Trib. Catania, sentenza 12/07/2024, n. 3565
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Testo completo
N. R.G. 9771/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9771/2021
Oggi 12 luglio 2024 ad ore 10:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi:
L'avv. Barone e l'avv. Tornabene.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Barone precisa conclusioni come da citazione e memorie in atti, reiterando la richiesta di distrazione delle spese di lite. L'avv. Tornabene precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e successive memorie istruttorie.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Roberta Strano sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
9771/2021 promossa da:
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. – AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di
TA (04739330829) con il patrocinio dell'avv. LAURA BARONE, elettivamente domiciliata in
VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, TA
contro
SE GR ([...]) con il patrocinio dell'avv. MARIA TORNABENE, elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO MARIO 87, TA
RA SS ([...]), AS SS ([...]),
IA SS ([...]) contumaci
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo a Riscossione Sicilia s.p.a., il presupposto soggettivo della qualità di creditore di EP SS al momento della proposizione della domanda.
La sussistenza di tale qualità è resa infatti incontestabile dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla produzione, da parte della società attrice, degli estratti di ruolo, che evidenziano l'ingente
pagina 2 di 7
esposizione debitoria di EP SS nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la somma di € 470.269,60.
In tema di azione revocatoria la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art.
2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tanto che “anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, […] è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ. 1893/2012).
A maggior ragione, dunque, ben può fondare la prova dell'esistenza del credito preteso dall'art.
2901 c.c. l'estratto di ruolo - in atti prodotto da parte attrice (cfr. doc. 1 allegato alla citazione) - poiché esso rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 15315/2017;
Cass. 11794/2016).
Ciò detto, in applicazione dei richiamati principi al caso di specie, ogni contestazione sollevata dalla parte convenuta costituita e relativa alla fondatezza della pretesa creditoria – così come alla pendenza di un giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TA (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa) - è da considerarsi irrilevante ai fini dell'
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9771/2021
Oggi 12 luglio 2024 ad ore 10:45 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi:
L'avv. Barone e l'avv. Tornabene.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Barone precisa conclusioni come da citazione e memorie in atti, reiterando la richiesta di distrazione delle spese di lite. L'avv. Tornabene precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e successive memorie istruttorie.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Roberta Strano sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
9771/2021 promossa da:
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. – AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di
TA (04739330829) con il patrocinio dell'avv. LAURA BARONE, elettivamente domiciliata in
VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, TA
contro
SE GR ([...]) con il patrocinio dell'avv. MARIA TORNABENE, elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO MARIO 87, TA
RA SS ([...]), AS SS ([...]),
IA SS ([...]) contumaci
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo a Riscossione Sicilia s.p.a., il presupposto soggettivo della qualità di creditore di EP SS al momento della proposizione della domanda.
La sussistenza di tale qualità è resa infatti incontestabile dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla produzione, da parte della società attrice, degli estratti di ruolo, che evidenziano l'ingente
pagina 2 di 7
esposizione debitoria di EP SS nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la somma di € 470.269,60.
In tema di azione revocatoria la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art.
2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, tanto che “anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, […] è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ. 1893/2012).
A maggior ragione, dunque, ben può fondare la prova dell'esistenza del credito preteso dall'art.
2901 c.c. l'estratto di ruolo - in atti prodotto da parte attrice (cfr. doc. 1 allegato alla citazione) - poiché esso rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 15315/2017;
Cass. 11794/2016).
Ciò detto, in applicazione dei richiamati principi al caso di specie, ogni contestazione sollevata dalla parte convenuta costituita e relativa alla fondatezza della pretesa creditoria – così come alla pendenza di un giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TA (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa) - è da considerarsi irrilevante ai fini dell'
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