Trib. Perugia, sentenza 11/11/2024, n. 426

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 11/11/2024, n. 426
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 426
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
IC IG (avv.ti Picchiarelli Sandro e Belardinelli Maria Giovanna)
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'INTERNO (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA)
PREFETTURA DI PERUGIA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA)
-resistenti-
SENTENZA


1. Fatto e svolgimento del giudizio.

Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2015, IC UI ha adito il T.A.R. dell'Umbria per ottenere l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno 15.04.2015 che aveva respinto istanza volta alla concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in tema di “vittime del dovere”, chiedendo l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dello status di cui al combinato disposto della legge n. 466/1980, della legge n. 266/2005
(artt. 1, commi 562 e ss.
) e del D.P.R. n. 243/2006, con conseguente diritto a percepire i benefici di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con sentenza n. 102/2020, pubblicata in data 17.02.2020, il TAR dell'Umbria ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2020, IC UI - a seguito di traslatio iudicii - si rivolto all'intestato Tribunale, chiedendo preliminarmente di fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al Giudice amministrativo, affinché – previa disapplicazione del decreto nr. 559/C/3/E/8/CC/2025/2769 del
15.04.2015 del Ministero dell'Interno, l'amministrazione convenuta venisse condannata a riconoscerlo quale vittima del dovere ex art. 1 comma 562-565 l. 266/2005 e, dunque ad inserirlo nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3 DPR 243/06 tenuto dal Ministero dell'Interno, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR 243/2006 cit., ex art.
1 commi 563
e 564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs. 66/2010 e, per l'effetto, a corrispondergli:
- la speciale elargizione ex art. 5 comma l. 206/04 da commisurarsi alla invalidità permanente accertata;

- l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, come elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, con la decorrenza ex lege dal 26.02.2010;

- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 l. 206/04, con la decorrenza ex lege
01.01.2008;

- tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché previdenziale e pensionistico previste dalla L. 206/2004.
Il ricorrente – Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione dei
Carabinieri di Nocera Umbra – ha dedotto in fatto a fondamento dell'azione che:
- in data 26.02.2010, durante un servizio di O.C.P. (osservazione, controllo e pedinamento), per un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti,
a seguito di intercettazione telefonica su un'utenza mobile privata, mentre con due colleghi del Comando Stazione Carabinieri di Nocera Umbra, si trovava a Perugia, via del Lavoro, per controllare l'incontro tra il titolare dell'utenza telefonica intercettata, qualificatasi con il soprannome di PI (presunto spacciatore) e tale
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“F (non meglio identificato), nell'intimare l'ALT al primo in fuga dall'altro, era stato afferrato con violenza e buttato a terra;

- diversamente dalla situazione ordinaria, il descritto servizio di O.C.P., ossia di mera osservazione, controllo e pedinamento all'interno di un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, aveva un epilogo diverso e non prevedibile, concludendosi, dunque, con la violenta ed abnorme aggressione da parte del soggetto sottoposto ad osservazione, che gli cagionava postumi invalidanti di natura permanente;

- in applicazione dell'art. 34 del D. L. 01.10.2007 n. 159, convertito nella legge
29.11.2007 n. 222, che ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, essendo l'evento invalidante non solo connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (art. 3, comma 2 L. 27.10.1973
n. 629
, aggiunto dall'art. 1 L. 13.08.1980 n. 466), trattandosi, in particolare, di rischio esorbitante rispetto quello connesso al normale servizio di O.C.P.
(osservazione controllo e pedinamento), invocava il
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