Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 54
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Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3446/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
LO RE, (CF [...]), nato a [...] il
28.08.1950 e residente in [...], Lungo Po Antonelli 189 ed elettivamente domiciliato in Torino,
Corso Matteotti 2 presso lo studio dell'Avv. Daniela De Marco che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, difensore che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, danielademarco@pec.ordineavvocatitorino.it.;
parte attrice
contro
SERVIZI GENERALI S.R.L., c.f. e P. IVA 09038870961, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore unico IG LM VA AN , con sede legale in ROMA (RM) VIA DEL COMMERCIO 36 CAP 000154;
IG IE OV TT (c.f. [...]), residente in [...], Via
Torretta n. 4, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Legnano nr. 27, presso lo Studio professionale dell'Avv. Barbara Schiavo (CF: [...]) che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, difensore che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, ovvero all'indirizzo
PEC barbaraschiavo@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax 011/19713813.;
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore LO RE (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 10 luglio 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in atti,
- disporre la revocatoria, revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti dell'attore
l'atto di cessione del 100% delle quote della RO IN RL (oggi Servizi Informatici RL) concluso con scrittura privata in data 01.02.2021 tra la già RO HO RL (oggi Servizi
Generali RL) e il dott. IG IE TT (doc n. 11), depositato in data 01.02.2021 a mezzo del dott. Alexandre Bruno Martinelli presso l'Ufficio del Registro Imprese di Torino protocollo n.
TO-2021-16133 (docc. nn. 23,24), dichiarando inefficace nei confronti del dott. EL RE il predetto atto di disposizione del patrimonio.
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per i convenuti SERVIZI GENERALI S.R.L. e IG LM IO
AN (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 15 luglio 2024)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, così giudicare:
- Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativi, la domanda di parte attrice siccome inammissibile, illegittima ed infondata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Premessa e competenza del Tribunale.
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice
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SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successive delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
Occorre richiamare innanzitutto l'orientamento consolidato della S.C. vedi Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020 (Rv. 657831 - 01), conforme Cass., sez. VI, ord. 10 novembre
2021, n. 33087 secondo il quale “L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.”
Infatti, per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre che si controverta sulla qualità di socio al fine della gestione dell'impresa sociale o della partecipazione ai benefici di essa;
laddove nel caso dell'azione di simulazione o dell'azione revocatoria la controversia non verte sul rapporto societario quale petitum sostanziale, e non ha, dunque, fondamento endosocietario.
La presente proposizione dell'azione revocatoria e l'accoglimento della domanda di inefficacia relativa non comporta né per l'attore né per i convenuti dirette conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.
2. Il credito tutelato ex art. 2901 c.c. vantato da parte attrice e l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
Come noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nella sola esistenza di un debito, ancorché non concretamente esigibile, nel requisito oggettivo dell'eventus damni e nel requisito soggettivo della scientia damni.
Tramite detta azione, “il creditore può conseguire la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal debitore, così conservando integra la garanzia offerta dal patrimonio di quest'ultimo” (Trib. Treviso, n. 382/2016).
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SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
Va premesso che legittimato all'azione ex art. 2901 c.c. è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare, asseritamente leso dall'atto di trasferimento immobiliare, di cui viene domandata la declaratoria di inefficacia nei propri confronti.
Il credito vantato dall'attore LO RE è pienamente documentato ed esistente, ed è appunto fondato sulla Sentenza n. 4006/2023 deliberata il 6.10.2023, pubblicata il 20/10/2023 RG n.
13834/2021 Repert. n. 9852/2023 del 20/10/2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Torino n. 3817/2021, datato 13.05.2021, depositato in data 13.05.2021, rigettando tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta IC HOLDING S.r.l., condannandola in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice opponente della somma di Euro 652.500,00, quale saldo del prezzo di cessione delle quote di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio AVAGLIANO in data 13.11.2018, rep. n. 14082 racc. n. 6687, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al saldo.
Il fumus boni iuris e la fondatezza della pretesa creditoria dell'attore LO RE è stata altresì confermata dal fatto che la Corte D'Appello di Torino, pur a seguito di appello depositato dalla società odierna convenuta, con Ordinanza di rigetto deliberata in data 15.12.2023, n. cronologico
96/2023 del 22/12/2023 RG n. 1366/2023 -1 (doc. 10 di parte attrice), ha con ampie motivazioni rilevato che “la sentenza impugnata non risulta presentare quei macroscopici errori valutativi evidenziati dall'appellante” ed ha infine respinto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, formulata da parte appellante.
In realtà, il credito dell'attore in revocatoria - nei confronti del soggetto convenuto - non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile: come la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito, la definizione della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a quest'ultima neppure è soggetto alla sospensione necessaria di cui all'art.
295 cod. proc. civ.
