Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 2786
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Testo completo
N. R.G. 1821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1821/2022
promossa da:
US AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
LANCEROTTO MATTIA, presso il cui studio in Via Gorizia, 8 37135 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
AN VA ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. GUERRINI LUCIANO, presso il cui studio in VIALE NINO BIXIO
22/A 37126 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE QUERELANTE
a) accogliere la querela di falso e accertare preliminarmente la falsità materiale e/o ideologica relativa ai documenti dimessi come docc. 1, 4 e 11, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Verona e recante n. 705/2019 R.G.L. stante la pagina 1 di 8
falsità materiale delle sottoscrizioni apposte sui relativi documenti e/o dei documenti stessi o, in ogni caso, la non volontarietà, sotto il profilo ideologico, nell'apposizione delle firme autografe rispetto al contenuto dei documenti stessi;
b) di conseguenza escludere i documenti contraffatti sub 1, 4 e 11 dalle fonti probatorie introdotte dalla Signora IL CA VA nel giudizio n. 705/2019
R.G.L. avanti il Tribunale di Verona;
c) ordinare, in subordine, la cancellazione delle sottoscrizioni dagli originali sub. 1, 4
e 11 e dichiarare la conseguente inutilizzabilità di tali documenti nel giudizio n.
705/2019 R.G.L. avanti il Tribunale di Verona;
d) comunicarsi all'ufficio del Pubblico Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
e) il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
PER PARTE QUERELATA
Nel merito
- Respingersi la domanda di querela di falso sui documenti dimessi dalla sig.ra IL
CA VA sub docc. 1, 2, 3, 4 e 11 nel giudizio R.G. n.705/2019 Giudice del
Lavoro.
- Condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, il Sig. IA PE a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della sig.ra IL
CA VA nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze che si indicano in € 7.000,00 oltre accessorie come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07;
Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06;
Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09;
Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);
pagina 2 di 8
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016;
Cass. n. 9334 del 08/05/2015);
richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1821/2022
promossa da:
US AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
LANCEROTTO MATTIA, presso il cui studio in Via Gorizia, 8 37135 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
AN VA ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. GUERRINI LUCIANO, presso il cui studio in VIALE NINO BIXIO
22/A 37126 VERONA ha eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE QUERELANTE
a) accogliere la querela di falso e accertare preliminarmente la falsità materiale e/o ideologica relativa ai documenti dimessi come docc. 1, 4 e 11, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Verona e recante n. 705/2019 R.G.L. stante la pagina 1 di 8
falsità materiale delle sottoscrizioni apposte sui relativi documenti e/o dei documenti stessi o, in ogni caso, la non volontarietà, sotto il profilo ideologico, nell'apposizione delle firme autografe rispetto al contenuto dei documenti stessi;
b) di conseguenza escludere i documenti contraffatti sub 1, 4 e 11 dalle fonti probatorie introdotte dalla Signora IL CA VA nel giudizio n. 705/2019
R.G.L. avanti il Tribunale di Verona;
c) ordinare, in subordine, la cancellazione delle sottoscrizioni dagli originali sub. 1, 4
e 11 e dichiarare la conseguente inutilizzabilità di tali documenti nel giudizio n.
705/2019 R.G.L. avanti il Tribunale di Verona;
d) comunicarsi all'ufficio del Pubblico Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
e) il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
PER PARTE QUERELATA
Nel merito
- Respingersi la domanda di querela di falso sui documenti dimessi dalla sig.ra IL
CA VA sub docc. 1, 2, 3, 4 e 11 nel giudizio R.G. n.705/2019 Giudice del
Lavoro.
- Condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, il Sig. IA PE a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della sig.ra IL
CA VA nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze che si indicano in € 7.000,00 oltre accessorie come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07;
Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06;
Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09;
Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);
pagina 2 di 8
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016;
Cass. n. 9334 del 08/05/2015);
richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al
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