Trib. Pescara, sentenza 16/05/2024, n. 276

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 16/05/2024, n. 276
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 276
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

Fascicolo n. 345/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 16.5.2024
PROMOSSO DA
CO LL avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE RIPARATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO avv. DI RENZO Ida, del foro di Pescara
OGGETTO: RICORSO EX ART 414 C.P.C.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.3.2022, CO LL conveniva in giudizio la CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE RIPARATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE, esponendo di lavorare, alle dipendenze della predetta associazione, presso la Casa di Riposo di Montesilvano dal 5.11.2007, con qualifica di operaia ed inquadramento al livello C1 del CCNL AGIDAE (dunque con le funzioni di O.S.A.-Operatore Socio Assistenziale).
Esponeva di svolgere in realtà le mansioni di O.S.S.-Operatore Socio Sanitario di cui al livello C2 del medesimo CCNL e non semplicemente quelle da Operatore Socio Assistenzale, pertanto, domandava “dichiarare il diritto della ricorrente alla qualifica di “O.S.S., livello C2” sin dall'01.02.2017 a tutt'oggi” nonché il pagamento delle differenze retributive maturate tra il 1.2.2017 e il 28.2.2022 (per le mansioni superiori svolte, nonché per indennità di ferie e permessi non goduti), che quantificava nella complessiva somma di €4.637,34.
La CONGREGAZIONE BENEDETTINA DELLE SUORE RIPARATRICI DEL SANTO VOLTO DI NOSTRO SIGNORE si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda avversaria;
in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale.
Rappresentava altresì che, nonostante la ricorrente aveva richiesto l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per il riconoscimento delle proprie spettanze retributive, l'Ispettorato non aveva tuttavia rilevato in concreto nessuna irregolarità a carico della convenuta.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127ter c.p.c., viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Come pacifico in giurisprudenza, nelle controversie in materia di mansioni superiori, l'accertamento giudiziale di merito va condotto secondo un procedimento logico-giuridico costituito da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e categorie previste dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni contrattuali individuate nella seconda (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 - Rv. 655877
).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore -
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condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009 - Rv. 610161).
Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre premettere che l'art.40 (Declaratoria delle categorie) del CCNL per gli Istituti Socio Sanitari, Assistenziali, Educativi AGIDAE 2020-2021 in data 27.12.2021 allegato alla memoria di costituzione della parte resistente indica, con riferimento all'AREA SOCIO- SANITARIA, nei seguenti termini i compiti afferenti al livello di inquadramento (C1) della ricorrente ed al livello superiore (C2) richiesto:
• “Categoria C: appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi, sanitari, socio- assistenziali.
Accedono alla Posizione Economica C1 i seguenti
Profili: operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza.
Accedono alla Posizione Economica C2 i seguenti
Profili: Educatrice/ore senza titolo ad esaurimento, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o ad esaurimento, impiegata/o di concetto, segretaria/o”
Di tenore corrispondente è l'art.39 (Declaratoria delle categorie) del CCNL Socio- Assistenziale AGIDAE 2017-2019 in data 20.2.2017 allegato al ricorso.
***
Va preliminarmente evidenziato che il fatto costitutivo allegato in ricorso da parte ricorrente è lo svolgimento di mansioni di OSS e non il possesso di un titolo da OSS, che in nessuna parte dell'atto introduttivo è menzionato:
• “(…) 2) la ricorrente, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, ha svolto le seguenti mansioni: ausilio per l'igiene personale del paziente, vestizione, deambulazione,eliminazione urinaria e fecale, somministrazione pasti, piccole medicazioni, aiuto per la corretta assunzione delle terapie, attività di supporto infermieristico, supporto nel mantenimento della postura corretta, prevenzione di ulcere da decubito, attività di carattere sociale, rilevazione dei parametri vitali, collaborazione con l'infermiere di turno per attuare le prescrizioni mediche;
3) le
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mansioni sopra specificate rientrano nell'ambito della declaratoria del CCNL AGIDAE della qualifica del “livello C2” (…)” (ricorso, pag.1-2).
Conformemente alla esposizione in fatto ed in diritto, la parte ricorrente ha formulato le seguenti corrispondenti conclusioni:
• “accertare e dichiarare che (…) ha lavorato (…) svolgendo con continuità, le mansioni descritte in narrativa al punto 2) riferibili e corrispondenti alle mansioni ed alle attività descritte nella declaratoria del CCNL AGIDAE per la qualifica di “O.S.S.”, livello C2, riportata al punto 3) della premessa del presente atto” (ricorso, pag.3).
Poiché dunque la pretesa attorea è fondata sullo svolgimento delle mansioni di OSS, e non sul possesso di un titolo di OSS, il possesso o meno di tale titolo non può assumere specifica rilevanza nel presente giudizio.
Pertanto, neppure l'acquisizione e/o produzione del relativo titolo in giudizio potrebbe assumere rilievo ai fini della decisione.
Né comunque il possesso del titolo è testualmente previsto nella declaratoria del livello richiesto C2 per lo svolgimento delle mansioni di OSS, trattandosi semmai di un pre-requisito previsto dalla normativa amministrativistica.
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Con riferimento dunque alle concrete mansioni di OSS ovvero di OSA, ed a fronte delle scarne indicazioni rinvenibili nella declaratoria del CCNL incontestatamente applicato dalle parti (e risultante dall'inquadramento indicato nelle buste paga), può richiamarsi per la migliore individuazione delle mansioni di O.S.S.-Operatore Socio Sanitario, in quanto di fonte pubblicistica, l'ACCORDO STATO-REGIONI del 22.2.2001 (Accordo tra il Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione):
• “COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO Competenze tecniche In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre
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