Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 329

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 329
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 329
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

11159/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.
AN RU ([...]) nato il [...] a
Napoli res.te in Roma alla via Panama b. 26, elett.te dom.to in Napoli alla via
Scarlatti n.126, presso lo studio degli avv.ti Francesco Benedetto Marrocco
([...]) ed Antonio Capezzuto ([...]), dai quali è rapp.to e difeso in virtù di giusta procura allegata all'atto di citazione;
PEC: francescobenedetto.marrocco@avvocatismcv.it;
antonio.capezzuto@arubapec.it.
ATTORE
LO RO ([...]), n.q. di titolare impresa individuale NO OA VI (P. Iva 07778030630 – C.F.
[...]), elett.te dom.to in Caserta alla via G. Galilei 2/A, presso lo Studio “Forensia Legali Associati” dell'avv. Fausto Porcù


([...]), dal quale è rapp.to e difeso in virtù di giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PEC: fausto.porcu@pec.it.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da conclusioni rese all'udienza del 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda proposta da IN NO è parzialmente fondata e pertanto va accolta ma nei limiti di seguito indicati.
Dalla documentazione prodotta agli atti risulta sufficientemente provata la domanda dall'attore ed il conseguente inadempimento contrattuale del convenuto.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione Civile, Sezioni
- 2 - Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).

Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dall'esame della documentazione prodotta, si rileva che alcuni fatti posti a fondamento della domanda dell'attore costituiscono circostanze pacifiche e non contestate, quindi provate, poiché oggetto di ampia e copiosa produzione documentale. In particolare, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, documentato sia dal preventivo n. 8 del 24/10/2018 contenente
l'indicazione dei lavori di manutenzione e rimessaggio alla cui esecuzione la ditta del convenuto si obbligava, sia dalla documentazione e dai conteggi definitivi datati 27/10/2016 ed attestanti l'incasso per i servizi prestati dalla ditta di manutenzione dal 2014 al 2018, (cfr. conteggi definitivi all.4 – doc. introduttivo fasc. parte convenuta), nonché nell'interrogatorio formale di
RG RO reso all'udienza del 21/06/2021, in cui testualmente lo stesso affermava che dall'anno 2014 la propria ditta di manutenzione e rimessaggio
“NO OA VI” si occupava del rimessaggio dell'imbarcazione di proprietà dell'attore (un gozzo mod. Serapo 33 – Cantiere di Donna, acquistato nell'anno 2004), eseguendo sulla stessa una serie di interventi di volta in volta concordati con il proprietario e riepilogati nella corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. 1 citazione all.ti 4 e 5 – fasc. parte attrice).
È altresì provato l'evento dannoso, ovvero l'avaria della barca per guasto ai motori verificatasi al largo di Capri in data 23/06/2018, allorquando la barca era stata rimessa in mare dopo lo stazionamento presso i cantieri dell'azienda
NO, avaria già preceduta da altra problematica di funzionamento relativa alla sostituzione delle batterie e del raddrizzatore in quanto vetusti nelle immediatezze della messa a mare.
Infatti, il teste RA PA all'udienza del 07.11.2022 specificava che, a causa di un improvviso guasto ai motori, fu necessario rimorchiare
l'imbarcazione e trasportarla fuori al porto di Capri, mediante l'aiuto di
RG RO e che, prima di quel giorno, l'imbarcazione aveva già navigato
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per vari giorni, in maniera non perfettamente funzionante, riscontrando in quella sede alcune problematiche come consumi di olio sopra la media e la rottura del monoblocco.
Peraltro, tale circostanza è anche ammessa dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione dove deduce che il giorno 08/06/2018 la barca, solo dopo aver subito la sostituzione delle batterie e del raddrizzatore, venne rimessa in mare e che, durante una tratta verso Capri, si manifestava un'avaria alla turbina del motore destro, con conseguente
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