Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2024, n. 2080
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TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3239/2024 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA SCHIAVA Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute con decorrenza dall'anno 2007 e fino al mese di dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente il Sig. - premesso di Parte_1 essere dipendente di dal 19.01.1993, con la qualifica Controparte_1 di operaio e mansioni di macchinista, inquadrato al parametro 183A del CCNL Autoferrotranvieri (cfr. buste paga) ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento
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dell'attività lavorativa, in particolare del c.d. “Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo” (ERAS) e della c.d. “indennità di turni avvicendati”;
che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2007/2013 (cfr. conteggi allegati) è di “€ 8.642,31 oppure di €. 7.697,64 seconda che si ritenga corretto il calcolo effettuato sulle giornate effettivamente godute, oppure su 28 giornate di ferie con eliminazione di quelle godute in eccedenza”. Chiedeva, altresì, una condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”. Si costituiva in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare l' convenuta deduceva di aver sempre corrisposto a CP_2 tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 21.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente nelle date del 18.11.2024 e del 13.11.2024. 2
Deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. Il Tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2013, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Cortte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
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La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le
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prescrizioni del diritto