Trib. Monza, sentenza 26/03/2024, n. 1004

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 26/03/2024, n. 1004
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 1004
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

N. 7954 /2023 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa L Gtti Presidente dott.ssa E M A Giudice dott.ssa W F Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 8 novembre 2023 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. M T ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giussano P.zza San Giacomo n. 14, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
(cf. residente in Lentate sul Seveso (MB) – Via Friuli CP_1 C.F._2
n. 14;

RESISTENTE CONTUMACE
Con
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa all'udienza del
12.03.2024 precisando le seguenti conclusioni:


Il difensore di parte attrice stante l'accordo raggiunto discute la causa oralmente precisando le conclusioni come da accordo raggiunto e chiede che il Tribunale si pronunci in senso conforme.
Si riporta ai propri scritti difensivi in punto di spese e si riserva di presentare istanza di liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 novembre 2023 ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni in Shushice
(Albania) in data 14.04.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Lentate sul
Seveso - anno 2022, n. 36, Parte II, Serie C), con alla cui unione sono nate le figlie Parte_2
(nata il 08.07.2007) e (nata il 04.06.2012) ha chiesto a questo Tribunale di Per_1 Per_2
dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con previsione dell'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, frequentazione con il padre secondo le modalità ivi indicate, l'assegnazione della casa coniugale a sé nonché di porre a carico del coniuge un contributo al mantenimento per le figlie minori.
Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante destinatario di regolare notificazione degli atti introduttivi ma è comparso personalmente all'udienza del 12 marzo 2024 dinnanzi al Giudice
Delegato.
A tale udienza le parti dopo ampia discussione hanno raggiunto il seguente accordo complessivo
a definizione del presente giudizio:


1. Pronunciare la separazione personale fra i coniugi, sig.ri e per i Parte_1 CP_1

motivi esposti in narrativa;



2. autorizzare i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;



3. disporre l'immediato scioglimento della comunione legale tra i coniugi;



4. assegnazione dell'abitazione di Lentate sul Seveso – via Friuli n. 14 alla moglie con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda, ove rimarrà a vivere con le due figlie, che manterranno lì la loro residenza, con termine per il rilascio dell'immobile al sig. entro il termine del 22 CP_1

aprile 2024;



5. l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2

prevalente presso la madre, con facoltà di visita per il padre secondo il seguente calendario:
- due fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 19.00;
un pomeriggio/sera infrasettimanale da concordarsi tra genitori tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze e volontà delle minori;

-per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie: metà del periodo con ciascun genitore ad anni alterni;

- vacanze pasquali: ad anni alterni tra genitori;



6. autorizzare la sig.ra a portare le due figlie con sé in Albania, per un periodo di Parte_1

almeno due settimane all'anno, per incontrare i parenti;



7. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alle figlie e un CP_1 Per_1 Per_2

assegno mensile per il loro mantenimento, pari alla somma di € 600,00 mensili ( 300,00 per ciascuna figlia), fintanto che le stesse non saranno economicamente autosufficienti, quale genitore
Org_ collocatario ed oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, su un conto corrente intestato alla sig.ra di cui ci Pt_1
si riserva di fornire le coordinate;



8. Spese straordinarie, come da Protocollo, suddivise al 50% tra i genitori;



8. La madre percepirà il 100% dell'assegno unico dovuto per le figlie;

Il difensore di parte ricorrente ha pertanto precisato le conclusioni a tale udienza discutendo oralmente la causa secondo quanto sopra indicato ed il Giudice Delegato, verificata la regolarità del contraddittorio ne ha dichiarato la contumacia, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto e ha riservato la decisione.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, la documentazione depositata dalla ricorrente, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, non avendo peraltro la ricorrente articolato alcuna richiesta istruttoria nel presente giudizio.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto delle figlie minori, alla luce anche di quanto emerso e dichiarato dalle parti in udienza che hanno raggiunto un accordo complessivo, risultando
l'ascolto delle minori in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con
l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle questioni economiche, pur non disponendo il Tribunale di elementi più precisi circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, deve tuttavia ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili e delle dichiarazioni rese dal resistente personalmente, che lo stesso abbia integra capacità lavorativa, risultando svolgere attività lavorativa ed essendo possibile quanto alla
ricorrente ricostruire la relativa capacità reddituale, ben potendosi quindi adottare una motivata decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo
c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale. non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della ricorrente.
Quanto alle questioni concernenti la responsabilità genitoriale delle figlie minore deve osservarsi che la legge n. 54 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza anche morale;
ex multis
cfr. Cass. civile Sez. I 19.06.2008 n. 16593);

Nel caso di specie non sono emerse ragioni né risultano segnalati motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso (cfr. ex plurimis, cfr. Cass. Civile, 17.12.2009, n. 26587;
Cass. Civ.
19.05.2010, n. 12308;
Cass. Civ. 18.06.2009, n. 16593) ragione per la quale risulta conforme all'esclusivo interesse delle minori disporsi l'affido condiviso delle stesse ad entrambi i genitori con relativo collocamento prevalente presso la madre, genitore che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze delle figlie, in adesione anche agli accordi raggiunti dalle parti in udienza.
Il regime delle visite fra le minori ed il padre viene disciplinato come in dispositivo in quanto idoneo ad assicurare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, anche in adesione all'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
La casa coniugale sita in Lentate sul Seveso – via Friuli n. 14 deve essere assegnata con tutti gli arredi in essa esistenti alla ricorrente atteso il collocamento prevalente delle figlie minori presso tale genitore affinché la occupi unitamente alle stesse, con termine al resistente per il relativo rilascio entro il 22 aprile 2024 in quanto si reputa congruo al fine del reperimento di altra soluzione abitativa.
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente
e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori
(Cass. n. 785/2012).
Tanto premesso va rilevato che ha riferito di svolgere attività lavorativa come colf Parte_1
con contratto a tempo indeterminato per 22 ore alla settimana (cfr. verbale d'udienza del 12 marzo
2024)
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) redditi lordi annui di € 3.742,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 311,84 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 1.392 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità,
a circa € 116,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) un reddito lordo annuo di € 6.108,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 509,00 netti mensili;

Ella vive in un immobile in comproprietà tra i coniugi gravato da mutuo cointestato con rata mensile pari ad € 460,00 mensili;
ha inoltre documentato di essere gravata, unitamente al marito, dal rimborso di un finanziamento per un importo totale mensile di € 350,00 dovuto sino a gennaio
2025 (cfr. doc. 13) e di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile per un importo mensile di € 295,50 dovuto sino a maggio 2025 (cfr. doc 13). risulta svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1 Organizzazione_2
con stipendio mensile di circa € 2.500.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti egli risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) redditi lordi annui di € 30.489,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.041,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 30.100,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.104,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) un reddito lordo annuo di € 28.668,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.937,00 netti mensili.
Egli risulta comproprietario della casa coniugale gravata da mutuo cointestato con rata mensile pari ad € 460,00 mensili nonché dal rimborso, unitamente alla moglie, di un finanziamento per un importo totale mensile di € 350,00 dovuto sino a gennaio 2025 (cfr. doc. 13) e di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile per un importo mensile di € 295,50 dovuto sino a maggio 2025.
Egli dovrà inoltre reperire una diversa soluzione abitativa in ragione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, in adesione anche all'accordo ed alla disponibilità manifestata dal resistente in udienza.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, tenuto altresì del comportamento processuale della parte resistente personalmente che ha presenziato all'udienza raggiungendo un accordo con la ricorrente vengono dichiarate irripetibili
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