Trib. Milano, sentenza 22/04/2024, n. 906
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9817/2020, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Cirillo, presso Parte_1 il cui studio elegge domicilio, in Milano al corso di Porta Vittoria n. 18 in forza di procura alle liti in calce al presente atto, ricorrenti
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Andrea Fortunat e Marco Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Via L. Mascheroni, n. 31. convenuta
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
1) ACCERTARE E DICHIARARE che la retribuzione tabellare prevista dall'art. 105 e 106 del CCNL Vigilanza Privata, è incostituzionale per violazione dell'art. 36 Cost. e per l'effetto venga adeguato il trattamento retributivo.
2) ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del ricorrente a vedersi pagati:
- € 12.941,43 lordi, con applicazione del CCNL Commercio (paga hh in € 8,37);
o in alternativa sul punto
- € 9.363,52 lordi, con applicazione del CCNL Multiservizi (paga hh in € 7,04);
o in ulteriore alternativa sul punto
- € 7.604,23 lordi, con applicazione del CCNL Proprietari di Fabbricati (paga hh in
€ 7,35);
1
o comunque quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare secondo giustizia;
3) ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del lavoratore a percepire la somma stabilita dall'art. 32 CCNL Vigilanza Privata, sezione servizi fiduciari, per il mancato versamento del contributo stabilito per l'assistenza integrativa (fond ) e delle Org_1 conseguenti differenze retributive maturate, che (per € 12,00 per ogni di durata del rapporto di lavoro) è pari a € 264,00 (22*€12,00).
4) ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del ricorrente a percepire l'elemento di cui all'articolo 109, ultimo comma, CCNL vigilanza privata dal luglio 2021 all'aprile 2022, pari a € 200,00;
5) ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del ricorrente a percepire l'elemento di cui all'articolo 109, ultimo comma, CCNL vigilanza privata (Cop. Ec. Art. 24 CCNL) quale elemento fisso della retribuzione.
E conseguentemente
CONDANNARE
CP_1
6) A CORRISPONDERE al Sig la somma di:
- € 12.941,43 lordi, con applicazione del CCNL Commercio (paga hh in € 8,37);
o in alternativa sul punto
- € 9.363,52 lordi, con applicazione del CCNL Multiservizi (paga hh in € 7,04);
- o in ulteriore alternativa sul punto
- € 7.604,23 lordi, con applicazione del CCNL Proprietari di Fabbricati (paga hh in
€ 7,35);
ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o sarà accertata in corso di causa;
7) A PAGARE al lavoratore ai sensi dell'articolo 32 (assistenza integrativa) del CCNL Vigilanza privata, la somma pari a € 264,00 (22*€12,00);
8) A PAGARE al lavoratore, dal luglio 2021 all'aprile 2022, ai sensi dell'articolo 109, ultimo comma, CCNL vigilanza privata (“Cop. Ec. Art. 24 CCNL”) la somma pari a € 200,00;
9) A RICOMPRENDERE la voce “Cop. Ec. Art. 24 CCNL” ex articolo 109, ultimo comma, CCNL vigilanza privata negli elementi fissi della retribuzione ed assoggettarla al conseguente trattamento retributivo e contributivo;
10) il tutto oltre interessi e rivalutazione;
11) al pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Adriano Cirillo che si dichiara anticipatario, con IVA e CPA oltre a spese generali al 15%;
Con sentenza esecutiva per legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria,
2
così giudicare:
- rigettare le domande avversarie, con l'assoluzione della esponente società da ogni avversaria pretesa ed azione;
- in via subordinata, ove il Giudice ritenesse di adottare come parametro esterno della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. il trattamento previsto da un altro contratto collettivo, confrontare la sola paga base da questo prevista comprensiva del rateo di tredicesima con la retribuzione oraria effettivamente percepita dal lavoratore di € 6,59 fino a dicembre 2020 e di € 7,17 da gennaio 2021 in poi, applicando i corretti divisori orari come indicato nelle pagine che precedono e condannando la società convenuta al pagamento dell'eventuale importo che ne residua;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la , Controparte_1 chiedendo:
a) che la retribuzione tabellare prevista dall'art. 23 CCNL venga dichiarata illegittima per violazione art. 36 Cost. e per l'effetto adeguato il trattamento retributivo oltre che corrisposto il risarcimento dovuto per il pregresso;
b) che la voce retributiva denominata “Cop. Ec. Art. 24 CCNL” indicata in ciascuna busta paga (pari a € 20,00 mensili) venga ricompresa, sin dall'assunzione, negli elementi fissi della retribuzione normale mensile (e quindi computata ai fini del calcolo della retribuzione mensile e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto) ai sensi dell'art. 24 CCNL Vigilanza Privata 2013 sezione Servizi Fiduciari;
c) che venga altresì riconosciuto il contributo previsto dal CCNL per il Fondo Fasiv;
d) che vengano corrisposte le differenze retributive discendenti dall'accoglimento delle domande richiamate.
