Trib. Brescia, sentenza 24/04/2024, n. 506

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 24/04/2024, n. 506
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 506
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 261/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:
ET AM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PERDICHIZZI
GIANLUCA
Parte ricorrente contro
I.N.P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv.
MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta IN abbia calcolato il tetto massimo
(“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione della ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e 200/1998;

c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a:
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) tutte pagina 1 di 12
le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento – vale a dire
l'intera vita lavorativa della pensionata istante alle dipendenze di ENEL S.p.a. - e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da IN;

c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevoleex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art.
12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett.
a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;

c3) riliquidare la pensione della ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 15-16
– DOC. 5);

c4) in via generica, a corrispondere alla ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da IN) inferiore a quella computanda secundum legem.
Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;

d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Per la parte convenuta: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile il ricorso avverso e/o dichiarare l'estinzione delle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla data di proposizione della domanda giudiziale, per intervenuta decadenza sostanziale.
- In subordine dichiarare la prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei arretrati.
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- In ulteriore subordine dichiarare la prescrizione decennale delle differenze sui ratei arretrati.
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell'IN, per carenza di interesse ad agire e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, AN IR ha esposto che:
è stata dipendente di ENEL s.p.a. e, in quanto tale, iscritta ex lege ai fini previdenziali al Fondo
Elettrici gestito da IN;
gode della pensione di vecchiaia numero EL 424739 da gennaio 2006;
in data 14.5.2021 ha presentato in via amministrativa, con esito negativo, istanza volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di IN, dei criteri di cui all'art.3 D.Lgs. 562/96;
da qui il presente giudizio, per contestare che, in relazione al parametro di cui alla lettera a) dell'art.3 comma 2 D.Lgs. 562/1996 – ossia della misura massima che la pensione della ricorrente, liquidata secondo il sistema retributivo dell'ex Fondo Elettrici, non può superare – IN non abbia fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il tetto di cui all'art.3 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 562/1996 va determinato facendo riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO.
La parte ricorrente lamenta che IN abbia assunto a parametro di computo la retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla normativa del Fondo Elettrici sino al 31 dicembre 1996, inferiore rispetto a quella imponibile ai fini contributivi presso lo stesso Istituto (c.d. imponibile AGO), utilizzando quest'ultimo parametro solo a partire dal 1 gennaio 1997, anziché per tutta la durata del periodo di riferimento.
La parte ricorrente osserva che il corretto calcolo comporta un innalzamento del tetto di cui alla citata lett. a), con la conseguenza che il trattamento pensionistico goduto non avrebbe dovuto subire alcuna decurtazione rispetto alla liquidazione effettuata secondo le più favorevoli disposizioni del Fondo
Elettrici, laddove pari o inferiore al tetto correttamente calcolato.
Si è costituito IN che, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza sostanziale dal diritto di chiedere la ricostituzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 639/1970, essendo decorsi più di tre anni tra l'entrata in vigore della novella introdotta con D.L. 98/2011 e la
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presentazione della domanda giudiziale di riliquidazione.
In via gradata, IN ha eccepito la decadenza rispetto ai singoli ratei anteriori al triennio, computato a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ove eventualmente spettanti.
In ogni caso, IN ha eccepito la prescrizione ordinaria quinquennale ovvero decennale del diritto azionato.
Nel merito, IN ha sostenuto di avere correttamente rispettato i parametri di cui all'art.3 comma 2 del
D.Lgs 562/1996
per il quale, nella liquidazione della pensione dei titolari del soppresso Fondo elettrici, la liquidazione non può superare il più favorevole tra i parametri del a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatorie dei lavoratori dipendenti (quota A);
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione (quota B) di cui all'art. 1 comma 12 lettera a) L. 335/1995.
IN ha contestato che il tetto vada calcolata per tutto il periodo di riferimento sulla base della retribuzione pensionabile vigente nell'AGO e ha sostenuto che invece opera solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1997, coerentemente con quanto sancito nell'art.1 comma 1 D.Lgs 562/1996, mentre per il periodo anteriore deve applicarsi la retribuzione pensionabile vigente presso il Fondo
Elettrici, più ristretta rispetto a quella vigente nell'AGO ex legge 53/1963 e legge 1079/1971.
IN ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e comunque ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che in ogni caso l'importo della pensione calcolato secondo le regole del Fondo risulta inferiore al più favorevole dei due tetti di cui alle lett. a) e
b) dell'art. 3, comma 2 (il tetto massimo) e che pertanto non vi sarebbe alcun vantaggio per il ricorrente dalla pronuncia.
La causa è stata istruita
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