difeso come da
documentazione in atti;

Attore
C O N T R O
Unipolsai Assicurazioni spa (c.f. 00818570012) corrente in Via Stalingrado n. 45 a Bologna in
persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Giovinazzi n. 91 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Claudio Petrone (c.f. [...]) dal quale è rappresentata e difesa come
da documentazione in atti;

NT SA (c.f. [...]);
NC ET (c.f. [...]);
entrambi
elettivamente domiciliati in Via Cesare Battisti n. 218 a Taranto presso lo studio dell'Avv. Daniela
Quero (c.f. [...]) dalla quale sono rappresentati e difesi come da documentazione
in atti;
1


Convenuti
Ove all'udienza del 20 settembre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc
, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo
e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto
dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009
, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti
pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art.
58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale
premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa
di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata
come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.
111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del
processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto
dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni
ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi
e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
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controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun
potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto
poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico
seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni
sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai
fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio
raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza
istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e
che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero
convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto
con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).
extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno
condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere
implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e
diritto sviluppata
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