Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 14
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Testo completo
N. R.G. 86/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2022 promossa da:
ES IA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. IA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA PRATI 12/3, 65100 PESCARA presso il difensore avv.
IA CINZIA
ATTORE contro
DO NE (C.F. [...]) e UE NE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. D'ANDREAGIOVANNI LUIGI. elettivamente domiciliati in Via G. Mazzarino, 8 65126 PESCARA presso il difensore avv. D'ANDREAGIOVANNI LUIGI
UNIPOLSAI ASS.NI SPA (C.F. 00818570012) con il patrocinio dell'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 152 PESCARA presso il difensore avv.
TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attore ha chiesto che il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra UE
NE, conducente del veicolo Fiat ND tg. BZ299VN, di proprietà del sig. NE
DO, assicurata con UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.P.A., condanni i convenuti al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro avvenuto in Moscufo, quantificati in complessivi €
254.584,80, ovvero della somma di € 216.804,80, detratti gli acconti ricevuti pari ad € 37.780,00, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Vinte le spese da distrarsi in favore del difensore.
I convenuti DO NE e UE NE, hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore. pagina 1 di 10
In subordine, accertata la congruità del risarcimento offerto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore.
In estremo subordine hanno chiesto che la liquidazione del danno venga effettuata sulla base degli esiti della CTU medico legale.
Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, hanno chiesto di essere manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. che assicurava per la
RCA l'autovettura coinvolta nel sinistro.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. riservando gravame avverso l'ordinanza emessa in data
28/09/2022, nella parte in cui non era stata ammessa integralmente la prova testimoniale richiesta dalla
Compagnia convenuta e nella parte in cui era stata ammessa la prova orale capitolata dall'attore, contenente valutazioni personali, non demandabili ai testi, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore e, invocando la corresponsabilità del medesimo nella causazione del sinistro ha chiesto di accertare la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di Assicurazione.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ha chiesto che il risarcimento venisse limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.
Vinte e/o integralmente compensate le spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 4.1.2022, ES IA ha convenuto in giudizio UE NE, conducente del veicolo Fiat ND tg. BZ299VN,
DO NE proprietario del veicolo e UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.P.A. che assicurava per la RCA il citato veicolo, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lui subito a causa del sinistro stradale avvenuto a Moscufo in data 31.12.2019 alle ore 13.45 circa.
A sostegno della domanda ha dedotto che, mentre percorreva a velocità modesta Via Verdi, diretto verso il centro di Moscufo, a bordo della propria moto Kawasaki tg. BW36283, era stato urtato dalla vettura Fiat ND tg. BZ 299 VN di proprietà di NE DO e condotta dalla figlia
NE UE che, avendo parcheggiato contromano, si era immessa nel flusso della circolazione con direzione Moscufo-Pescara, invadendo la corsia di marcia da lui percorsa.
2. Con comparsa depositata il 17.3.2022 si sono costituiti DO NE e UE
NE, contestando le avverse pretese ed assumendo che il sinistro andava ascritto alla imprudente condotta di guida dall'attore che, viaggiando a velocità non commisurata alle condizioni del luogo e del traffico, era andato a collidere contro la vettura condotta da UE NE che, partendo dalla posizione di sosta era priva di energia cinetica.
3. Con comparsa depositata il 17.3.2022 si è costituita UNIPOLSAI contestando la ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, assumendo che il medesimo avesse tenuto, in occasione del sinistro, una velocità di marcia non consona alle condizioni di luogo e del traffico e, comunque, non conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, tanto da finire la sua corsa, a seguito dell'urto, sulla corsia di opposta percorrenza, a ridosso del marciapiede.
pagina 2 di 10
Sosteneva che la conducente del veicolo Fiat ND, tg. BZ 299 VN, che si trovava ferma in sosta sulla
Via Verdi, in procinto di effettuare la manovra di immissione sulla carreggiata, non aveva potuto fare nulla per evitare il violento impatto con il motoveicolo attoreo, che circolava a forte velocità.
