Trib. Messina, sentenza 19/09/2024, n. 2054
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 19 settembre 2024, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti viene chiamata la causa n. 6621/2014 R.G., promossa da
IG ES (C.F. [...]), in proprio e n.q. di erede di AZ ER e AZ NC, nonché, quale amministratore e legale rappresentante della società Hotel Bristol Park di CI AL SN (già Hotel Bristol Park di AZ NC e AZ ER SN) rappresentato e difeso dagli avv.ti Letterio Arena e Antonio Arena, giusta procura in atti, opponente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (p. iva 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, opposta contumace avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;
E' comparso l'avv. A. Arena il quale precisa le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insiste e chiede che la causa venga assunta in decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2014 ed, in seguito, rinotificato in data 26.03.2015, AL CI, in proprio e nella qualità di erede di ER AZ e NC AZ, nonché, quale amministratore e legale rappresentante della società Hotel Bristol Park di CI AL SN (già Hotel Bristol Park di AZ NC e AZ ER SN) ha introdotto il presente procedimento che costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 175/2011 R.G.E., promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti dell'Hotel
Bristol Park di AZ NC e AZ ER s.n.c., in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 08.04.2002, con atto a rogito del Notaio
Sapienza, n. 46195 rep. A fondamento della domanda proposta, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto di mutuo di interessi corrispettivi e moratori usurari, chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime con condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, pari ad € 126.948,33, ed al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.
La BNL S.p.a. non si è costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il
Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n.
1146;
Cass. 10 novembre 2010, n. 22872);
anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). Parte opponente a fondamento della propria pretesa allega l'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari.
In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”;
con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.
1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399;
Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un.,
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 19 settembre 2024, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti viene chiamata la causa n. 6621/2014 R.G., promossa da
IG ES (C.F. [...]), in proprio e n.q. di erede di AZ ER e AZ NC, nonché, quale amministratore e legale rappresentante della società Hotel Bristol Park di CI AL SN (già Hotel Bristol Park di AZ NC e AZ ER SN) rappresentato e difeso dagli avv.ti Letterio Arena e Antonio Arena, giusta procura in atti, opponente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (p. iva 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, opposta contumace avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione;
E' comparso l'avv. A. Arena il quale precisa le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insiste e chiede che la causa venga assunta in decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2014 ed, in seguito, rinotificato in data 26.03.2015, AL CI, in proprio e nella qualità di erede di ER AZ e NC AZ, nonché, quale amministratore e legale rappresentante della società Hotel Bristol Park di CI AL SN (già Hotel Bristol Park di AZ NC e AZ ER SN) ha introdotto il presente procedimento che costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 175/2011 R.G.E., promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nei confronti dell'Hotel
Bristol Park di AZ NC e AZ ER s.n.c., in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 08.04.2002, con atto a rogito del Notaio
Sapienza, n. 46195 rep. A fondamento della domanda proposta, ha contestato l'illegittima applicazione al rapporto di mutuo di interessi corrispettivi e moratori usurari, chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime con condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione, pari ad € 126.948,33, ed al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.
La BNL S.p.a. non si è costituita in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il
Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n.
1146;
Cass. 10 novembre 2010, n. 22872);
anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). Parte opponente a fondamento della propria pretesa allega l'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari.
In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”;
con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.
1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399;
Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un.,
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