Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2024, n. 645

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2024, n. 645
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 645
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariacristina Carpinelli, ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3987-2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: vendita di cose mobili. TRA LA ROSINA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (avv.
Martino Galasso) ATTRICE E METAL SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (avv.
Francesco Mandara e avv. Valeria Mandara) CONVENUTA NONCHÉ PR.I.S.M.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (avv.
Giuseppe Pagnotta e avv. Sofia Pagnotta) PARTE CHIAMATA IN CAUSA E TRADIZIONI MEDITERANEE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (avv. Giuseppe Pagnotta e avv. Sofia Pagnotta) PARTE CHIAMATA IN CAUSA E ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (avv.
Francesco Napolitano) PARTE CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE1 1 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”;
la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. R.G. n. 3987/2021 - Pag. 1 di 16
Come da note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 21/11/2023.
*** 1. Giova premettere in fatto che, con atto di citazione regolarmente notificato, la società Rosina s.r.l. conveniva in giudizio la AL UD s.r.l., al fine di vedere accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per averle fornito barattoli non idonei a contenere le conserve di pomodoro prodotte dall'istante a causa della presenza di vizi accertati a seguito di un accertamento tecnico preventivo proposto ante causam da La Rosina s.r.l. ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. In particolare, a fondamento della sua pretesa, l'attrice assumeva che, con contratto stipulato in data 25/04/2020, acquistava, tra l'altro, dalla società convenuta “n. 14.000.000 (quattordicimilioni) di barattoli gr. 500 in banda stagnata spessore 0,15mm copertura 5.6/2.8 atti a contenere pomodoro pelato e polpa di pomodoro, smaltate internamente BPA N.I. fondo easy open in TFS diametro 73 aggraffato rastremate e coperchio in
TFS OT diametro 70 entrambi smaltati internamente BPA N.I. e verniciati dorè esternamente”. Deduceva, poi, che tali barattoli venivano utilizzati per la produzione di conserve di pomodoro di tipo datterino e pomodorini, ma che, durante la fase di etichettaggio dei barattoli da 500g. si era riscontrata una grossa quantità di scatole che riportavano un difetto presente tra la saldatura ed il coperchio a strappo e lungo la cordonatura, prontamente denunciato con PEC del 18/08/2020 (cfr. doc. n. 3 in produzione di parte attrice).
Aggiungeva che, s seguito della denuncia, due tecnici della società AL UD e Prisma s.r.l. (produttrice dei barattoli) si recavano presso lo stabilimento della società attrice e constatavano i difetti denunciati (“la spandenza dalla saldatura e il taglio sulla cordonatura, entrambi riferibili alla fabbricazione delle scatole”;
cfr. Relazione tecnica a firma del Dott. Memoli in produzione parte attrice). Infine, l'attrice chiariva che, al fine di procedere alla quantificazione dei barattoli difettosi, l'Avv. Francesco Mandara per delega della ALsud s.r.l., il Dott. Giuseppe Squitieri, incaricato dalla Tradizioni Mediterranee s.r.l., il Dott. Bartolomeo Padovano, dipendente incaricato dalla Prisma s.r.l., effettuavano sopralluoghi durante i quali constatavano le difficoltà rilevare correttamente i danni subiti.
Conseguentemente le parti, odierna attrice e convenuta, introducevano il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG. 5279/2020), nell'ambito del quale, pur essendo stati accertati i vizi lamentati dalla Rosina s.r.l., non addivenivano ad un
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accordo conciliativo. Con atto di citazione, l'attrice chiedeva, dunque, l'accertamento della responsabilità della AL UD s.r.l. e il risarcimento del danno, come quantificato in sede di ATP.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la AL UD S.r.l., chiedendo in via preliminare la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. delle società Tradizioni Mediterranee s.r.l. e Prisma s.r.l. e la chiamata in garanzia della società assicurativa Allianz S.p.A. e deducendo, nel merito, l'assenza di responsabilità, considerato che la trasformazione della banda stagnata era avvenuta ad opera delle sopra richiamate società Tradizioni Mediterranee e Prisma, uniche responsabili del danno, mentre la AL UD si era limitata solo a commercializzarle. La convenuta eccepiva, inoltre, che la società Rosina s.r.l. con la propria condotta negligente aveva aggravato i danni derivanti dai vizi dei barattoli (art 1227 c.c.). In caso di accertata corresponsabilità delle società, chiedeva accertarsi le percentuali di responsabilità di ciascuna società e, quanto alla responsabilità della AL UD s.r.l., chiedeva di essere manlevata dalla Allianz S.p.A. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e delle spese processuali sostenute.

3. Differita la prima udienza su richiesta della parte convenuta, si costituivano in giudizio Allianz S.p.a., Tradizioni Mediterranee s.r.l. e Prisma s.r.l.

4. La prima, chiamata in garanzia dalla società convenuta, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'inoperatività della polizza assicurativa, violazione degli obblighi contrattualmente assunti, contestava la quantificazione del danno effettuata in sede di ATP.

5. Le società Tradizioni Mediterranee s.r.l. e Prisma s.r.l., contestavano, anche esse, l'incompetenza del giudice adito, nonché l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP, l'assenza di un contratto con la parte attrice che giustifichi le spiegate domande di risoluzione e di risarcimento dei danni. Infine, entrambe eccepivano l'aggravamento dei danni ex art 1227 c.c. ad opera della condotta negligente dovuta dalla società La Rosina s.r.l.

6. Espletata la fase istruttoria, ritenuta la causa matura all'udienza del 22.11.2023, la stessa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

7. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta AL UD s.r.l. per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 20 c.p.c. sul presupposto che il contratto ebbe a concludersi in Angri, alla via dei Goti, ove ha sede
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legale l'attrice, e che la fornitura è stata effettuata presso i depositi della parte attrice siti in Scafati ed in Angri, eccezione cui ha aderito Allianz S.p.A. integrandone i profili con riferimento al foro delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. Tale eccezione è infondata e va disattesa per i seguenti motivi. Ed invero, si osserva che, all'art. 14 del contratto stipulato tra la Rosina s.r.l. e AL UD s.r.l., le parti hanno espressamente pattuito che
per tutte le controversie nascenti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente contratto sarà competente esclusivamente territorialmente il Tribunale di Torre Annunziata” (cfr. doc. allegato alla produzione di parte attrice). A tal proposito, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., l'accordo delle parti derogativo della competenza per territorio non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente pattuito. Difatti, la Suprema Corte, con orientamento condivisibile, ha stabilito che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo
"esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) – l'accordo deve intendersi nel senso di aggiungere il foro indicato a quelli già previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 09/08/2007, n. 17449).
Viceversa, la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. Sez. VI Ord. n. 15958/2018). Con riferimento al caso di specie, va dato atto che la clausola è stata redatta in modo sufficientemente preciso, avendo avuto cura le parti di chiarire quali controversie sarebbero state di competenza dell'intestato Tribunale, foro individuato in via esclusiva, che, dunque, esclude il
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concorso dei fori concorrenti. Consegue da quanto innanzi che l'eccezione in questione non può trovare accoglimento.

8. Va poi dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle società chiamate in causa Tradizioni Mediterranee s.r.l. e Prisma s.r.l. sul presupposto che il foro convenzionale individuato dalle parti opera soltanto
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