Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 92
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Il Giudice del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo all'udienza del 9 gennaio 2025 celebrata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c tra Mangano Costruzioni S.R.L. in proprio e n.q. e il Ministero della Difesa 11 Reparto Infrastrutture – Palermo destinata alla discussine ex art. 281 sexies c.p.c. ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19760 /2018 r.g.n. promossa da
AN COSTRUZIONI SRL in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con Tecno
Sud Di Conti Carmelo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maggi Mariano
e Francesco Mollica
ATTORE
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA - 11° REPARTO INFRASTRUTTURE
PALERMO in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Dello Stato Di Palermo.
CONVENUTO
Udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: 9 gennaio 2025
Conclusioni per l'attore: come da foglio del 12/12/2024 e dell'8/1/2025
accertate le violazioni di legge e gli inadempimenti contrattuali perpetrati dall'Amministrazione e descritti in narrativa, condannare gli odierni convenuti al pagamento, in favore di AN COSTRUZIONI SRL, nella sua qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo
d'imprese costituito con TECNO SUD DICONTI CARMELO, dell'importo di
Euro 1.107.799,80 per le causali illustrate, oppure nella diversa somma da determinare in corso di causa, anche avuto riguardo al “valore venale” delle opere eseguite, oppure ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettare l'avversa domanda riconvenzionale, laddove infondata in fatto e diritto nonché sprovvista di prova, o comunque, escludere o ridurre qualsivoglia denegato risarcimento del danno che si voglia riconoscere alla
Controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., per suo manifesto concorso nella produzione degli stessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni per il convenuto: come da note dell'8/1/2025, in richiamo delle eccezioni e delle domande tutte di cui alla comparsa del 15.2.2019 e alla memoria del 25.10.2019, come appresso richiamate: ritenere e dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande tutte di controparte rigettandole integralmente.
In via riconvenzionale condannare parte attrice al pagamento di euro
2.839.329,74 (impregiudicata la sua successiva esatta quantificazione all'esito della definizione delle operazioni di carotaggio in atto), oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al saldo. Condannare parte attrice, in solido con la mandante, al pagamento di diritti e onorari
(parzialmente destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale: art.
9, D.L. n. 90/14) salve le spese prenotate a debito.
1. Con atto di citazione notificato il 30/11/2018 la società Mangano
Costruzioni Srl in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con TECNO SUD DI
CONTI CARMELO E N.Q. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale il Ministero della Difesa – II reparto infrastrutture Palermo. Ha premesso che con contratto del 14 maggio 2014, Rep. n. 12720 controparte aveva affidato al già menzionato raggruppamento temporaneo d'imprese i
“lavori di rinnovamento della rete idrica principale, antincendio e rete fognante acque bianche e nere della caserma Scianna di Palermo” verso un corrispettivo netto di euro 2.309.775,81.
Ha lamentato che nonostante l'esecuzione risultasse terminata già in data 22 aprile 2016 e l'Amministrazione della Difesa avesse progressivamente preso in consegna le opere, l'Appaltatore non era comunque riuscito ad ottenere il collaudo e la propria liberazione da ogni vincolo contrattuale. Tale circostanza avrebbe cagionato reiterate diffide e la successiva introduzione della presente causa. In particolare l'impresa Mangano ha lamentato il mancato pagamento del saldo prezzo per euro 199.256,58, oltre interessi così come quantificati fino alla data di introduzione del presente giudizio, il mancato svincolo delle ritenute in garanzia per euro 12.257,41, oltre I.V.A. di legge, e la liberazione delle polizze prestate in garanzia,
Ha altresì chiesto il pagamento delle opere eseguite e non contabilizzate, per complessivi euro 612.737,00=, il risarcimento del danno derivante da ingiustificato ritardo nel collaudo, e il risarcimento del danno così detto curriculare, in richiamo di Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5497/2014), con diritto alla rivalutazione monetaria.