Si è costituita la contestando le pretese dei Controparte_1 ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 21.2.2024 la causa è stata decisa con sentenza parziale come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate nei limiti che di seguito si espongono.
1. Il ricorrente è stato inizialmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui scadenza era prevista per il 31.10.2020, quale operaio, inquadrato al livello 'D' con la qualifica di 'addetto a portierato' del CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - -sezione servizi fiduciari (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Successivamente in data 4.12.2020, con decorrenza 15.12.2020, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato (doc. 2, fascicolo ricorrente).
E' pacifico che il sig. sia stato occupato presso appalti siti in Milano e Parte_1 provincia ove ha svolto la mansione di addetto a servizi di portierato.
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La stessa parte convenuta ha riferito che il ricorrente ha svolto mansioni “di controllo accessi, consegna dei badges di accesso, contatto telefonico dei destinatari dei visitatori, indirizzamento delle persone presso gli uffici di competenza” (cfr. memoria difensiva, pag. 7).
Il ricorrente è inquadrato nel livello D del CCNL “per i dipendenti da Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, cui appartengono i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Il sig. lamenta che il CCNL Vigilanza Privata, applicato dalla convenuta, Parte_1 prevede u a inferiore a quella di altri CCNL (Multiservizi, Propr. Fabbricati o Commercio) astrattamente applicabili alla tipologia di attività svolta e che non è rispettosa dei requisiti di proporzionalità e di sufficienza di cui all'art. 36 Cost.
In particolare il CCNL Vigilanza Privata prevederebbe una paga base oraria pari ad € 5,38, paga che nella misura lorda mensile riconosciuta per 13 mensilità in relazione a lavoratori che svolgono le medesime mansioni del ricorrente, sarebbe pari ad € 868,18 lordi mensili con importo netto corrispondente a € 600,00 ca.
Il ricorrente osserva, quindi, che detta retribuzione sarebbe inferiore alla soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat per i residenti nel Nord Italia in € 962,00 per l'anno 2020.
Gli altri CCNL citati, per mansioni sovrapponibili, prevederebbero, invece, retribuzioni superiori, pari a 1.183,50 per 14 mensilità (il , € 1.244,17 Org_2 per tredici mensilità (CCNL Propr. Fabbricati) ed € 1.40 tà (il CCNL Commercio).
2. Le doglianze del ricorrente sono fondate.
La Suprema Corte ha chiarito che “L'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24449 del 30/11/2016, Rv. 641714 - 01).
È noto che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che tuttavia non è assoluta e che può, in taluni casi, essere superata ove le circostanze di fatto portino a ritenere che anche la contrattazione collettiva abbia individuato minimi retributivi non rispettosi del dato normativo.
Non è, quindi, precluso al giudice di effettuare una valutazione dell'adeguatezza della retribuzione sulla base del parametro costituzionale di cui all'art. 36 Cost. quale parametro esterno al contratto collettivo (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17421 del 04/07/2018, Rv. 649836 - 01) e nell'ottica di tutelare il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore subordinato ad una retribuzione che sia sufficiente a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa.
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Sul punto la Suprema Corte è di recente intervenuta, chiarendo che:
“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla
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