Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2024, n. 1231

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2024, n. 1231
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1231
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

N. 2404/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2404/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PONTE VALENTINA e dall'avv. PONTE DAVIDE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-. Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allegando di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dall'8.6.2022 al 15.7.2023, con mansioni di badante della CP_1
sig.ra , persona non autosufficiente che necessitava di assistenza Persona_1
continua. Ha quindi lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al livello
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BS, spettandole invece il livello CS del CCNL Lavoro Domestico, e di avere quindi diritto alle corrispondenti differenze retributive;
ha affermato poi di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di luglio 2023, il rateo della tredicesima mensilità, le spettanze di fine rapporto e il TFR. Ha poi lamentato che, nonostante il datore di lavoro abbia esercitato il recesso con lettera del
30.6.2023 (con decorrenza dal 15.7.2023), egli abbia erroneamente comunicato al centro per l'impiego la “risoluzione consensuale” del rapporto, impedendole di poter beneficiare della Naspi. Ha infine concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.035,24 (di cui € 1.349,50 per TFR) a titolo di differenze retributive per il corretto inquadramento, per la retribuzione di luglio 2023, tredicesima mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR e di ulteriori
€ 5.397,35 a titolo di risarcimento del danno subito per non aver potuto beneficiare della Naspi.
Nessuno si è costituito per la parte resistente e, all'udienza del 30.4.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
a seguito dell'escussione del teste , la causa è stata Tes_1
ritenuta matura per la decisione previo deposito dei conteggi aggiornati da parte della ricorrente;
è stata fissata l'udienza in trattazione scritta del 21.11.2024 all'esito della quale è stata pronunciata sentenza.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- La parte ricorrente ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione di luglio 2023, della tredicesima mensilità delle spettanze di fine rapporto e del TFR maturato.
Si osserva in primo luogo che il resistente, rimasto contumace, benché ritualmente citato, non è comparso all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c.;
tale circostanza è valutabile dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996;
Cass. Civ.
Sez. II, Ord. n. 9436 del 18.4.2018
). Vi è poi da premettere che la parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle
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dipendenze del convenuto, per il periodo dal 8.6.2022 al 15.7.2023;
si vedano infatti: la copia della denuncia del rapporto di lavoro domestico (doc. 2), le copie delle buste paga (doc. 3), la lettera di interruzione del rapporto di lavoro (doc. 4)
e la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego (doc. 5), dai quali emergono inequivocabilmente le date di inizio e di cessazione dell'attività lavorativa presso il convenuto. Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme pretese dalla lavoratrice, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare
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