Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 5
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
FF BA S.P.A. , (C.F. 07960110158), in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato in indirizzo telematico in atti ;
rappresentato e difeso dall'avv. BONALUME PAOLO, dall'avv. GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dall'avv. GIUSEPPE CARDONA, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
COMUNE DI CARLENTINI (C.F. 00192920890), domiciliato in VIA A. DI SANGIULIANO, 191
95131 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del gennaio 2022 FF BA s.p.a. ha convenuto in giudizio il comune di
Carlentini per sentirlo condannare al pagamento di € 250.577,77, per sorte capitale oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 e interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione. In via subordinata parte attrice ha chiesto la condanna del Comune di Carlentini per sorte capitale, interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione stipulato con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata e notificata all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società EN GI s.p.a. nei confronti del menzionato ente locale, rappresentati dalle fatture indicate nel prospetto di cui all'allegato due, prodotto in atti. FF BA s.p.a. ha altresì chiesto condannare il comune di Carlentini al pagamento di € 9.182,00 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati per il ritardato pagamento dei crediti di cui alle fatture riepilogate nel richiamato allegato 2, oltre interessi anatocistici.
Il comune di Carlentini si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della FF BA SPA per inesistenza del diritto preteso, l'illegittimità della cessione del credito da parte di EN GI spa per violazione dell'art. 70, comma 3, del r.d.
2240/1923 e dell'art. 9, all. E L. 2248/1865. Parte convenuta ha altresì contestato la pretesa creditoria avversa, perché non provata;
l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e degli interessi anatocistici ed infine la prescrizione del presunto credito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.1.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co VI,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 9 ottobre 2022 è stato posto in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
pagina 2 di 10
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
- Fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò premesso, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da FF BA spa.
La società attrice premette di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalla società EN
GI s.p.a. nei confronti del Comune di Carlentini, dei quali la Banca è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione, come specificamente descritto in citazione, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore dell'ente comunale.
FF BA s.p.a., tuttavia, ha omesso di provare, a monte, se e come siffatti crediti siano sorti in capo a EN GI s.p.a., non essendo stato prodotto l'asserito contratto stipulato tra siffatta società e il comune di Carlentini e non essendo stata dimostrata l'avvenuta esecuzione delle prestazioni eventualmente concordate.
La tipologia contrattuale intercorsa tra EN energia spa ed il comune di Carlentini, peraltro, rimane del tutto ignota, non rinvenendosene menzione nel contratto di cessione prodotto in atti e non essendo state neppure prodotte le fatture ivi elencate.
Va, sotto questo profilo, rammentato che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed
pagina 3 di 10
al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere
l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la
Pubblica Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
FF BA S.P.A. , (C.F. 07960110158), in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato in indirizzo telematico in atti ;
rappresentato e difeso dall'avv. BONALUME PAOLO, dall'avv. GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dall'avv. GIUSEPPE CARDONA, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
COMUNE DI CARLENTINI (C.F. 00192920890), domiciliato in VIA A. DI SANGIULIANO, 191
95131 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del gennaio 2022 FF BA s.p.a. ha convenuto in giudizio il comune di
Carlentini per sentirlo condannare al pagamento di € 250.577,77, per sorte capitale oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 e interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione. In via subordinata parte attrice ha chiesto la condanna del Comune di Carlentini per sorte capitale, interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione stipulato con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata e notificata all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società EN GI s.p.a. nei confronti del menzionato ente locale, rappresentati dalle fatture indicate nel prospetto di cui all'allegato due, prodotto in atti. FF BA s.p.a. ha altresì chiesto condannare il comune di Carlentini al pagamento di € 9.182,00 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati per il ritardato pagamento dei crediti di cui alle fatture riepilogate nel richiamato allegato 2, oltre interessi anatocistici.
Il comune di Carlentini si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della FF BA SPA per inesistenza del diritto preteso, l'illegittimità della cessione del credito da parte di EN GI spa per violazione dell'art. 70, comma 3, del r.d.
2240/1923 e dell'art. 9, all. E L. 2248/1865. Parte convenuta ha altresì contestato la pretesa creditoria avversa, perché non provata;
l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e degli interessi anatocistici ed infine la prescrizione del presunto credito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.1.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co VI,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 9 ottobre 2022 è stato posto in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
pagina 2 di 10
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
- Fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò premesso, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da FF BA spa.
La società attrice premette di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalla società EN
GI s.p.a. nei confronti del Comune di Carlentini, dei quali la Banca è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione, come specificamente descritto in citazione, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore dell'ente comunale.
FF BA s.p.a., tuttavia, ha omesso di provare, a monte, se e come siffatti crediti siano sorti in capo a EN GI s.p.a., non essendo stato prodotto l'asserito contratto stipulato tra siffatta società e il comune di Carlentini e non essendo stata dimostrata l'avvenuta esecuzione delle prestazioni eventualmente concordate.
La tipologia contrattuale intercorsa tra EN energia spa ed il comune di Carlentini, peraltro, rimane del tutto ignota, non rinvenendosene menzione nel contratto di cessione prodotto in atti e non essendo state neppure prodotte le fatture ivi elencate.
Va, sotto questo profilo, rammentato che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed
pagina 3 di 10
al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere
l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la
Pubblica Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi