Trib. Roma, sentenza 18/03/2024, n. 4907
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
Curatela fallimentare DAMARIN S.r.l., fall. n. 10/2020, disposto dal Tribunale di Brindisi, in persona del
Curatore avv. Samuele De Guido, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Gioachino Belli, 36 presso lo studio dell'Avv. Francesco Carluccio che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto.
-attrice-
E
Grandi Lavori Fincosit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
Fincosit S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Marcello Pizzi che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto difensivo.
- convenute-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni come da verbale del 10.11.23.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Nel merito, giova premettere che il contratto avente ad oggetto la riparazione o manutenzione di un qualsiasi veicolo, "è un contratto misto atipico a struttura onerosa complessa, in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera, che della natura del contratto di deposito" (cfr. Cass. civ. n. 7226 del 28/5/2001;
Cass. civ. n. 16783 del 13/8/2015;
Trib. Roma, n. 16861 dell'8/8/2014).
Ne consegue che l'obbligazione della custodia e della riconsegna forma parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale (cfr. Cass. civ. n.
10956 del 06/05/2010).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, emerge come la convenuta abbia commesso a DAMARIN
l'esecuzione dei lavori di riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi navali "pontone gru" denominato
HERAKLES III nonché della "betta” denominata "IPC250C", come da ordini n. GLFV/17/G027/016