Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2024, n. 1948

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2024, n. 1948
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1948
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/07/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1640/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] e residente ivi alla via Elena n. 102, Parte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni Alfieri e Sonia Vitiello, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata alla Via Maresca n. 12 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Torre Controparte_1 del Greco alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , dipendente della Parte_1
con mansioni dapprima di specialista ambulatoriale a tempo Controparte_1 determinato e poi, dal 02/08/2016, contrattualizzata con la qualifica di dirigente medico di I livello a tempo indeterminato, volta a ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di euro
€ 39.139,18 di cui 34.139,18 - a titolo di differenze retributive – così suddivise:
• euro 23.141,75 per l'attività di lavoro straordinario non retribuito dal 1.08.16 al 31.12.17;

• euro 3.317,68 a titolo di indennità di mancato preavviso;

• euro 1.755,93 a titolo di indennità di rischio radiologico;

• euro 5.923,84 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quel che concerne restanti € 5.000,00, la ricorrente ha presentato ricorso, all'adito
Tribunale, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo mancato riconoscimento della reclamata qualifica di dirigente prevista dall'art. 18 comma 1 lett. D) del CCNL di categoria.
La si è costituita e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie Parte_2 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario da parte della ricorrente,
l'Amministrazione resistente non ha contesto i cartellini mensili prodotti dalla , Pt_1 ma si è limitata a rilevare che le somme reclamate a titolo di straordinario espletato erano state già pagate.
Tuttavia, la non ha dato prova delle somme pagate, limitandosi ad Parte_2 esibire, nel presente giudizio, un cedolino riepilogativo emesso nel 2020, ma riferito al 2017, in cui risultano pagati solo 112,69 euro relativi al mese di gennaio.
Delle restanti ore di straordinario , risultanti – per tabulas - dal cartellino - non vi è alcuna prova del pagamento.
Ciò detto, per quel che concerne il lavoro straordinario, la nella memoria difensiva ha contestato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la remunerazione per il lavoro straordinario nel pubblico impiego è condizionata alla previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro.
Ebbene, questo orientamento (Cass. Civ., sez. lav., n. 20789/2007) è stato superato da coordinate ermeneutiche più recenti, in cui la steSS CaSSzione – con la pronuncia numero 17192/2024 – ha considerato che, a volte, la richiesta di attività aggiuntiva avviene in modo informale, senza dunque un “ordine scritto”, col risultato che ben difficilmente il dipendente potrà vedersi riconosciuto il pagamento per l'attività svolta.
Quindi, secondo la Corte, qualora l'attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato.
Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio : “Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non “insciente o prohibente domino”, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”.
Ne deriva che, sulla base del principio espresso recentemente dalla giurisprudenza la domanda deve essere accolta;
tuttavia, dalla somma richiesta di euro 23.141,75 si sottraggono euro 112, 69 già pagati ( come da cedolino prodotto in atti).
In ordine all'indennità di mancato preavviso, si rileva che, la ricorrente nel ricorso lamenta sia stata trattenuta dall' er un importo di € 3.317,68 (cfr. busta paga del mese di giugno 2020).
Invero, il preavviso è il periodo che intercorre tra la comunicazione di recesso, di una parte del rapporto di lavoro all'altra, e l'effettiva ceSSzione del rapporto di lavoro e dei relativi effetti.
Da un punto di vista giuridico, la comunicazione di recesso ed il correlato periodo di preavviso costituiscono un unitario negozio unilaterale recettizio che produce i suoi effetti immediatamente, fin dal momento in cui perviene nella sfera di conoscenza della parte che subisce il recesso (receduta). Tale comunicazione è, a tutti
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