Trib. Catania, sentenza 17/06/2024, n. 3296

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 17/06/2024, n. 3296
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3296
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLIC A ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TR IB UNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 28 maggio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10848/2023 R.G. promossa da
AC PE CE, rappresentato e difeso, per procura come in atti, dagli avv.ti Lorena
Natascia Grasso e Salvatore Antonino Raciti;

-ricorrente- contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Commissario Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Maria Luisa Morina per procura in atti e giusta deliberazione n. 250 del 7.2.2024, elettivamente domiciliata in Catania, Via S. Maria La
Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali dell'Azienda;

-resistente-
e
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in atti, dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli
-resistente-
Avente ad oggetto: Contratto di Co.Co.Co. – nullità - accertamento rapporto di lavoro subordinato – art. 2126 c.c. - stabilizzazione – differenze retributive – risarcimento del danno comunitario e da precarizzazione - regolarizzazione contributiva - risarcimento da omissione contributiva – accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
Conclusioni: Parte ricorrente ed ASP Catania concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
1


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2023, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo all'odierno decidente quanto segue: “accertare
e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020;
D.L. n. 18/2020;
L. n.

234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.
n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs.
165/2001;



2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (12/03/2021-

28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito
Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto
Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con

i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale,


3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l'Azienda a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di €

15.149,49, a titoli di accessori di legge (ratei 13^;
ferie;
permessi;
riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.

2

4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 19.282,59, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.



5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (12/03/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs.

n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con

i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art.

2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l'Azienda a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.149,49, a titoli di accessori di legge (ratei 13^;
ferie;
permessi;
riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge,

3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.


6. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori.

A fondamento delle domande spiegate, il ricorrente esponeva in fatto:
- che in forza dell'Avviso Regionale adottato in data 04/01/2021 dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina, traente origine dalla nota assessoriale prot. n. 56816 del 31/12/2020, era stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 11/3/2021, profilo professionale di
Assistente Tecnico – Perito Informatico, Cat. C, svolgendo di fatto mansioni amministrative;

- che il rapporto di lavoro, più volte prorogato, si era concluso in data 28 febbraio 2023;

- che pur cessata la causale “emergenziale” posta a fondamento della disposta assunzione in data
31/3/2022 l'attività lavorativa era proseguita onde assicurare la gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”;

- che egli aveva svolto mansioni amministrative nelle strutture ove era stato destinato, prestando la propria attività secondo modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo i presupposti tipici di tale tipologia di rapporto (“l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore all'interno della struttura burocratica dell'ente di appartenenza, l'orario di lavoro predeterminato, il controllo del datore di lavoro, il carattere continuativo e professionale delle prestazioni lavorative effettuate”, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 3384/2017);

- che, in concreto, presso la struttura commissariale di via Pasubio 19 aveva svolto mansioni di assistente amministrativo, sì come successivamente, presso i locali situati al II piano della medesima struttura, di programmatore dell'Ufficio AT AN , ricevendo direttive e istruzioni da parte di RI NA ed osservando un preciso orario di lavoro, dalle 14:00 alle 20:00 per un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi/h.
Ciò posto considerato che era stato tenuto a timbrare l'orario di entrata ed uscita o a sottoscrivere i fogli firma;
che in forza della direttiva assessoriale del 29/12/2022 era stato addetto a mansioni “ordinarie”;
che pur avendo lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità degli altri dipendenti aziendali era stato incardinato come lavoratore “autonomo”;
che allo stato era privo di
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