Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 74
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
US IN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Simonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese, alla via A. Cucci n. 41, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
RA OL (C.F. [...]);
CONVENUTA - OPPOSTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato PE CU proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 17.12.2021, con il quale veniva intimato a esso opponente, il pagamento, in favore di CA IM, dell'importo di € 33.690,00, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili (disposto con ordinanza del 04.03.2010, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1584/2009).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto intimato per inesistenza del credito e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito - attesa l'elezione del domicilio nel circondario del Tribunale di Cosenza e la mancata indicazione del domicilio digitale nell'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 20076/2023) -
CA IM non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 09.05.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e con ordinanza del
15.02.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto, relativamente alle sole somme maturate sino al mese di marzo dell'anno 2016.
All'udienza del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
US IN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Simonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese, alla via A. Cucci n. 41, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
RA OL (C.F. [...]);
CONVENUTA - OPPOSTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato PE CU proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 17.12.2021, con il quale veniva intimato a esso opponente, il pagamento, in favore di CA IM, dell'importo di € 33.690,00, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili (disposto con ordinanza del 04.03.2010, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1584/2009).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto intimato per inesistenza del credito e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito - attesa l'elezione del domicilio nel circondario del Tribunale di Cosenza e la mancata indicazione del domicilio digitale nell'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 20076/2023) -
CA IM non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 09.05.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e con ordinanza del
15.02.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto, relativamente alle sole somme maturate sino al mese di marzo dell'anno 2016.
All'udienza del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il
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