Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4329
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Testo completo
R.G. N.1137/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
NT EC, ON RM, NA IN, NN IA ND, SE ER, NT CI, IA SA VA, CO AC, RI IL, TE Di OS, NC BB, SO IO, LE AT, UI AT, TR SC, IA IN, AN LI, NN IA NT NE, SA OR, MA SA, CO AC, LE ER, CO Di UR, AO FF, NN RI, UC OL, DO AV, SE De LO, BE De ON, IC RE, SE DE NT, SE De LO, IP LO, SAria CR, TR AN RT, IAngela RI, TE NO, TR TO e LE Di SA (avv. Aurelio De Angelis per tutti e per il ricorrente CI NT gli avv.ti IC Caputo e CO Sante Caputo) e
CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA DIPENDENTI COMUNALI (avv. Elio Vulpis)
nonché
COMUNE DI BARI (avv. SE Trisorio Liuzzi)
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa dei ricorrenti di sospensione delle trattenute stipendiali, posto che l'amministrazione comunale ha provveduto in tal senso, in via cautelativa, dal mese di novembre 2018, come allegato dalle stesse parti nell'atto introduttivo. Ebbene, la cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronunzia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno
1
della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. La relativa declaratoria può essere pronunziata anche d'ufficio soltanto nel caso in cui sia intervenuta una vicenda, riconosciuta da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la situazione di contrasto. Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate, previo accertamento della responsabilità delle parti convenute, occorre precisare quanto segue. Dalla documentazione prodotta dalla Cassa convenuta, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione comunale si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della Cassa, sino a quando non fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo 1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698;
Cass. civ. Sez. lav., 06/08/2013, n. 18724). In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la Cassa ha disposto la corresponsione delle gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni. Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del Comune di Bari, poiché, nello stesso verbale, si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta
2
disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a esserlo (51 per l'anno 2017, 84 per
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
NT EC, ON RM, NA IN, NN IA ND, SE ER, NT CI, IA SA VA, CO AC, RI IL, TE Di OS, NC BB, SO IO, LE AT, UI AT, TR SC, IA IN, AN LI, NN IA NT NE, SA OR, MA SA, CO AC, LE ER, CO Di UR, AO FF, NN RI, UC OL, DO AV, SE De LO, BE De ON, IC RE, SE DE NT, SE De LO, IP LO, SAria CR, TR AN RT, IAngela RI, TE NO, TR TO e LE Di SA (avv. Aurelio De Angelis per tutti e per il ricorrente CI NT gli avv.ti IC Caputo e CO Sante Caputo) e
CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA DIPENDENTI COMUNALI (avv. Elio Vulpis)
nonché
COMUNE DI BARI (avv. SE Trisorio Liuzzi)
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa dei ricorrenti di sospensione delle trattenute stipendiali, posto che l'amministrazione comunale ha provveduto in tal senso, in via cautelativa, dal mese di novembre 2018, come allegato dalle stesse parti nell'atto introduttivo. Ebbene, la cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronunzia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno
1
della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. La relativa declaratoria può essere pronunziata anche d'ufficio soltanto nel caso in cui sia intervenuta una vicenda, riconosciuta da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la situazione di contrasto. Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate, previo accertamento della responsabilità delle parti convenute, occorre precisare quanto segue. Dalla documentazione prodotta dalla Cassa convenuta, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione comunale si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della Cassa, sino a quando non fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo 1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698;
Cass. civ. Sez. lav., 06/08/2013, n. 18724). In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la Cassa ha disposto la corresponsione delle gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni. Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del Comune di Bari, poiché, nello stesso verbale, si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta
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disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a esserlo (51 per l'anno 2017, 84 per
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