Trib. Brescia, sentenza 18/12/2024, n. 5225

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 18/12/2024, n. 5225
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 5225
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 13022/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13022/2020 promossa da
NI ZZ (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gloria
Marchetto e dall'avv. Paolo Marchetto, entrambi del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
COMUNE DI MONTICHIARI (C.F. 00645400177), in persona del Sindaco pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE-
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ex art. 221, co. 3 c.p.c.
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza:
- dichiarare la falsità della seguente dichiarazione contenuta nel verbale di accertamento n. 20 0208/V, emesso dalla Polizia stradale di Montichiari in data 31.01.2020: “effettuava sorpasso in piena curva
(curva successiva all'Aeroporto, direzione Calvisano), quindi circolava contromano in curva, invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia.”;

- dichiarare la falsità della seguente dichiarazione contenuta nel verbale di accertamento n. 20 0208/V emesso dalla Polizia stradale di Montichiari in data 31.01.2020: “successivamente effettuava ulteriori tre sorpassi vietati in Via Aeroporto e n.1 ulteriore sorpasso vietato in Via per Ghedi”;

- per l'effetto ordinare la cancellazione di tali dichiarazioni dal verbale di accertamento n. 20 0208/V, emesso dalla Polizia stradale di Montichiari in data 31.01.2020.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
PER IL PUBBLICO MINISTERO:
nulla si oppone”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294
;
Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
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