Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 553
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Testo completo
n. 718/2018 R.G. cui è riunito il giudizio n. 955/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2018 R.G. promossa da:
ARTECERAMICA s.r.l., (P.IVA 02595420833), in persona del legale rappresentante pro tempore, AF IA ES, nata a
Brolo (ME) il 27 gennaio 1979, ed elettivamente domiciliata in Brolo
(ME), via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Zaccaria che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice-
CONTRO
BANCO BPM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 (C.F. e P.I.
09722490969), elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio
Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto-
cui è riunita la causa iscritta al n. 955/2018 R.G. promossa da:
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ARTECERAMICA s.r.l., (P.IVA 02595420833) in persona del legale rappresentante pro tempore, AF IA ES, nata a
Brolo (ME) il 27 gennaio 1979, ed elettivamente domiciliata in Brolo
(ME), via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Zaccaria che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice opponente-
CONTRO
BANCO BPM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 (C.F. e P.I.
09722490969), elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio
Emanuele Orlando n. 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto opposto-
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/02/2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto del 30/12/2023, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 718/2018 R.G.,
Arteceramica s.r.l. conveniva in giudizio il Banco BPM S.p.A. e, sulla base delle ragioni in fatto e in diritto ivi esposte, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare che il mutuo stipulato con atto pubblico del 20 settembre 2010 (rep 14349, raccolta 4546) è stato pattuito, sin dall'origine, in violazione della legge 108/96 e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1815 comma 2, c.c., dichiarare che lo stesso è gratuito con il diritto della società a ripetere gli interessi a tal fine pagati alla banca;
2) Accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse, per i motivi dedotti in narrativa e comunque per indeterminatezza dello stesso e per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e art. 101 del trattato europeo. 3) 2
Accertare e dichiarare la indeterminatezza del tasso di interesse, per i motivi dedotti in narrativa e comunque per aver la banca, previsto in contratto due modalità di revisione del tasso di interesse;
4) Accertare e dichiarare che il mutuo per cui è causa, di fatto non può essere considerato come fondiario;
5) Accertare e dichiarare che la Banca ha modificato il piano di ammortamento e non ha applicato i tassi convenuti ma altri superiori ed ha incassato illegittimamente la somma di euro 4193,96 oltre maggiori interessi. 6) Accertare e dichiarare che la banca ha riscosso dalla società attrice somme prove di giustificazione contrattuale ed in particolare, euro 13.561,96, con la causale compenso omnicomprensivo, che invece dovrà essere imputata al capitale residuo del mutuo. 7) Accertare e dichiarare che la banca, ha violato i principi della buona fede e correttezza contrattuale ed ha riscosso somme senza giustificazione contrattuale, modificando peraltro a proprio favore, e senza giustificazione contrattuale il piano di ammortamento del mutuo;
8) Accertare e dichiarare
l'illegittimità e l'abuso del diritto della decadenza dal beneficio del termine
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la piena validità del contratto di mutuo, che dovrà considerarsi gratuito, e pertanto il diritto della società di pagare le singole rate, solo in linea capitale. 9) Accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi e, conseguentemente, condannare l'intermediario a cancellare la segnalazione
e/o rettificarla come credito contestato;
10) In subordine rispetto alla domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare che il tasso applicabile è quello previsto dall'art. 117 TUB e/o dell'art 1284 c.c. e, per l'effetto dichiarare il diritto dell'attrice a vedersi rideterminare il piano di ammortamento con l'applicazione di tali interessi. 11) In subordine rispetto alla domanda di cui al punto 1) accertare e dichiarare che la Banca ha modificato il piano di ammortamento e non ha applicato i tassi convenuti ma altri superiori e, conseguentemente, dichiarare il diritto della società attrice a rideterminare il mutuo secondo quanto originariamente pattuito. 12) In ogni caso, e per tutti i motivi esposti, condannare la banca
a risarcire i danni patiti, come meglio saranno quantificati in corso di causa, e nella misura di euro 100.000 e/o quella maggiore e/o minore somma che sarà considerata equa e di giustizia e per le plurime violazioni di legge e del contratto e per la violazione della buona fede contrattuale e
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per l'abuso del diritto e per l'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, nonché per le spese sostenute per l'analisi peritale come da fatture che si depositano. 13) In ogni caso, ritenere compensate le somme riscosse dalla banca a titolo di interessi in violazione di legge, e/o spese senza giustificazione, ed imputarle al capitale residuo, il tutto come già ampiamente calcolato dal CTP e fino alla 92 rate. 14) in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6-07-2018, si costituiva l'istituto convenuto, chiedendo: “In via preliminare: 1)
Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art.5 del D.Lgs. n.28/2010, come novellato dall'art.84, comma 1, D.L.
n.69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98.
Senza recesso ed in subordine: 2) Rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. 3) In ogni caso, con vittoria di spese
e compensi del giudizio”.
Medio tempore, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.
955/2018 R.G., Arteceramica s.r.l., sulla base delle ragioni in fatto e in diritto sostanzialmente riproduttive di quelle già illustrate in seno al giudizio n. 718/2018 R.G., spiegava opposizione avverso
l'atto di precetto notificatole il 9/05/2018 da Banco BPM S.p.A. con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 670.216,04, per rate scadute e capitale a scadere alla data del
26/03/2018, in forza del predetto contratto di mutuo ipotecario del
20/09/2010.
L'opponente, in via preliminare, instava per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25-09-2018, si costituiva Banco BPM S.p.A., così concludendo: “1) In via preliminare, rigettare la inammissibile ed infondata richiesta avversaria di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art.615 comma I c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare, rimettere gli atti al Presidente al fine di disporre la riunione ex art.274
c.p.c. della presente causa di opposizione a precetto portante il n.955/2018
R.G. al giudizio di merito iscritto al n.718/2018 R.G., pendente tra le stesse parti dinanzi questo Tribunale, G.U. Dott.ssa Gulisano, per il quale
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è fissata la prima udienza del 23/05/2019;
3) Rigettare la opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Condannare parte opponente alle spese e compensi della fase sommaria”.
Di talché, con ordinanza del 23 maggio 2019, il neodesignato G.I., stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva fra i due procedimenti, ne disponeva la riunione, e, con ordinanza del 19 giugno 2019, premettendo che “1. Sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte attrice. Dagli atti di causa (cfr. verbale dell'udienza dell'8.11.2018) risulta l'attuale pendenza di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa dall'istituto bancario nei confronti della società istante e fondata sul medesimo titolo esecutivo di cui si è chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva. Ne discende che la richiesta di sospensione dell'esecuzione ormai in corso deve essere avanzata esclusivamente in via incidentale nell'ambito del procedimento esecutivo già iniziato, come da condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte - cfr. ordinanza Cass. civ. sez. III, 10/3/2006, n. 5368 a mente del quale “L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., come novellato dall'art.
2, comma 3, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare “;
La Suprema Corte ritiene, infatti, che “una volta iniziata l'esecuzione, la funzione della modifica apportata all'art. 615 è esaurita;
e che provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo debbano essere richiesti al giudice dell'esecuzione”
(ordinanza Cass. civ. sez. III, 10/3/2006, n. 5368);
Tale orientamento è stato