Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1156
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1156
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, SA Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1834/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Gaetano Gaudiello e Esther Leo, tutti elett.te domiciliati presso lo studio del primo in Benevento alla Via Colonnette;

- RICORRENTE -

C O N T R O
(P.IVA , con sede in Chianche Controparte_1 P.IVA_1
(AV) - fraz. Chianchetelle - alla Via Roma, Traversa A, n. 4, in pers. del legale rapp.te p.t., Amm.re Unico, Sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Valentino De Benedictis, entrambi elettivamente domiciliati in Avellino, Viale Italia, n. 40, presso lo Studio Legale
Arricale e digitalmente all'indirizzo PEC
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- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
, del 14.11.2024, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2023, il ricorrente conveniva in giudizio la
, chiedendo di “condannare la Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della
[...] somma complessiva di € 46.031,88, di cui € 39.849,06 per differenze retributive
(per: inquadramento nella categoria D di cui al CCNL “per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dei centri di riabilitazione”;
lavoro supplementare;
premio di incentivazione) ed € 6.182,82 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che il giudice vorrà riconoscere”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 01.03.2018, in virtù di un contratto a tempo determinato part-time poi trasformato, a decorrere dal 03.05.2018, in contratto a tempo indeterminato part- time, con inquadramento nella categoria B2 di cui al CCNL “per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dei centri di riabilitazione”, con mansioni di “infermiere”;
di aver conseguito la laurea in infermieristica nel
2014 e di essere iscritto all'Albo degli infermieri presso l'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Benevento;
che l'orario di lavoro contrattualizzato era di 18 ore settimanali distribuite su 6 giorni la settimana;
che la casa di riposo per anziani “ ” ospitava circa 50 anziani con varie patologie e il Controparte_1
ricorrente, unico infermiere presso la struttura, era addetto alla preparazione e somministrazione, anche per via parenterale, dei medicinali, alle medicazioni delle piaghe da decubito, al monitoraggio delle condizioni generali degli anziani, controllando la temperatura corporea e la pressione sanguigna, all'applicazione di tutte le prescrizioni diagnostico-terapeutiche che venivano fornite settimanalmente dal medico;
che il medico non era sempre presente presso la casa di riposo ma vi si recava solo una o due volte alla settimana o quando veniva chiamato per necessità urgenti;
che, quindi, svolgeva la propria attività
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infermieristica, sia preventiva sia curativa, in completa autonomia e nella piena e totale responsabilità dell'intero processo di assistenza, avvalendosi della collaborazione- per le attività di assistenza diretta agli anziani, come la cura dell'igiene, lo spostamento, la somministrazione del vitto- degli operatori socio- sanitari O.S.S. presenti nella struttura;
che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, aveva svolto mansioni riconducibili alla categoria D di cui al CCNL “per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dei centri di riabilitazione”, ricevendo invece la retribuzione prevista per la categoria B2 di cui al medesimo CCNL;
che, per disposizione del responsabile della struttura e legale rappresentante della società convenuta , aveva sempre Controparte_2
lavorato per 6 giorni alla settimana dalle ore 7,00 alle 13,00 e, quindi, per 36 ore settimanali, in quanto era l'unico infermiere in struttura e aveva il compito di somministrare le medicine agli anziani prima del pasto, ovvero alle ore 12,00;
che, non aveva mai ricevuto il pagamento del premio di incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL “per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dei centri di riabilitazione”, pari ad euro 450,00 annue e, alla cessazione del rapporto, non aveva ricevuto il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto. La datrice di lavoro sosteneva il corretto inquadramento del alla luce delle mansioni dallo stesso svolte, nonché Pt_1
l'insussistenza del diritto al pagamento della retribuzione chiesta a titolo di lavoro supplementare, in quanto l'istante aveva sempre lavorato per il numero di ore contrattualizzate;
deduceva che le spettanze di fine rapporto ed il TFR erano stati corrisposti con bonifico del 18-21/06/2021 e contestava i conteggi effettuati dal ricorrente, in quanto effettuati sulla base di importi non corrispondenti alle tabelle retributive del CCNL, poiché riportanti il pagamento sia a titolo di lavoro ordinario che di lavoro supplementare delle ore, in tesi, lavorate in eccedenza
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rispetto all'orario contrattualizzato ed in quanto riportanti per due volte le somme richieste a titolo di premio di incentivazione.
Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione del termine ex art. 127 ter cpc, alla scadenza del quale viene decisa con sentenza contestuale.
Riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione civile sez. lav. -
13/02/2020, n. 3626;
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010
).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955;

Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica
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superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr.
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009
).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
In ordine alle domande inerenti alle ulteriori differenze retributive richieste si osserva, in diritto, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n.
8006;
Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della
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remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n.