Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 76
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 76
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
LI ES nata in [...] il [...]
([...]), con l'avv. Cristina Grasso;

contro
LI IO nato ad [...] il [...]
([...]).
***
La sig.ra LI SI ha chiesto al Tribunale di condannare il sig.
LI IO a pagarle una somma pari (indicativamente) a Euro
294.201,00 – così determinato in riferimento alle tabelle del Tribunale di
Milano per la perdita del rapporto parentale – asseritamente dovutale a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per la “frustrazione” e il “forte disorientamento e disagio sociale” patito durante l'età dello sviluppo da parte attrice, a causa dell'inadempimento del convenuto – padre legittimo dell'attrice – ai “doveri nascenti dal rapporto di filiazione”, essendo riuscito egli, in tesi, “già in costanza di matrimonio, … un padre noncurante;
circostanza poi conclamatasi nell'abbandono del nucleo familiare …”, sì come pure comprovato da una c. t. u. istituita nel giudizio di separazione personale tra il convenuto e la moglie, madre dell'odierna attrice, dalla quale emerge “come il sig. LI IO avesse un atteggiamento resistente all'apertura e al confronto con i figli e pertanto, fosse inadeguato al ruolo di genitore”: “… neglettando la propria responsabilità nell'atteggiamento di
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distanziamento e rifiuto posto in atto dai minori, non intraprende alcuna revisione critica dei propri comportamenti, rendendosi indisponibile al cambiamento;
un atteggiamento di rifiuto manifesto da parte dei minori, sostenuto da un disagio emotivo, che costituisce, al momento il principale ostacolo al superamento delle problematiche relazionali” (così la relazione di c. t. u. sì come citata in citazione).
Il convenuto, pur regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, donde si è proceduto nella sua contumacia.
Indi, con ordinanza del 18 gennaio 2024, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa.
Ecco il testo della motivazione: “ritenuto che la causa si palesa matura per la decisione già dalla prospettazione di cui all'atto introduttivo (di cui la prima memoria ex art. 183 co. 6 cit. costituisce una riproposizione senza elementi di novità), senza necessità di raccoglimento di prova orale (in parte per altro avente ad oggetto fatti non prospettati in precedenza)”.
All'udienza del I ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni di parte attrice, di integrale riproposizione delle precedenti domande e difese, anche istruttorie.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo quanto affermato nella sentenza della S. C. richiamata nell'atto introduttivo di parte attrice (Cassazione civile sez. I, 10/04/2012, n.5652),
“Nell'ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004;Corte app.
Bologna, 10 febbraio 2004), quanto di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n.
7713;
Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, fino alla recente Cass., 15 settembre
2011, n. 18853), è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.
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Tra le pronunzie di legittimità richiamate dalla S. C., di particolare rilievo – in quanto successiva alle storiche sentenze di S. IN e in quanto proprio rivolta ad operare un raccordo tra le pronunzie precedenti e i principi fissati nel 2008
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