Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 76
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
CA SS (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via L. Minnicelli n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.I 09633951000), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Straticò in Castrovillari, alla via dell'Agricoltura n. 27, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO pagina 1 di 5
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato LA US proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. n. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso in data 02.11.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A., dell'importo di € 30.183,46, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 78640345041503A del 16.11.2020 relativa al ricalcolo dei consumi dal luglio 2011 all'ottobre 2015 a seguito dell'accertamento, in data 09.10.2015, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, la non imputabilità alla stessa dell'allaccio abusivo, l'errata ricostruzione dei consumi addebitati, poiché eccedenti l'anno dalla data del verbale di accertamento e in quanto detta ricostruzione risultava abnorme, tenuto conto dei consumi medi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A. che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 07.12.2023, la causa, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
CA SS (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via L. Minnicelli n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.I 09633951000), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Straticò in Castrovillari, alla via dell'Agricoltura n. 27, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO pagina 1 di 5
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato LA US proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. n. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso in data 02.11.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A., dell'importo di € 30.183,46, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 78640345041503A del 16.11.2020 relativa al ricalcolo dei consumi dal luglio 2011 all'ottobre 2015 a seguito dell'accertamento, in data 09.10.2015, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, la non imputabilità alla stessa dell'allaccio abusivo, l'errata ricostruzione dei consumi addebitati, poiché eccedenti l'anno dalla data del verbale di accertamento e in quanto detta ricostruzione risultava abnorme, tenuto conto dei consumi medi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A. che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 07.12.2023, la causa, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti
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