Trib. Civitavecchia, sentenza 10/05/2024, n. 764

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 10/05/2024, n. 764
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 764
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

Rgac n. 1703/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1703/2017
TRA

MA DO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Bracciano (RM) alla via Odescalchi n. 15, presso lo studio dell'avv. Michela Leone che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;

ATTORE
CONTRO

AM COSTRUZIONI SRL (C.F. 08587121008) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bracciano (RM) alla via Claudia n. 35, presso lo studio dell'avv. Luigi Rinaldi Ferri che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA

E

CATTOLICA – SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00320160237) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Astolfi sito in Civitavecchia (RM) alla Via G. Bruno n. 18 ma rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ganini in virtù di procura in atti;

TERZA CHIAMATA E SABATE COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 07406021001);
TERZA CHIAMATA CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con atto di citazione ritualmente notificato MA DO conveniva in giudizio AM COSTRUZIONI SRL al fine di sentirla condannare al
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A tal fine deduceva che aveva acquistato dalla convenuta, in data 24.09.2013, un immobile costruito dalla medesima società, posto su tre livelli e sito nel Comune di Canale Monterano, Loc. Montevirginio, Via Andreoli sc;
che aveva riscontrato nello stesso innumerevoli difetti ed il manifestarsi di eventi infiltrativi fino a convincersi della necessità di eseguire una perizia sull'immobile;
che, dopo avere svolto la perizia nel mese di maggio 2016, aveva inviato formale denuncia alla società convenuta dei vizi riscontrati;
che la società aveva richiesto di poter verificare, in contraddittorio, quanto lamentato;
che avevano svolto il sopralluogo richiesto in data 31.05.2016 e che, all'esito, l'ing. Cavini, tecnico di LO, aveva redatto apposito verbale a riscontro dei vizi presenti;
che, nonostante tale circostanza e le successive missive tra le parti, nelle quali la società era apparsa intenzionata ad effettuare i lavori necessari al ripristino dei luoghi, nessun intervento era stato svolto dall'odierna convenuta. Concludeva, dunque, chiedendo l'accertamento della presenza di gravi difetti nell'immobile acquistato con contestuale condanna ai sensi dell'art. 1669 c.c. della ditta costruttrice/venditrice al risarcimento del danno, quantificato nella somma necessaria all'integrale ripristino dei luoghi pari ad euro 25.000,00, o, in via subordinata, al risarcimento del danno, quantificato nella medesima somma, ai sensi dell'art. 2043 c.c..

2.Si costituiva in giudizio AM COSTRUZIONI SRL contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. A tal fine, deduceva che l'azione ex art. 1669 c.c. non poteva ritenersi configurabile, in quanto i difetti lamentati non erano tali da rientrare nell'ambito della tutela della norma e cioè la rovina dell'edificio;
che, inoltre, l'attore in ogni caso era decaduto dall'azione, in quanto non aveva indicato specificatamente la data di scoperta dei vizi, la quale, data la gravità lamentata, doveva ritenersi antecedente all'anno previsto dalla disposizione, in ogni caso prossima all'acquisto ed alla presa di possesso dell'immobile. Deduceva, ancora, che l'azione ex art. 1669 c.c. doveva ritenersi prescritta, poiché tra la denuncia e l'istaurazione del giudizio il termine prescrizionale era decorso e che l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. risultava sfornita di prova. Concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande, la chiamata in garanzia di SABATE COSTRUZIONI srl alla quale la costruzione dell'immobile era stata appaltata, nonché di FATA ASSICURAZIONI SPA, in qualità di propria assicuratrice in virtù della polizza n. 000005009022464658, per la manleva in ipotesi di condanna.

3.Si costituiva in giudizio la CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA chiedendo il rigetto tanto della domanda principale quanto di quella di garanzia. In particolare, oltre ad associarsi alle difese e all'eccezione di prescrizione svolte da parte convenuta, deduceva l'inoperatività ed in ogni caso i limiti della polizza. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attore, di quella di manleva, o, in subordine, l'accoglimento parziale tenuto conto delle previsioni
contrattuali, di quelle legali, del principio equitativo, del concorso di colpa del danneggiato e dei massimali previsti dal contratto.

4.Nonostante la rituale notificazione nessuno si costituiva per SABATE COSTRUZIONI SRL che rimaneva contumace.

5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

6.Al fine di delimitare in concreto l'ambito di applicabilità della tutela prevista dall'art. 1669 c.c., la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (Cass. civ. ord. n. 24230 del 04/10/2018). L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, inoltre, anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva. L'azione ex art. 1669 c.c. è dunque proponibile nei confronti del venditore, non solo quando abbia provveduto alla costruzione con gestione diretta di uomini e mezzi, ma anche quando, l'opera sia stata eseguita (in tutto od in parte) da un terzo su suo incarico, egli abbia comunque mantenuto il potere di impartire direttive od il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività altrui, cosicché l'opera sia comunque a lui riferibile (cfr Cass. Civ. n. 467/2014;
Cass. Civ. n. 9370/2013). Nel presente giudizio la venditrice/costruttrice dell'immobile, ossia LO ON srl, non ha dedotto né, tantomeno, provato di essere priva di poteri di controllo e direttiva sull'esecuzione dell'opera ed anzi risulta che la stessa, peraltro munita di competenze tecniche in materia di OS, ha direttamente commissionato ad un professionista di sua fiducia la progettazione del compendio immobiliare ed ha incaricato un direttore lavori di sua fiducia affinché vigilasse sulla corretta esecuzione delle opere. Dall'esame del contratto d'appalto intercorso tra la venditrice e l'appaltatrice TE ON srl, emerge che quest'ultima era tenuta all'esecuzione dell'opera come descritta negli elaborati progettuali fatti predisporre autonomamente dalla committente. L'esame del capitolato dei lavori, parte
integrante del contratto, denota altresì la determinazione delle tecniche costruttive e delle specifiche concernenti la tipologia dei materiali.

7.Nella fattispecie in esame, i vizi rilevati dal consulente del Tribunale ed imputabili al costruttore consistono in:

1.Acque meteoriche sulla viabilità privata di passaggio che compromette il funzionamento del cancello (responsabilità dubbia);

2.Evacuazione fumi combustione caldaia priva di canna oltre il tetto obbligatoria;

3.Fessurazione della porta d'ingresso principale;

4.Griglia areazione presenza di gas metano soggiorno/cucina sottodimensionata;

5.Rivestimento delle maioliche del bagno inferiore alle istruzioni ministeriali in materia, risega distaccata, parete con crepe e vasca da bagno distaccata;

6.Varie lesioni nel disimpiego;

7.Fessurazione pareti nella camera da letto;

8.Mancanza del corrimano sulle scale e fessurazioni nelle tramezzature tra, le travi portanti del primo piano, il vano scala e le relative pareti;

9.Infiltrazioni d'acqua nel sottotetto;

10.Lesione lungo il cornicione di protezione della copertura. Tanto premesso, occorre distinguere tra i vari elementi emersi quali possano ritenersi idonei a ridurre in modo apprezzabile il godimento del bene e pregiudicarne il normale utilizzo, dovendo ritenersi al contrario esclusi quei vizi che, pur imputabili al costruttore, non sono tali da rientrare nella tutela di cui all'art. 1669 c.c.. In tale ipotesi, tuttavia, resta fermo, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore,
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