Occorre infatti premettere che, in giurisprudenza di legittimità, secondo l'orientamento iniziato da
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3446/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
LO RE, (CF [...]), nato a [...] il
28.08.1950 e residente in [...], Lungo Po Antonelli 189 ed elettivamente domiciliato in Torino,
Corso Matteotti 2 presso lo studio dell'Avv. Daniela De Marco che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, difensore che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, danielademarco@pec.ordineavvocatitorino.it.;
parte attrice
contro
SERVIZI GENERALI S.R.L., c.f. e P. IVA 09038870961, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore unico IG LM VA AN , con sede legale in ROMA (RM) VIA DEL COMMERCIO 36 CAP 000154;
IG IE OV TT (c.f. [...]), residente in [...], Via
Torretta n. 4, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Legnano nr. 27, presso lo Studio professionale dell'Avv. Barbara Schiavo (CF: [...]) che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, difensore che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, ovvero all'indirizzo
PEC barbaraschiavo@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax 011/19713813.;
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore LO RE (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 10 luglio 2024)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in atti,
- disporre la revocatoria, revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti dell'attore
l'atto di cessione del 100% delle quote della RO IN RL (oggi Servizi Informatici RL) concluso con scrittura privata in data 01.02.2021 tra la già RO HO RL (oggi Servizi
Generali RL) e il dott. IG IE TT (doc n. 11), depositato in data 01.02.2021 a mezzo del dott. Alexandre Bruno Martinelli presso l'Ufficio del Registro Imprese di Torino protocollo n.
TO-2021-16133 (docc. nn. 23,24), dichiarando inefficace nei confronti del dott. EL RE il predetto atto di disposizione del patrimonio.
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per i convenuti SERVIZI GENERALI S.R.L. e IG LM IO
AN (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 15 luglio 2024)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa eccezione e deduzione, così giudicare:
- Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativi, la domanda di parte attrice siccome inammissibile, illegittima ed infondata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Premessa e competenza del Tribunale.
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice
2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successive delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
Occorre richiamare innanzitutto l'orientamento consolidato della S.C. vedi Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020 (Rv. 657831 - 01), conforme Cass., sez. VI, ord. 10 novembre
2021, n. 33087 secondo il quale “L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.”
Infatti, per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre che si controverta sulla qualità di socio al fine della gestione dell'impresa sociale o della partecipazione ai benefici di essa;
laddove nel caso dell'azione di simulazione o dell'azione revocatoria la controversia non verte sul rapporto societario quale petitum sostanziale, e non ha, dunque, fondamento endosocietario.
La presente proposizione dell'azione revocatoria e l'accoglimento della domanda di inefficacia relativa non comporta né per l'attore né per i convenuti dirette conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.
2. Il credito tutelato ex art. 2901 c.c. vantato da parte attrice e l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
Come noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nella sola esistenza di un debito, ancorché non concretamente esigibile, nel requisito oggettivo dell'eventus damni e nel requisito soggettivo della scientia damni.
Tramite detta azione, “il creditore può conseguire la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal debitore, così conservando integra la garanzia offerta dal patrimonio di quest'ultimo” (Trib. Treviso, n. 382/2016).
3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 3446/2024
Va premesso che legittimato all'azione ex art. 2901 c.c. è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare, asseritamente leso dall'atto di trasferimento immobiliare, di cui viene domandata la declaratoria di inefficacia nei propri confronti.
Il credito vantato dall'attore LO RE è pienamente documentato ed esistente, ed è appunto fondato sulla Sentenza n. 4006/2023 deliberata il 6.10.2023, pubblicata il 20/10/2023 RG n.
13834/2021 Repert. n. 9852/2023 del 20/10/2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Torino n. 3817/2021, datato 13.05.2021, depositato in data 13.05.2021, rigettando tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta IC HOLDING S.r.l., condannandola in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice opponente della somma di Euro 652.500,00, quale saldo del prezzo di cessione delle quote di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio AVAGLIANO in data 13.11.2018, rep. n. 14082 racc. n. 6687, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze fino al saldo.
Il fumus boni iuris e la fondatezza della pretesa creditoria dell'attore LO RE è stata altresì confermata dal fatto che la Corte D'Appello di Torino, pur a seguito di appello depositato dalla società odierna convenuta, con Ordinanza di rigetto deliberata in data 15.12.2023, n. cronologico
96/2023 del 22/12/2023 RG n. 1366/2023 -1 (doc. 10 di parte attrice), ha con ampie motivazioni rilevato che “la sentenza impugnata non risulta presentare quei macroscopici errori valutativi evidenziati dall'appellante” ed ha infine respinto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata, formulata da parte appellante.
In realtà, il credito dell'attore in revocatoria - nei confronti del soggetto convenuto - non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile: come la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito, la definizione della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a quest'ultima neppure è soggetto alla sospensione necessaria di cui all'art.
295 cod. proc. civ.
Occorre infatti premettere che, in giurisprudenza di legittimità, secondo l'orientamento iniziato da
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il
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