Trib. Bolzano, sentenza 12/09/2024, n. 855

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 12/09/2024, n. 855
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 855
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO-SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 3163/2021 vertente tra
IT AS CA, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti
Zauli Andrea e Iannacone CA del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato presso il loro studio;

- attore -
e
Comune di Valdaora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Kurt Aschbacher del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- convenuto -
Oggetto: Risarcimento del danno da responsabilità della PA ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'08/05/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore dell'attore:
“Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che la causazione del fatto illecito descritto in atti è riconducibile in via diretta ed esclusiva, in via principale ex art. 2051 c.c. ed in via subordinata ex art. 2043 c.c., alla condotta del Comune di Valdaora, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, quale custode del tratto stradale ove si è verificato il sinistro occorso al Dott. CA IT AS in data
05/01/2007 descritto in atti;

- per l'effetto condannare il Comune di Valdaora, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, a risarcire al Dott. CA IT AS i danni tutti dal medesimo subiti, così come descritti e
pagina 1 di 12 quantificati in atti, pari ad € 75.768,29 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno dalla data della domanda sino al saldo effettivo, ovvero a risarcire all'attore quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce dell'espletata istruttoria;

- disporre, siccome offensive e screditanti, la cancellazione ex art. 89, II comma c.p.c. delle seguenti affermazioni avversarie, riferite al Dott. CA IT AS e/o alla condotta asseritamente assunta da quest'ultimo in occasione del fatto per cui è causa:
a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto datata 29/12/2021, “andava a cercare l'unico punto … su cui si sarebbe trovata una (asserita e non provata) lastra di ghiaccio”;

a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto datata 29/12/2021, “Nel complesso non soltanto affiora l'imprudenza avversaria rispetto alla situazione concreta, ma addirittura
l'abnormità e la totale estraneità della condotta rispetto ai canoni che il comune buon senso impone al cittadino medio”;

a pag. 1 della II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto datata 21/03/2022, “Parte attrice non può certo pretendere che la propria qualità di magistrato (più volte evidenziata) lo renda immune dal provare le modalità del sinistro e, soprattutto, lo renda immune dalle contestazioni e dalle difese
(oggettive) di controparte”;

a pag. 4 della III memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto datata 10/04/2022, “Il Comune di
Valdaora si oppone altresì alla richiesta attorea di espletamento dell'eventuale CTU medico
-legale presso la circoscrizione del Tribunale di Rimini (…) visto che si tratta della sede dove ha svolto
l'attore la sua professione di Giudice”;

e per l'effetto condannare il Comune di Valdaora, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dott. CA IT AS, ex art. 89 II comma c.p.c., una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto, per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di competenze e spese, legali e peritali”. del Procuratore del Comune di Valdaora:
“In via principale:
Previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Comune di Valdaoria, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui narrativa in via subordinata:
pagina 2 di 12 previo accertamento che il danno è inferiore a quanto ex adverso dedotto, accettare la corresponsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. e ridurre l'ammontare dell'eventuale risarcimento in modo proporzionale alle reciproche responsabilità accertate anche in ordine alle spese di lite in ogni caso: con vittoria di spese di giudizio e spese general i al 15%, oltre IVA e CAP”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 16/09/2021 l'attore conveniva in giudizio il Comune di Valdaora per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta avvenuta in data
05/01/2007 in conseguenza della presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata nel comune di
Valdaora di Mezzo.
Si costituiva in giudizio il Comune contestando i fatti come descritti da parte attrice e negando ogni propria responsabilità per la mancanza di prova della dinamica del sinistro, nonché del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testi offerti dalle parti e veniva inoltre assunta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore e veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'08/05/2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. All'esito dell'istruttoria è emerso che in data 05/01/2007 verso le ore 09.10 l'attore stava percorrendo un marciapiede in prossimità dell'intersezione tra la Via Stazione e la Via Baumgartner del
Comune di Valdaora di Mezzo (BZ), allorquando è scivolato su una lastra di ghiaccio che ricopriva il calpestio, sulla quale non era stata sparsa ghiaia o sale (doc. 2 parte attrice – verbale di sommarie informazioni del sig. DM TI;
teste Maria Benedetta Magnani;
teste AT IT AS, teste Antonio Rubino) e che non era segnalata (circostanza incontestata).
È dunque ravvisabile un nesso eziologico tra la presenza anomala di ghiaccio sul marciapiede percorso dall'attore ed il fatto ad egli occorso.
É incontestata la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa – inteso come relazione di fatto tra soggetto e cosa medesima – nella specie, marciapiede destinato al pubblico passaggio -, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte – da parte di del convenuto Comune.
Il fatto, così delineato, appare pertanto correttamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051
c.c.
pagina 3 di 12
Occorre sul punto precisare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la norma in parola fonda un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente ai fini della sua configurabilità che sussista un nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Da ciò deriva che sul danneggiato grava unicamente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di custodia ed il nesso causale tra la res di proprietà della PA e il danno subito in base all'id quod plerumque accidit.
La responsabilità del custode trova un limite nel caso fortuito, che si configura come un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento lesivo, mentre il convenuto, per andare indenne da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso eziologico (ex plurimis Cassazione civile n. 15389/2011), che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie il Comune di Valdaora non ha provato la presenza di un fattore esterno atto ad elidere interamente il rapporto causale tra cosa in custodia ed evento lesivo occorso all'attore.
Neppure risulta che il convenuto abbia approntato una qualsiasi cautela - quale ad esempio
l'apposizione di segnalazioni di attenzione, ovvero il preventivo spargimento sulla pavimentazione di ghiaia o sale - volta a neutralizzare o comunque a minimizzare l'indubbio pericolo derivante dalla presenza di ghiaccio sul marciapiede.
Sul punto, si osserva che l'allegato spargimento di ghiaia anche sui luoghi teatro del sinistro non risulta confermato dai rapportini del servizio strade del Comune prodotti dalla parte convenuta,
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