Trib. Benevento, sentenza 19/11/2024, n. 1180

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 19/11/2024, n. 1180
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1180
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Emanuela Guida Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Camerota, via Duca D'Aosta, n. 5,
RICORRENTE
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Casoria (Na), via CP_2
F. Turati n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2023, il ricorrente ha esposto:
- che aveva lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
13.10.2020 fino all'anno 2023, quando il rapporto di lavoro terminava per sua volontà;

- che svolgeva mansioni di operario di manovra, per un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, ma ricevendo una retribuzione inferiore a quella dovuta;

- che aveva sempre eseguito gli ordini impartiti dalla datrice di lavoro;

- che non aveva ricevuto il pagamento della retribuzione dovuta per superiore inquadramento, ore di trasferta, ferie e permessi non goduti, 13^ mensilità, TFR e omessa contribuzione;

- che aveva diritto al risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto, ab initio,
[...] Parte_1 un rapporto lavorativo di natura subordinata con la società Controparte_1
dal 13 ottobre 2020 e fino all'anno 2023, con la mansione di operaio di manovra;

[...]
Per l'effetto, condannare la ditta a corrispondere Controparte_1
a la complessiva soma di euro 72.626,15 (settantaduemilaseicentoventisei/15), Parte_1 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di differenze retributive per voci di
1
trasferta, differenze retributive per livello inferiore, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, omessa contribuzione per tutto il periodo di lavoro suddetto;
Condannare, ulteriormente, il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, equitativamente determinato, cagionato dalla condotta del resistente, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo”;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Guida.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_1 del ricorso e proponeva domanda riconvenzionale.
In particolare, la società deduceva la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., stante l'assoluta genericità dello stesso e la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente e chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento del danno poiché il si era dimesso senza Pt_1 darne preavviso, determinando per la società gravi disagi nell'esecuzione dei lavori appaltati, nonché la condanna dell'istante per lite temeraria.
Ritenuta la prova per testi chiesta dal ricorrente inammissibile, in quanto vertente su circostanze dedotte in maniera generica e/o da provarsi documentalmente nonché su valutazioni, e comunque superflua ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente è stato assunto dalla dal 13.10.2020, Controparte_1 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, con orario di lavoro full-time, mansioni di “operaio di manovra” e inquadramento nel livello 2 del
CCNL Metalmeccanica Piccola Industria fino al giugno 2021 e, successivamente, nel livello
D1 del CCNL Metalmeccanica Industria (cfr. comunicazione Unilav, buste paga).
Il rapporto risulta essersi concluso in data 14/02/2023 per “risoluzione consensuale” (come da modulo di recesso dal rapporto di lavoro in atti).
In questa sede, rivendica il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, trasferta, 13^ mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, TFR e omessa contribuzione. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno ex art. 8 l. 604/66 e del danno non patrimoniale.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per carente e/o omessa indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della decisione e per la mancata allegazione del CCNL applicato al rapporto.
La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass.
4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004
n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n. 3143).
2
Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere (periodo di lavoro, orari, mansioni) e le pretese avanzate, sicché ne va esclusa la nullità.
Nemmeno la mancata indicazione e allegazione del CCNL applicabile costituisce causa di nullità del ricorso.
Ed invero, l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro non incide sull'oggetto della domanda e non comporta la nullità del ricorso, dal momento che una incompleta allegazione (e prova) di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa, purché l'oggetto della suddetta pretesa sia chiaro al giudice nelle sue linee generali, può eventualmente comportare il rigetto della domanda nel merito (con riferimento alla parte della pretesa a quei fatti collegata), e non la nullità dell'intero ricorso.
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “alla parte che invoca in giudizio
l'applicazione di un contratto collettivo postcorporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere”. Infatti, il potere-dovere per il giudice di acquisire il contratto tramite i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. residua “soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità”
(v. Cass. nn. 18584/2008, 117/2007, 4714/2000). Ancora, “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. n. 6610/2017).
Passando al merito, giova premettere, in diritto, che, riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009
, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta
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