Trib. Firenze, sentenza 01/02/2024, n. 350

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 01/02/2024, n. 350
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 350
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo


N. R.G. 7752/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Susanna Zanda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7752/2020 promossa da:
EA RE SARACINO, [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandro NN,
[...], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze,
Via Kassel 54, con indirizzo telematico come in atti
ATTORE contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.pA., p.iva 03740811207, con sede legale in Bologna, Via
Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale dott.
Dario Spertini, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vitagliano, [...], elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Firenze, Via Santa Reparata 45, con indirizzo telematico come atti;

CONVENUTA COSTITUITA
DA RG cf [...], e ON RG,
[...], entrambi residenti in [...].
CONVENUTI NON COSTITUITI

CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore come da conclusioni scritte: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del veicolo tg. DN21212 di
HI DA e condotto da AC ON e per l'effetto condannarli in solido a
Unipolsai assicurazioni spa quale assicuratrice per la responsabilità civile ex art. 2054 c.c. a risarcire all'Avv. EA RE CI tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali oltre alla refusione delle spese sostenute così come documentalmente provate, per l'importo di € 43.502,50 oltre ad €2.000,00 oltre accessori per l'ulteriore attività stragiudiziale svolta per un totale di € 45.502,50 o di quella diversa, maggiore o minore somma accertata nell'istruttoria, nonché al pagamento di una somma equativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 col favore della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del
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fatto -26/02/2019- al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge
Nell'interesse della parte convenuta impresa assicuratrice come da conclusioni scritte:
Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, respingere la domanda attorea così come proposta di ulteriori danni oltre il risarcimento ricevuto di euro 15.600,00, siccome infondata nel fatto e diritto.
Con vittoria di spese anche generali, competenze, onorari oltre cpa e iva di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata, EA RE CI ha convenuto in giudizio i sig.ri DA e ON AC e la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. chiedendo al
Tribunale di accertare e dichiarare la loro responsabilità solidale in ordine ad un sinistro stradale avvenuto in data 26.2.2019 in Firenze, nel quale aveva riportato danni personali e materiali.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha dedotto che:
• il giorno 26 febbraio 2019, verso le ore 20, era alla guida del suo motociclo SUZUKI tg. DN16990 e procedeva per via Giampaolo Orsini in Firenze con direzione verso Piazza
Ravenna, quando veniva violentemente tamponato dal motociclo HONDA tg. DN21212, di proprietà del sig. DA AC e condotto dal sig. ON AC, che non rispettava la dovuta distanza di sicurezza;

• sul posto interveniva la Polizia Municipale di Firenze che redigeva il relativo rapporto e sanzionava il conducente del motoveicolo HONDA per non aver appunto tenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo procedeva, come da verbale dei rilievi prodotto agli atti;

• l'attore a causa del sinistro subiva vari danni materiali e riportava contusioni multiple come da certificazioni ospedaliere;

• la UnipolSai, compagnia assicurativa del motoveicolo HONDA, aveva già risarcito i danni materiali nella misura di 1.218,65 euro, e aveva poi versato la somma di 15.600,00 euro per il ristoro delle lesioni, somma quest'ultima trattenuta in acconto;

• nonostante il tentativo di negoziazione assistita, non si è giunti ad una definizione complessiva della controversia ed è stato necessario promuovere l'odierno giudizio per avere l'ulteriore somma di 45 mila euro circa.
• L'attore ha anche chiesto un danno da lucro cessante in euro 7000,00 per la forzosa inattività cui era stato costretto, a detrimento della sua professione di avvocato almeno per quanto riguarda il periodo di malattia, durante la quale è stato molto impegnato anche nella riabilitazione, presso la Blue clinic, di cui ha prodotto le fatture, ciclo di fisioterapia durato da maggio a luglio 2019.
A sostegno di tale domanda ha dichiarato di allegare la documentazione dei redditi del 2020.
Successivamente in comparsa conclusionale ha chiesto circa 5000,00 euro calcolate prendendo l'importo di reddito netto annuo di euro 14 mila e ricavando l'importo di guadagno giornaliero, moltiplicato i gironi di malattia;
tale conteggio è stato contestato da Unipolsai, che deduce come la prova del mancato guadagno va data con produzione della documentazione dei redditi degli anni del sinistro e successivi per vedere se vi è stata
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contrazione dei redditi nell'anno del sinistro.
La società Unipolsai si è costituita in giudizio, infatti, deducendo l'esagerata quantificazione delle lesioni richiesta da parte attrice, e la sufficienza ed esaustività satisfattiva della somma già versata alla controparte per il risarcimento delle lesioni.
Le altre parti convenute non si sono costituite in giudizio.
Nella memoria 183 n. 1 c.p.c. comma 6, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno morale separato, citando ad es. la pronuncia della Cassazione civile n. 7513/2018: “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore”.
L'attore sostiene che devono essergli risarcite anche le altre voci di danno richieste, ovvero il mancato guadagno limitatamente al periodo della malattia e cure riabilitative, non avendo potuto svolgere la professione di avvocato per il lungo periodo di malattia e le cure riabilitative durate parecchio tempo, come da certificati della Blue Clinic, ed inoltre ha specificato nelle note n. 1 che il danni al vestiario riguardavano anche
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