Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598/2024 del R.A.C.C. in data 20/03/2024, introdotta
d a
- AV AB (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
BORDIGNON ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo
Telematico del difensore
RICORRENTE
c o n t r o
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARGENTA GOLF
CLUB (C.F. 92002030382), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BOZZI GIANCARLO e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
MI TI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
BOZZI GIANCARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTI avente per oggetto: Associazione - Comitato, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 03/10/2024
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per AV AB: “disattesa ogni diversa e contraria eccezione e domanda,
In via preliminare: dichiararsi la contumacia dell'ASD TA OL Club per le indicate ragioni.
Nel merito: per i motivi esposti in atti dichiararsi la giuridica inesistenza
e/o nullità, nonché annullarsi per manifesta infondatezza, la delibera del
Consiglio Direttivo dell'SD TA OL Club, datata 24 novembre 2018, sottoscritta dal Presidente p.t. IC GO, mai notificata, conosciuta in data 28 settembre 2023, con la quale il predetto organo sociale ha disposto
l'espulsione/radiazione dell'odierno ricorrente dal Circolo con inibizione e divieto assoluto, sine die, di frequentare e svolgere qualsiasi attività all'interno del Circolo medesimo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali e agli accessori come da nota spese allegata, e con la condanna di controparte al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3°co., c.p.c. in ragione di una frazione o un multiplo delle spese di lite (Cass. Civ., n. 17902/2019).- per ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARGENTA GOLF
CLUB e per MI TI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare AV RI al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in favore dei Convenuti, da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso di causa oltre accessori di legge e 15% di spese generali e forfettarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., AV RI ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di inesistenza o nullità della delibera del Consiglio Direttivo dell'SD
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TA OL Club, datata 24 novembre 2018, sottoscritta dal Presidente
IC GO che ha disposto la “espulsione” di AV RI dal Circolo con inibizione e divieto assoluto di frequentazione del circolo.
Il ricorrente ha allegato:
a) di essere stato iscritto al OL di TA – associazione dilettantistica sportiva non riconosciuta – affiliata alla federazione OL dal 1998 al 31 dicembre 2018;
b) di essere istruttore accreditato Uisp per il gioco del golf dal 2010;
c) che, con decisione del 23 novembre 2023, il Tribunale Federale della Giustizia Sportiva della Federazione Italiana OL aveva accolto il ricorso proposto avverso la decisione del circolo di non consentire di partecipare ad una gara federale sponsorizzata dalla
“Mediolanum”;
d) che il danno non patrimoniale conseguente aveva costituito
l'oggetto di una domanda giudiziale formulata avanti all'intestato
Tribunale (R.G. 1644/2023);
e) che con la comparsa di costituzione e risposta di tale giudizio era stata prodotta dalla difesa della SD TA OL e IC GO la predetta delibera di espulsione, mai comunicata ad AV RI;
f) che tale delibera era lesiva del prestigio morale e sociale del ricorrente e gli impediva di fatto non solo di iscriversi al Circolo, ma anche di poter accedere agli impianti “saltuariamente” per praticare lo sport del golf;
g) che la delibera era inesistente o nulla ovvero da annullare per violazione dell'art. 21, III comma dello Statuto associativo (per mancata indicazione del numero cronologico, dei consiglieri presenti e votanti nonché per assenza della sottoscrizione del segretario), per violazione dell'art. 26 (perché le delibere di espulsione sono di competenza del diverso organo di Disciplina di
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prima istanza, per mancata instaurazione del contraddittorio e esercizio del diritto di difesa) e per violazione dell'art. 24, III comma c.c. – applicabile analogicamente – non sussistendo i gravi motivi menzionati nella delibera (ovvero l'aver ripetutamente abusivamente insegnato il gioco del golf ai soci a pagamento) come accertato dalla Procura Federale della FIG.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i
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