A sostegno di quanto dedotto evidenziava che, dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri della
Stazione di Montesilvano (PE), sul luogo di accadimento dell'incidente, risulta che il veicolo Fiat
ND, tg. BZ 299 VN, ritratto nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, è posto a ridosso del margine della carreggiata, e non occupa la corsia di marcia del motociclo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore, assumendo la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di Assicurazione, considerato il concorso di colpa del medesimo.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda, ha chiesto che il risarcimento sia limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.
4. Ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dalle parti era stata disposta CTU medico-legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore all'esito del sinistro.
La perizia era stata depositata il 4.7.2023 e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024, nella quale era stata trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
5. Richiamate le motivazioni indicate nelle precedenti ordinanze, va rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza ammissiva della prova, che va quindi integralmente confermata.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie.
La norma da prendere a parametro, nel caso di specie, è l'art. 2054 comma II cc ai sensi del quale, “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di cui fa menzione la norma richiamata, riveste carattere sussidiario, posto che la stessa opera sia laddove non è possibile accertare il grado di colpa dei due conducenti, sia quando rimangano ignote le cause e le specifiche modalità di verificazione del sinistro (Cass. civ. sez. VI del 12.3.2020 n.
7061).
In conformità al dettato della norma e con specifico riferimento agli oneri probatori posti a carico delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata, dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell'altro conducente (Cass. civ. sez. III del 20.3.2020 n. 7479).
Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l'altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali;
tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso, con il comportamento dell'altro conducente
pagina 3 di 10
(Cass. civ. sez. III del 13.5.2020 n. 8885, Cass. civ. sez. VI del 21.5.2019 n. 13672, Cass. civ. sez. III del 9.3.2017 n. 6039).
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame delle fotografie e dei rilievi svolti dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, emerge che la collisione tra il motoveicolo condotto dall'attore e la Fiat ND, tg. BZ 299 VN, condotta da UE NE, parcheggiata contromano in via Verdi nel Comune di Moscufo, sulla carreggiata di marcia Pescara-Moscufo, si era verificata sulla corsia di marcia dell'attore.
Tale circostanza emerge dall'esame della fotografia del luogo del sinistro, nella quale risulta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2022 promossa da:
ES IA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. IA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA PRATI 12/3, 65100 PESCARA presso il difensore avv.
IA CINZIA
ATTORE contro
DO NE (C.F. [...]) e UE NE (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. D'ANDREAGIOVANNI LUIGI. elettivamente domiciliati in Via G. Mazzarino, 8 65126 PESCARA presso il difensore avv. D'ANDREAGIOVANNI LUIGI
UNIPOLSAI ASS.NI SPA (C.F. 00818570012) con il patrocinio dell'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 152 PESCARA presso il difensore avv.
TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attore ha chiesto che il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra UE
NE, conducente del veicolo Fiat ND tg. BZ299VN, di proprietà del sig. NE
DO, assicurata con UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.P.A., condanni i convenuti al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro avvenuto in Moscufo, quantificati in complessivi €
254.584,80, ovvero della somma di € 216.804,80, detratti gli acconti ricevuti pari ad € 37.780,00, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Vinte le spese da distrarsi in favore del difensore.
I convenuti DO NE e UE NE, hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore. pagina 1 di 10
In subordine, accertata la congruità del risarcimento offerto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore.
In estremo subordine hanno chiesto che la liquidazione del danno venga effettuata sulla base degli esiti della CTU medico legale.
Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, hanno chiesto di essere manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. che assicurava per la
RCA l'autovettura coinvolta nel sinistro.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. riservando gravame avverso l'ordinanza emessa in data
28/09/2022, nella parte in cui non era stata ammessa integralmente la prova testimoniale richiesta dalla
Compagnia convenuta e nella parte in cui era stata ammessa la prova orale capitolata dall'attore, contenente valutazioni personali, non demandabili ai testi, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore e, invocando la corresponsabilità del medesimo nella causazione del sinistro ha chiesto di accertare la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di Assicurazione.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ha chiesto che il risarcimento venisse limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.