Il convenuto Ministero ha contestato la domanda rappresentando che il ritardo delle operazioni di collaudo è da imputare esclusivamente alla
condotta della Appaltatrice (a) per la mancata consegna della documentazione tecnica espressamente prevista dal contratto al 22.04.2016
(art. 8 Contratto);
(b) per ulteriori adempimenti contrattuali a carico dell'appaltatrice non eseguiti e per le criticità qualitative e quantitative degli impianti realizzati;
( c) per l'inefficacia della cauzione definitiva in seguito al fallimento del Consorzio Fidi del Tirreno, cui è conseguita la sospensione delle operazioni propedeutiche al collaudo nei mesi di Agosto e Settembre
2017;
(d) per gli effetti potenzialmente contaminante (come da perizia ing.
Ridolfo del 23.11.2018), nelle more dell'attuazione di un tavolo tecnico chiesto dalla stessa Appaltatrice per definire il Collaudo Tecnico
Amministrativo.
In via riconvenzionale ha richiesto il pagamento di euro 2.734.312,87 per il danno discendente dalla non collaudabilità delle opere e pari all'intero importo contabilizzato e pagato fino al Sal 7. Sempre in via riconvenzionale il
Ministero ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al pagamento: (a) dell'importo di euro 46.833,82 per lavori di Somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie ai fini dell'abitabilità delle Palazzine nn.1,2,3,4, Palazzina Comando Officina e Palestra della Caserma “Scianna”;
(b) dell'importo di euro 10.286,26 per lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei locali mensa della Caserma suddetta ;
(c) dell'importo di euro 12.307,36 e di euro 20.310,31 per le verifiche tecniche degli impianti realizzati dall'odierna attrice affidate a professionisti esterni e rispettivamente;
(d) dell'importo di euro 15.279,12 per le Operazioni di carotaggio per Evento Potenzialmente Contaminante (doc.
N.49).
2 – La causa è stata istruita con c.t.u. e con prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Trattenuta per la decisione dal Giudice istruttore nominato in sostituzione del magistrato già designato, con ordinanza del 3/11/2024 il Giudice ne ha disposto la rimessione sul ruolo.
L'ottemperanza alla sentenza di annullamento del diniego dell'ostensione degli atti emessa dal T.A.R. Sicilia n. 645/2020, ha comportato la revisione da parte del G.I. dell'originaria ordinanza istruttoria emessa, con l'ammissione, in più vasta estensione, di tutte le carte e di tutti i documenti rilasciati dall'amministrazione, e richiamati nella già menzionata sentenza.
Trattandosi di documenti di non facile consultazione sia per il numero
(documenti dal n. 50 al n.131 come da nota di deposito formato Zip) sia per la qualità digitale delle copie il giudice nel rimettere la causa sul ruolo ne ha disposto il deposito in formato cartaceo, con predisposizione di una rubrica al fine di consentire una lettura più agevole funzionale allo scrutino dei motivi esposti negli atti processuali e nelle domande introduttive.
Ricorrendo soltanto esigenze di intellegibilità, per il Giudice, degli atti già versati in telematico e non essendovi fatti nuovi o circostanze di fatto e di diritto idonee a fondare articolazione di nuove difese il Giudice ha disposto la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, mantenendo del resto le comparse conclusionali già versate piena validità ricognitiva.
STORIA DL PROCESSO E DELLA SUA ISTRUTTORIA
3 – In relazione alle rispettive domande introduttive il consulente è stato richiesto degli accertamenti concernenti:
(a) Il costo delle opere e delle lavorazioni ineseguite, tenuto conto dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto;
(b) Il costo occorrente ovvero la spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la verifica delle lavorazioni incompiute o non effettuate secondo le prescrizioni del progetto esecutivo;
(c) Il costo occorrente per la realizzazione di opere necessarie a correggere
e/o integrare le lavorazioni effettuate dall'appaltatrice;
(d) L'inerenza delle opere realizzate dalla stazione appaltante successivamente al collaudo negativo a quelle di cui al punto c) ed i relativi costi documentati.
Con nota processuale del 5/1/2021 parte attrice ha lamentato che il G.I. con i quesiti proposti avrebbe