Vinte e/o integralmente compensate le spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 4.1.2022, ES IA ha convenuto in giudizio UE NE, conducente del veicolo Fiat ND tg. BZ299VN,
DO NE proprietario del veicolo e UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.P.A. che assicurava per la RCA il citato veicolo, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lui subito a causa del sinistro stradale avvenuto a Moscufo in data 31.12.2019 alle ore 13.45 circa.
A sostegno della domanda ha dedotto che, mentre percorreva a velocità modesta Via Verdi, diretto verso il centro di Moscufo, a bordo della propria moto Kawasaki tg. BW36283, era stato urtato dalla vettura Fiat ND tg. BZ 299 VN di proprietà di NE DO e condotta dalla figlia
NE UE che, avendo parcheggiato contromano, si era immessa nel flusso della circolazione con direzione Moscufo-Pescara, invadendo la corsia di marcia da lui percorsa.
2. Con comparsa depositata il 17.3.2022 si sono costituiti DO NE e UE
NE, contestando le avverse pretese ed assumendo che il sinistro andava ascritto alla imprudente condotta di guida dall'attore che, viaggiando a velocità non commisurata alle condizioni del luogo e del traffico, era andato a collidere contro la vettura condotta da UE NE che, partendo dalla posizione di sosta era priva di energia cinetica.
3. Con comparsa depositata il 17.3.2022 si è costituita UNIPOLSAI contestando la ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, assumendo che il medesimo avesse tenuto, in occasione del sinistro, una velocità di marcia non consona alle condizioni di luogo e del traffico e, comunque, non conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, tanto da finire la sua corsa, a seguito dell'urto, sulla corsia di opposta percorrenza, a ridosso del marciapiede.
pagina 2 di 10
Sosteneva che la conducente del veicolo Fiat ND, tg. BZ 299 VN, che si trovava ferma in sosta sulla
Via Verdi, in procinto di effettuare la manovra di immissione sulla carreggiata, non aveva potuto fare nulla per evitare il violento impatto con il motoveicolo attoreo, che circolava a forte velocità.
A sostegno di quanto dedotto evidenziava che, dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri della
Stazione di Montesilvano (PE), sul luogo di accadimento dell'incidente, risulta che il veicolo Fiat
ND, tg. BZ 299 VN, ritratto nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, è posto a ridosso del margine della carreggiata, e non occupa la corsia di marcia del motociclo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore, assumendo la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di Assicurazione, considerato il concorso di colpa del medesimo.
In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda, ha chiesto che il risarcimento sia limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.
4. Ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dalle parti era stata disposta CTU medico-legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore all'esito del sinistro.
La perizia era stata depositata il 4.7.2023 e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024, nella quale era stata trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
5. Richiamate le motivazioni indicate nelle precedenti ordinanze, va rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza ammissiva della prova, che va quindi integralmente confermata.
***
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie.
La norma da prendere a parametro, nel caso di specie, è l'art. 2054 comma II cc ai sensi del quale, “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di cui fa menzione la norma richiamata, riveste carattere sussidiario, posto che la stessa opera sia laddove non è possibile accertare il grado di colpa dei due conducenti, sia quando rimangano ignote le cause e le specifiche modalità di verificazione del sinistro (Cass. civ. sez. VI del 12.3.2020 n.
7061).
In conformità al dettato della norma e con specifico riferimento agli oneri probatori posti a carico delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata, dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell'altro conducente (Cass. civ. sez. III del 20.3.2020 n. 7479).
Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l'altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali;
tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso, con il comportamento dell'altro conducente
pagina 3 di 10
(Cass. civ. sez. III del 13.5.2020 n. 8885, Cass. civ. sez. VI del 21.5.2019 n. 13672, Cass. civ. sez. III del 9.3.2017 n. 6039).
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame delle fotografie e dei rilievi svolti dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, emerge che la collisione tra il motoveicolo condotto dall'attore e la Fiat ND, tg. BZ 299 VN, condotta da UE NE, parcheggiata contromano in via Verdi nel Comune di Moscufo, sulla carreggiata di marcia Pescara-Moscufo, si era verificata sulla corsia di marcia dell'attore.
Tale circostanza emerge dall'esame della fotografia del luogo del sinistro, nella quale risulta
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